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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10923 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 28262/2018 R.G.
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N ZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 28262/2018 R.G., vertente
TRA
[...]
Parte_1
Parte_1 [...]
Parte_2 Pt_3
Parte_4 elettivamente domiciliati in Arco Felice – Pozzuoli, alla Via Antonio Cacciapuoti n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Spena, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTORI
E
Controparte_1
[...]
, quali eredi di
[...] Persona_1 elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Agostino Depretis n.62, presso lo studio dell'Avv. Daniela Carro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
1 CONVENUTE
Oggetto: servitù
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_4 convenivano in giudizio dinanzi a questo tribunale , Controparte_1
e , quali eredi di , chiedendo Controparte_1 Controparte_1 Persona_1
che, accertata l'illegittimità della condotta tenuta dalle convenute e l'inesistenza dei diritti vantati dai convenuti sulle proprietà degli attori, questi ultimi fossero reintegrati nel possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla strada privata larga tre metri di proprietà delle convenute, sita in
Bacoli, alla via Torre di Cappella n. 117. In subordine, chiedevano che fossero accertati i confini tra le proprietà delle parti in causa con restituzione agli attori delle superfici indebitamente occupate dalle convenute.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_1
, quali eredi di , eccependo che con sentenza n. Controparte_1 Persona_1
2511/2017, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio vantata dalle parti, ed instando per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, venivano disposti numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21-11-2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.pc.
2. In via preliminare ed assorbente, la domanda principale va dichiarata inammissibile, in quanto coperta da giudicato.
Al riguardo va chiarito che gli attori hanno agito in giudizio premettendo di essere divenuti proprietari, in forza dell'atto di compravendita per Notaio Persona_2 del 23-11-2004, rep. 107939, racc. 20510, dell'immobile sito in Bacoli alla via Torre di Cappella, identificato in Catasto al Foglio 11, part. 1546 (ex 1104). A tale fondo, secondo quanto allegato dagli attori, si accederebbe tramite una strada privata larga tre
2 metri, ubicata nel fondo di proprietà delle convenute, sito in Bacoli, alla via Torre di
Cappella 117, sulla quale sarebbe stata costituita, in favore del fondo attoreo, una servitù di passaggio con atto del Notaio del 11-10-1988, rep. 13453, Persona_3
racc. 5479.
Secondo la prospettazione attorea, le convenute, e prima ancora il loro dante causa,
, avrebbero intrapreso una serie di iniziative giudiziarie volte a far Persona_1 accertare l'inesistenza del diritto di servitù vantato dagli attori, arrecando loro pregiudizio alle loro ragioni.
Sulla scorta di tali fatti, gli attori hanno chiesto di essere reintegrati nell'esercizio della servitù di passaggio di cui si discute.
Le convenute hanno eccepito che la questione concernente l'esistenza della servitù di passaggio vantata dagli attori sulla strada privata di larghezza pari a metri 3 sul confine est dell'immobile di loro proprietà era già stata oggetto di un giudizio tra le medesime parti, concluso con sentenza n. 2511/2017 del 7-6-2017 della Corte d'Appello di
Napoli, passata in giudicato, come da attestazione del 18-3-2021 rilasciata dalla
Cancelleria.
In particolare, la Corte d'Appello di Napoli, in merito all'appello proposto da Per_1
(dante causa delle convenute) nei confronti degli odierni attori, avverso la
[...] sentenza n.233/2009 del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, ha dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio esercitata dagli appellati “lungo la strada larga tre metri che si di parte dalla via interpoderale ed arriva al confine della particella
1104 attraverso la proprietà già di e ” e Persona_1 Controparte_2
ordinato agli appellati di astenersi dal passaggio “come finora praticato sull'ultimo tratto della strada stessa onde raggiungere le loro proprietà”.
Non è da porsi in dubbio che il tracciato a cui si riferisce la citata sentenza sia il medesimo a cui si riferisce il presente giudizio, dal momento che dalla pronuncia della
Corte d'Appello si ricava espressamente che il diritto di servitù oggetto di disamina in quel giudizio è quello costituito con atto per Notaio del 11-10-1988 tra Per_3
e la sorella . Persona_1 Controparte_2
Ciò posto, deve considerarsi che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate
3 in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 3488/2016; 25745/2017). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 5486/2019).
Non vi è chi non veda, quindi, come l'accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato in ordine all'inesistenza del diritto di servitù di passaggio vantato dagli attori precluda il riesame della questione in questa sede.
Ne consegue che la domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto coperta da giudicato.
3. Gli attori hanno proposto, in via subordinata, una domanda diretta all'accertamento dei confini tra le proprietà degli attori e delle convenute, con condanna di queste ultime alla restituzione della superficie indebitamente utilizzata.
La domanda, così come proposta, è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero l'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cass.
11822/2018).
Nel caso di specie non risulta allegata alcuna incertezza nella determinazione del confine tra la particella 1546, di proprietà degli attori, e la particella 1208, di proprietà delle convenute. Ed anzi, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Napoli più sopra richiamata, si evince che la particella 1546 di proprietà degli attori non confina con la particella 1208 di proprietà delle convenute. Più in particolare dalla
4 predetta sentenza si ricava che l'originaria proprietaria, Controparte_2
sorella di , ha proceduto al frazionamento della particella 1104 in due Persona_1 particelle, la 1545, ceduta al figlio , e la 1546, Parte_6
ceduta all'altro figlio , dante causa degli odierni attori. Parte_7
Solo la prima delle due particelle, la 1545, confina con la particella 1208 di proprietà delle convenute e gode, quindi, della servitù di passaggio posta a base della domanda principale. Se ne deduce che, sulla scorta di quanto emerge dagli atti, non può porsi una questione di accertamento di confini tra le particelle 1208 e 1546.
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per cause di valore indeterminabile di non particolare complessità, per la fase di studio e la fase introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara inammissibile le domande di cui ai nn. 1),2 e 3) del petitum dell'atto di citazione, in quanto coperte da giudicato;
2) Rigetta la domanda di cui al punto n. 4 del petitum dell'atto di citazione.
3) Condanna Parte_1 Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_5 Parte_4
di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 24-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
5
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N ZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 28262/2018 R.G., vertente
TRA
[...]
Parte_1
Parte_1 [...]
Parte_2 Pt_3
Parte_4 elettivamente domiciliati in Arco Felice – Pozzuoli, alla Via Antonio Cacciapuoti n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Spena, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTORI
E
Controparte_1
[...]
, quali eredi di
[...] Persona_1 elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Agostino Depretis n.62, presso lo studio dell'Avv. Daniela Carro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
1 CONVENUTE
Oggetto: servitù
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_4 convenivano in giudizio dinanzi a questo tribunale , Controparte_1
e , quali eredi di , chiedendo Controparte_1 Controparte_1 Persona_1
che, accertata l'illegittimità della condotta tenuta dalle convenute e l'inesistenza dei diritti vantati dai convenuti sulle proprietà degli attori, questi ultimi fossero reintegrati nel possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla strada privata larga tre metri di proprietà delle convenute, sita in
Bacoli, alla via Torre di Cappella n. 117. In subordine, chiedevano che fossero accertati i confini tra le proprietà delle parti in causa con restituzione agli attori delle superfici indebitamente occupate dalle convenute.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_1
, quali eredi di , eccependo che con sentenza n. Controparte_1 Persona_1
2511/2017, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio vantata dalle parti, ed instando per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, venivano disposti numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21-11-2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.pc.
2. In via preliminare ed assorbente, la domanda principale va dichiarata inammissibile, in quanto coperta da giudicato.
Al riguardo va chiarito che gli attori hanno agito in giudizio premettendo di essere divenuti proprietari, in forza dell'atto di compravendita per Notaio Persona_2 del 23-11-2004, rep. 107939, racc. 20510, dell'immobile sito in Bacoli alla via Torre di Cappella, identificato in Catasto al Foglio 11, part. 1546 (ex 1104). A tale fondo, secondo quanto allegato dagli attori, si accederebbe tramite una strada privata larga tre
2 metri, ubicata nel fondo di proprietà delle convenute, sito in Bacoli, alla via Torre di
Cappella 117, sulla quale sarebbe stata costituita, in favore del fondo attoreo, una servitù di passaggio con atto del Notaio del 11-10-1988, rep. 13453, Persona_3
racc. 5479.
Secondo la prospettazione attorea, le convenute, e prima ancora il loro dante causa,
, avrebbero intrapreso una serie di iniziative giudiziarie volte a far Persona_1 accertare l'inesistenza del diritto di servitù vantato dagli attori, arrecando loro pregiudizio alle loro ragioni.
Sulla scorta di tali fatti, gli attori hanno chiesto di essere reintegrati nell'esercizio della servitù di passaggio di cui si discute.
Le convenute hanno eccepito che la questione concernente l'esistenza della servitù di passaggio vantata dagli attori sulla strada privata di larghezza pari a metri 3 sul confine est dell'immobile di loro proprietà era già stata oggetto di un giudizio tra le medesime parti, concluso con sentenza n. 2511/2017 del 7-6-2017 della Corte d'Appello di
Napoli, passata in giudicato, come da attestazione del 18-3-2021 rilasciata dalla
Cancelleria.
In particolare, la Corte d'Appello di Napoli, in merito all'appello proposto da Per_1
(dante causa delle convenute) nei confronti degli odierni attori, avverso la
[...] sentenza n.233/2009 del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, ha dichiarato l'inesistenza della servitù di passaggio esercitata dagli appellati “lungo la strada larga tre metri che si di parte dalla via interpoderale ed arriva al confine della particella
1104 attraverso la proprietà già di e ” e Persona_1 Controparte_2
ordinato agli appellati di astenersi dal passaggio “come finora praticato sull'ultimo tratto della strada stessa onde raggiungere le loro proprietà”.
Non è da porsi in dubbio che il tracciato a cui si riferisce la citata sentenza sia il medesimo a cui si riferisce il presente giudizio, dal momento che dalla pronuncia della
Corte d'Appello si ricava espressamente che il diritto di servitù oggetto di disamina in quel giudizio è quello costituito con atto per Notaio del 11-10-1988 tra Per_3
e la sorella . Persona_1 Controparte_2
Ciò posto, deve considerarsi che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate
3 in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 3488/2016; 25745/2017). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 5486/2019).
Non vi è chi non veda, quindi, come l'accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato in ordine all'inesistenza del diritto di servitù di passaggio vantato dagli attori precluda il riesame della questione in questa sede.
Ne consegue che la domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto coperta da giudicato.
3. Gli attori hanno proposto, in via subordinata, una domanda diretta all'accertamento dei confini tra le proprietà degli attori e delle convenute, con condanna di queste ultime alla restituzione della superficie indebitamente utilizzata.
La domanda, così come proposta, è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero l'azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e, quindi, presuppone che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà (Cass.
11822/2018).
Nel caso di specie non risulta allegata alcuna incertezza nella determinazione del confine tra la particella 1546, di proprietà degli attori, e la particella 1208, di proprietà delle convenute. Ed anzi, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Napoli più sopra richiamata, si evince che la particella 1546 di proprietà degli attori non confina con la particella 1208 di proprietà delle convenute. Più in particolare dalla
4 predetta sentenza si ricava che l'originaria proprietaria, Controparte_2
sorella di , ha proceduto al frazionamento della particella 1104 in due Persona_1 particelle, la 1545, ceduta al figlio , e la 1546, Parte_6
ceduta all'altro figlio , dante causa degli odierni attori. Parte_7
Solo la prima delle due particelle, la 1545, confina con la particella 1208 di proprietà delle convenute e gode, quindi, della servitù di passaggio posta a base della domanda principale. Se ne deduce che, sulla scorta di quanto emerge dagli atti, non può porsi una questione di accertamento di confini tra le particelle 1208 e 1546.
Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per cause di valore indeterminabile di non particolare complessità, per la fase di studio e la fase introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara inammissibile le domande di cui ai nn. 1),2 e 3) del petitum dell'atto di citazione, in quanto coperte da giudicato;
2) Rigetta la domanda di cui al punto n. 4 del petitum dell'atto di citazione.
3) Condanna Parte_1 Parte_1 Parte_2
e , in solido tra loro, alla refusione delle spese Parte_5 Parte_4
di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 24-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
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