Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati:
Dott. CRISARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AF, nata a [...], in data [...], residente a [...];
FI OS PER LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI FISCALI ONLUS, con sede operativa in Chivasso (TO), Via Torino 48, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Ferruccio Bogetti, interveniente;
entrambi con domicilio eletto in Roma, Via Aurelia 190, presso nello studio dell'Avv. Cesare Testa, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
LA CITTÀ DI CHIVASSO, in persona del Sindaco pro tempore;
CON.RI.T. SPA (ora UNIRISCOSSIONI SPA) in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimate -
avverso la sentenza n. 14/01/01 del 23 febbraio 2001, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sez. 1, depositata il 23 marzo 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per la ricorrente, l'Avv. Cesare Testa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del SOtituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Tributi del Comune di Chivasso iscriveva a ruolo a carico della IG.ra MO EL l'importo complessivo di lire 555.000 quale Tarsu dovuta per l'anno 1998.
In data 3 novembre 1998 la contribuente proponeva ricorso avverso detta cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che, con sentenza n. 14/23/99 depositata il 7 aprile 1999, previa declaratoria di improponibilità del ricorso presentato dalla US SC SO intervenuta quale parte volontaria nel processo in causa, respingeva il ricorso con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In data 23 maggio 2000 la parte ricorrente proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 14/01/01 depositata il 23 marzo 2001, confermava la decisione di primo grado, compensando le spese del giudizio di appello. Avverso detta sentenza ricorrevano per Cassazione la IG.ra MO e SC SO con ricorso corroborato da undici motivi.
Non svolgeva attività difensiva la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata la posizione della US SC SO e deve essere confermata la pronuncia dei giudici di merito secondo cui la US in questione difetta di legittimazione processuale.
Invero il D. Lgs. 546/1992 delinea un processo in cui le sole parti possibili (e necessarie) sono l'ente impositore e la contribuente che propone ricorso.
Infatti la legge collega strettamente la qualifica di ricorrente a quella di destinatario di uno specifico atto amministrativo secondo la tipologia elencata nell'art. 19 e tali atti contengono o la esplicitazione di una richiesta fiscale nei confronti di uno o più soggetti ben individuati, o il rifiuto della restituzione di somme richieste da chi le abbia versate, o il rifiuto di agevolazioni nei confronti di specifici soggetti.
Non vi è cioè qui spazio per l'intervento di enti esponenziali che si ergano a tutela di una generica ed indefinita categoria di contribuenti;
e ciò - in primo luogo - per il motivo che non vi è spazio per la impugnazione diretta di atti che possano coinvolgere un numero indeterminato di soggetti.
Infatti il quinto comma dell'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, e resta "salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". Dunque gli atti di carattere generale sono bensì autonomamente impugnabili, e la relativa pronuncia avrà efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti, ma questa impugnazione si svolgerà avanti ad un giudice "diverso" rispetto alle commissioni tributarie e cioè avanti alla giustizia amministrativa.
Quindi è davanti alla giustizia amministrativa che si potrà porre il problema della ammissibilità di ricorsi proposti da enti esponenziali, oltre che da singoli contribuenti inerenti ad uno specifico atto. Si può ricordare la impugnazione proposta dalla LI avverso i dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 (relativi alle tariffe catastali) e su cui ebbe a pronunciarsi il AR ZI (cfr. Cons. Stato, sez. 4^, 2 marzo 1994, n. 192). Ma la esemplificazione, specie in materia di fiscalità locale, potrebbe agevolmente allungarsi.
La soluzione accolta in ordine al processo tributario trova conferma nell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992 che stabilisce che possano intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio solo i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. In conformità, del resto, alla natura del processo tributario che non ammette neppure le azioni di accertamento negativo, ben note invece al diritto civile;
si veda da ultimo la sentenza n. 9181 del 9 giugno 2003 che ha escluso che i proprietari di immobili possano impugnare avanti alla giustizia tributaria le tariffe d'estimo prima che esse abbiano dato luogo ad un atto di classamento catastale. Forse spazi maggiori aprirebbe l'art. 105 del codice di procedura civile (qui per altro non applicabile per la presenza di una norma specifica) che consente l'intervento adesivo volontario di chiunque abbia nella causa "un proprio interesse". Giova per altro ricordare che questa Corte ha affermato, in relazione all'art. 105 c.p.c. che l'interesse richiesto per la legittimazione dell'intervento adesivo dipendente, tendente - come nel caso della SC SO - a far valere le ragioni della parte adiuvata, non potrebbe comunque consistere in una utilità di puro fatto (come l'intenzione di perseguire le violazioni fiscali "bagatellari"), ma deve concretarsi in un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato cioè dalla sussistenza di un rapporto giuridico SOtanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità d'impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato (Cass. nn. 1106/1995, 12758/1993, 5736/1993, 11404/1992, 7769/1990). Le considerazioni esposte comportano, nello specifico, il rigetto del quinto motivo di ricorso.
L'unico interesse diretto, riconoscibile anche alla SC SO, in questo giudizio - al quale altrimenti non potrebbe partecipare (cfr. Cass. nn. 5126/1999, 6241/ 1987) - è quello relativo alla pronunzia sulle spese, cui si riferisce il nono motivo di ricorso che quindi è opportuno esaminare subito di seguito.
Per quanto attiene a questo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e mancata applicazione della Tabella A, parte 3^, nn. 11, 12, 14 e 19, D.M. 5 ottobre 1994; l'omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia;
denunzia ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; atteso che nell'atto di appello la parte ricorrente aveva contestato la composizione delle spese processuali e che su tale punto il Collegio di seconde cure non avrebbe sentenziato in merito.
La censura è fondata.
Sul punto la Commissione Tributaria Regionale ha in effetti omesso di motivare malgrado le censure fossero state oggetto di tre distinti motivi di impugnazione (15^, 16^, 17^) nel procedimento di appello. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione. Devono quindi essere logicamente esaminati il sesto, il settimo, l'ottavo, il decimo motivo e l'undicesimo, attinenti a ragioni processuali assorbenti.
Essi devono per altro essere rigettati.
Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 5 e 36 della legge 142/1990, violazione e mancata applicazione dell'art. 11 comma 3 D. Lgs. 546/1992 lamentando che la delibera che autorizzava il sindaco di
Chivasso a resistere in giudizio recasse la indicazione che i voti erano stati espressi "nelle forme di legge" e non invece "nelle forme di legge e di regolamento".
Il motivo è inammissibile;
invero la ricorrente non indica neppure sotto quale profilo le norme di regolamento della manifestazione del voto divergerebbero da quelle di legge;
a parte la ovvia considerazione che presumibilmente con la formula "di legge" il verbale intende far richiamo di tutte le disposizioni circa le modalità di votazione.
Con i motivi settimo ed ottavo la contribuente denuncia violazione ed erronea applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio del comune, in particolare contesta che tale rappresentanza possa essere conferita a dirigenti amministrativi del comune stesso.
Entrambi i motivi debbono essere rigettati, senza che sia necessario procedere ad un esame della questione di diritto che essi sollevano. Risulta infatti da quanto esposto nel sesto motivo di ricorso che in giudizio si è costituito ed è stato presente, proponendo anche appello, il sindaco di Chivasso, autorizzato con delibere di cui la ricorrente contesta la legittimità sono un profilo che è stato precedentemente valutato e respinto.
I funzionari del comune hanno soltanto tutelato in giudizio gli interessi del comune, hanno cioè svolto le funzioni di assistenza processuale o difesa tecnica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 546/1992;
questo intervento di funzionari comunali, previsto dalla legge processuale, risponde alla ovvia esigenza di evitare il sistematico e costoso ricorso ad avvocati del libero foro e trova esplicita sanzione nell'art. 15, comma 2 bis del citato D. Lgs. 546/1992 secondo cui "nella liquidazione delle spese a favore... dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti".
Queste considerazioni impongono, come già accennato, di non affrontare la delicata questione se l'art. 11 D. Lgs 546/1992, laddove prevede che "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso stia in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento", lasci, con la terminologia "proprio ordinamento", al regolamento comunale uno spazio maggiore rispetto a quello configurato dalle leggi di carattere generale. Tali leggi, secondo l'orientamento di questa Corte, consentono ai regolamenti comunale di prevedere solo la rappresentanza in giudizio a mezzo (in aggiunta al sindaco) del segretario generale (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583). Con il decimo motivo si contesta la correttezza della costituzione in giudizio di primo grado del Comune di Chivasso, per avere depositato solo tre copie dell'atto di costituzione anziché quattro, quanto erano le parti. Il motivo deve essere rigettato: la FI OS era parte interveniente ad adiuvandum e quindi tutt'uno con la posizione MO (si veda l'art. 10 D. Lgs. 546/1992). Inoltre deve essere rilevato come la disposizione di cui all'art. 23 comma 2^ di detto decreto non è stabilita a pena di inammissibilità. Nè la ricorrente spiega sotto quali profili il suo diritto di difesa sia stato concretamente leso.
Del tutto incomprensibile e infondato è poi l'undicesimo motivo di ricorso con cui si deduce una presunta violazione della normativa sulla riservatezza (legge 31 dicembre 1996, n. 675), sembrerebbe in sede di notifica dell'atto impositivo, violazione di cui non si riesce a comprendere l'incidenza sul processo.
Venendo all'esame dei motivi di merito, deve essere affrontato il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità del ruolo in quanto privo degli elementi richiesti dalla normativa ARSO: tributi, imponibili, aliquote applicate, relative imposte. Il motivo deve essere rigettato.
L'atto impositivo i cui vizi comportano la illegittimità della pretesa tributaria è la cartella esattoriale.
I ruoli sono atti interni della amministrazione i cui vizi solo eccezionalmente si riverberano, in base a specifiche norme, sul rapporto tributario individuale (si veda ad esempio l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il ruolo deve diventare esecutivo, a pena di decadenza, entro i termini via via previsti). Solo sotto questi profili è dunque impugnabile "il ruolo" (art. 19 D. Lgs. 546/1992). Nella normalità dei casi invece l'impugnazione si rivolge contro la cartella, attraverso cui il contribuente ha avuto contezza della iscrizione a ruolo;
e tale cartella nel caso di specie - come si esporrà in seguito- ha superato il vaglio del giudice di merito. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 12, comma 1, dell'art. 25, comma 1, del DPR 602/1973, dell'art. 6, D.M. 31 dicembre 1996; la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n. 602;
l'omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;
la denunzia ai sensi dell'art. 62, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: deduce cioè la nullità
della cartella esattoriale, in quanto priva, pure essa, degli elementi richiesti dalla normativa della riscossione: tributi, imponibili, aliquote applicate, relative imposte, e ciò anche prescindendo dall'esistenza, o meno, nel ruolo di questi elementi. Il motivo deve essere rigettato.
Invero i requisiti dell'atto tributario sono profondamente diversi a seconda che si tratti di un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione, una cartella esattoriale.
Con l'avviso di accertamento l'ufficio tributario accerta l'esistenza di un rapporto tributario non dichiarato o non denunciato dal contribuente, almeno nei termini ritenuti dall'ufficio. Perciò l'ufficio deve indicare nell'avviso di accertamento sia la causa petendi sia il petitum, ed evidenziare anche i passaggi essenziali (come le aliquote applicate).
L'atto di liquidazione si basa invece su dati forniti dal contribuente stesso, o comunque oramai accertati.
Quando poi si verte su imposte da applicare a cadenze annuali in base a punti di riferimento che si presume non mutino nel tempo (come la metratura utilizzata) la applicazione richiede ancora minori formalità; salva sempre la possibilità per il contribuente di far valere fatti sopravvenuti (come l'abbandono totale o parziale dei locali, la trasformazione dei rifiuti da "ordinari" in speciali...). Nel caso di specie il giudice di merito ha sinteticamente valutato che la cartella contenesse dati sufficienti a consentire l'esercizio del diritto di difesa;
ne' il ricorrente indica sotto quali profili la omessa indicazione analitica abbia leso il suo diritto alla difesa.
Con il terzo motivo la contribuente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 3, comma 3, Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 68, comma 6, Statuto Città di Chivasso, dell'art. 1, comma 88, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549, per la omessa indicazione degli estremi identificativi delle delibere di Consiglio Comunale, per l'approvazione della tariffa ARSU, o di Giunta Provinciale, per l'approvazione del tributo provinciale per l'ambiente. Il motivo deve essere rigettato per le ragioni già esposte in ordine al secondo motivo, invero il giudice di merito ha ritenuto che la cartella contenesse indicazioni sufficienti per consentire un corretto esercizio del diritto di difesa;
e non è prescritto che vengano inseriti nella cartella atti normativi di cui il contribuente può agevolmente acquisire disponibilità e conoscenza. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e degli artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E;
violazione e falsa applicazione della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, e dell'art. 3, comma 1, D.Lvo. 31 dicembre 1992 n. 546; violazione e mancata applicazione dell'art. 23 della Costituzione;
l'omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia;
denunzia ai sensi dell'art. 62, D.Lvo. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: ovvero presunti vizi degli atti presupposti, di cui aveva chiesto al giudice di merito la disapplicazione.
Anche questo motivo deve essere rigettato.
Indubbiamente spetta al giudice ordinario il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto;
ma tale disapplicazione può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). Non basta quindi la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera per consentire la dichiarazione di illegittimità della stessa.
Invero, occorre affermare che nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo ("i criteri seguiti" di cui parla la sentenza impugnata) che non è sindacabile in sede giudiziaria. Giova in proposito ricordare che il Consiglio di Stato con decisione n. 4117 del 10 luglio 2003, ha affermato, sia pure in relazione ad altra imposta, che il comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della misura d'imposta all'interno dell'ambito stabilito.
Nè la ricorrente indica sotto quali profili specifici il sistema tariffario adottato dal Comune lederebbe principi di legge. Alla stregua delle osservazioni che precedono in accoglimento, per quanto di ragione, del nono motivo di ricorso (per le considerazioni già esposte con riguardo alla "SC SO US"), la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che statuirà in ordine alle spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello, provvederà anche sulle spese del presente giudizio;
tutti gli altri motivi vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il nono motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 27 giugno 2003 e il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004