Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1972, n. 817
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1973
Art. 1.
E' autorizzata a favore della societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1975.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973