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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 728/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2146/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004051064 VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004051064 IVA-ALTRO 1997 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1935/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 662.2.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa che, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme iscritte a ruolo contenute nelle cartelle numeri 29720110018018964000, 29720130010520403000,
29720140012213685000 e 297201500017038853000, accoglieva, in assenza di prova della notifica, il ricorso presentato dalla Sig.ra Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento di intimazione di pagamento n. 29720229004051064 di cui alle prodromiche cartelle di pagamento n. 29720030009076859000, n. 29720030028385578000, n.29720031000418851000, n.
29720050005519470000, n. 29720060002976614000, n. 29720060021775348000, derivanti da iscrizioni a ruolo relative a tributi ed anni vari, proponeva appello, in data 2/05/2024, l'Agente della riscossione che insiste sulla legittimità della procedura evidenziando la regolarità della notifica con conseguente inammissibilità del ricorso;
chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata dichiarando, per l'effetto, la legittimità della procedura di riscossione.
La parte contribuente deposita, in data 1/07/2024, controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agente della riscossione non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che, dall'esame dell'intimazione impugnata, hanno ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione considerato che è abbondantemente trascorso il termine decennale applicabile considerata la natura delle somme reclamate con le cartelle dettagliatamente indicate.
Invero, nonostante l'impegno argomentativo e la documentazione allegata, non è stato, però, dettagliatamente indicato dall'appellante, cartella per cartella, l'iter accertativo e il collegamento con gli eventuali atti interruttivi e ciò nonostante nella sentenza siano state singolarmente indicate le cartelle e il termine decennale di prescrizione. Non è sufficiente la semplice allegazione di documenti senza chiaramente e convincentemente motivarne la rilevanza ai fini della decisione.
Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida, tenuto conto dell'attività difensiva delle parti, complessivamente in € 1.602,00, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione; conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2146/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 662/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004051064 VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004051064 IVA-ALTRO 1997 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1935/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 662.2.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa che, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme iscritte a ruolo contenute nelle cartelle numeri 29720110018018964000, 29720130010520403000,
29720140012213685000 e 297201500017038853000, accoglieva, in assenza di prova della notifica, il ricorso presentato dalla Sig.ra Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento di intimazione di pagamento n. 29720229004051064 di cui alle prodromiche cartelle di pagamento n. 29720030009076859000, n. 29720030028385578000, n.29720031000418851000, n.
29720050005519470000, n. 29720060002976614000, n. 29720060021775348000, derivanti da iscrizioni a ruolo relative a tributi ed anni vari, proponeva appello, in data 2/05/2024, l'Agente della riscossione che insiste sulla legittimità della procedura evidenziando la regolarità della notifica con conseguente inammissibilità del ricorso;
chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata dichiarando, per l'effetto, la legittimità della procedura di riscossione.
La parte contribuente deposita, in data 1/07/2024, controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agente della riscossione non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici che, dall'esame dell'intimazione impugnata, hanno ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione considerato che è abbondantemente trascorso il termine decennale applicabile considerata la natura delle somme reclamate con le cartelle dettagliatamente indicate.
Invero, nonostante l'impegno argomentativo e la documentazione allegata, non è stato, però, dettagliatamente indicato dall'appellante, cartella per cartella, l'iter accertativo e il collegamento con gli eventuali atti interruttivi e ciò nonostante nella sentenza siano state singolarmente indicate le cartelle e il termine decennale di prescrizione. Non è sufficiente la semplice allegazione di documenti senza chiaramente e convincentemente motivarne la rilevanza ai fini della decisione.
Non si può, pertanto, che confermare la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida, tenuto conto dell'attività difensiva delle parti, complessivamente in € 1.602,00, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione; conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.