Art. 1.
E' autorizzata a favore della societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1975.
E' autorizzata a favore della societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1975.