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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 22093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22093 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE RE DO nato a [...] il [...] DE RE OR nato a [...] il [...] EL AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo ON Bucca;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Procuratore generale, dott. Luca Tampieri che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili e dell'avv.to Mario Reffo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/11/2024, la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, dichiarò inammissibile l'istanza proposta da DE PR DO, DE PR DE e EL ON avverso l'ingiunzione a demolire le opere abusive e a rispristinare lo stato dei luoghi emessa dal Procuratore generale della Repubblica di Napoli in data 23/9/2024. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22093 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO AN Data Udienza: 14/05/2025 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli istanti i quali, con unico motivo, denunciano la violazione di legge in relazione agli artt. 38 e 43 I. 47/85 e 39 724/94 nonché travisamento del fatto e difetto di motivazione. Le doglianze difensive sono articolate in due punti. 2.1 Con il primo, prospettante la sanabilità del manufatto, si lamenta che non si era tenuto conto che "la titolarità del bene che è oggetto della istanza di condono è, nelle more del suo esame, transitato, dal patrimonio dell'originario titolare, EL EN, nel patrimonio di altri soggetti e [che] da alcuno elemento richiamato in motivazione emerge l'artificio della frammentazione, riferito, in maniera apodittica dalla Corte territoriale, che travisa, altresì, il dato probatorio della richiamata precedente ordinanza dal momento che è lo stesso Ente Comunale a riferire che l'eventuale "problematica" sul rilascio del condono si inverta, sic et simpliciter, sulla titolarità del bene medesimo". Si aggiunge che "sulla base di quanto previsto in sede di interpretazione autentica dell'art. 38 della L. 47/1985, operata con l'art. 24 della L. 136/1999, in assenza di elementi indefettibilnnente contrari sul punto, dato il rapporto di stretta parentela esistente fra l'originario titolare del bene ed i soggetti che hanno formulato l'istanza di sanatoria tale da fare rientrare questi nel novero dei legittimari jure hereditatis, per effetto delle predette vicende successorie [si ritiene che] uno degli originari istanti sia, medio tempore, divenuto, quanto meno formalmente, titolare del bene in questione". 2.2 Con il secondo punto, si deduce che "l'ordinanza, con motivazione apparente e pertanto inesistente, comunque viziata dal travisamento del fatto e della prova, esclude la fondatezza circa la sospensione della RESA in attesa dell'esito dei presentati ricorsi al TAR". Si lamenta in particolare che la Corte non si era soffermata sul contenuto dei ricorsi e sui provvedimenti amministrativi, analiticamente indicati, favorevoli agli istanti nelle more della procedura intervenuti che rendevano prevedibile una "decisione positiva". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi risultano inammissibili in quanto fondati su argomenti aspecifici e manifestamente infondati. L'inammissibilità disposta dalla Corte d'appello è fondata su un precedente provvedimento adottato dalla Corte territoriale il 13 dicembre 2023, divenuto "irrevocabile" il 1/7/2024, a seguito del rigetto, da parte di questa Corte, dei ricorsi degli interessati. Assume la Corte territoriale che "con la nuova domanda la difesa insiste ritornando nuovamente su un dato già valutato e contestato ossia che i due fabbricati in parola sarebbero distinti ed autonomamente utilizzabili aventi ciascuno di essi una volumetria inferiore ai 750 m 3 consentiti (per singolo abuso) dall'art. 39 della legge 47/85". Aggiunge la Corte territoriale che "la difesa non aveva prospettato a sostegno dell'istanza aspetti fattuali nuovi preesistenti ovvero non valutati già con la precedente ordinanza di rigetto, tale non potendosi ritenere il ricorso presentato al Tar e allegato alla nuova istanza, per la 2 definizione del silenzio assenso, in cui con evidenza vengono riproposte le medesime argomentazioni prospettate nella istanza che qui si esamina". 2. Con tale motivazione i ricorsi non si confrontano in quanto non individuano gli elementi di novità che scardinano la motivazione fondante l'ordinanza dimostrando che la nuova istanza non rappresentava una mera riproposizione di una richiesta basata "sui medesimi elementi già esposti e sui quali è stato già esercitato il relativo potere deliberativo con la presente decisione", siccome ritenuto dalla Corte territoriale. Questa Corte Suprema, con specifico riguardo alla materia dell'esecuzione, ha avuto modo di affermare il principio -avallato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni unite- secondo il quale la preclusione processuale di cui parla l'art. 666 comma 2cod. proc. pen., ostativa ad una nuova pronuncia sul medesimo petitum, opera "non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione" (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019 (2020 ), Pellegrino, Rv. 278283 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01; Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Iacomino, Rv. 261394 - 01; Sez. 1, n. 29983 del 31.5.2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406; Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01). Sul tema è stato, anche, precisato che per la sussistenza di "elementi nuovi" è necessario che "i nuovi elementi addotti a sostegno della nuova istanza, siano essi sopravvenuti o preesistenti, non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione adottata dal giudice di merito. Ne deriva che incorre nella inammissibilità quell'incidente di esecuzione proposto con riferimento ad una richiesta già respinta con provvedimento definitivo e fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del precedente (così Sez. 1^, 11.3.2009 n. 23817, Cat Berrò, Rv. 243810)" (Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Iacomino Rv. 261394 - 01). 3. Venendo al secondo argomento, con cui si lamenta la mancata motivazione in ordine al diniego opposto alla richiesta di sospensione dell'ingiunzione a demolire sino all'esito del ricorso pendente dinanzi al TAR, va osservato che l'ordinanza esclude che l'instaurazione del giudizio amministrativo possa rappresentare un elemento di novità in quanto fondato sui medesimi argomenti già valutati dal provvedimento del 13/12/2023. 3.1 L'ordinanza impugnata, inoltre, richiamando quella precedente, ribadisce che i due immobili oggetto delle domande di condono sono "riconducibili ad un unico centro di interesse, essendo stati realizzati dal medesimo soggetto su un suolo di sua proprietà", per cui la volumetria complessivamente sviluppata risulta superiore a quella condonabile. Anche tale dato concorre a giustificare il diniego dell'istanza di sospensione. E' noto che il silenzio-assenso sulla domanda di condono, che secondo il non contestato passo dell'ordinanza impugnata costituisce l'oggetto del ricorso presentato al TAR, si perfeziona esclusivamente se la domanda possiede tutti i requisiti sostanziali per il suo accoglimento, tra 3 cui il pagamento integrale delle somme dovute, la presentazione dei documenti necessari e il rispetto del limite di volumetria, nonché la dimostrazione della data di ultimazione dei lavori (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 23/12/2024, n. 10356; Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 12 giugno 2023, n. 5742; sezione VI, sentenze 23 febbraio 2023, numeri 1824 e 1826 e 26 settembre 2022, n. 8303; sezione IV, sentenza 20 giugno 2022, n. 5053; sezione II, sentenza 19 novembre 2020, n. 7198). Diretta conseguenza del giudizio di non condonabilità degli organismi edilizi cui è pervenuta la Corte è, quindi, la manifesta infondatezza della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione in attesa della definizione del procedimento amministrativo. Va ricordato, infatti, che, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 14736 del 26/3/2024, Genovese;
Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032 - 01; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Cacciatore, Rv. 230308) e, inoltre, in termini più generali, che il predetto ordine di demolizione può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione ( Sez. 3, n. 30955 del 27/6/2024, Romano;
Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145 - 01). 3.2 Deve, dunque, ritenersi che nessuna omissione motivazionale sia riscontrabile con riferimento al rigetto della richiesta di sospensione, atteso che, come più volte affermato da questa Corte in relazione al giudizio di cognizione, in sede di legittimità non è censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 15767 del 15/4/2025, D'Alterio; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento e altri, Rv. 259643). 4. Alla manifesta infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 4 Così deciso in 14/5/2025 I
lette le conclusioni del PG, nella persona del Procuratore generale, dott. Luca Tampieri che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili e dell'avv.to Mario Reffo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/11/2024, la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, dichiarò inammissibile l'istanza proposta da DE PR DO, DE PR DE e EL ON avverso l'ingiunzione a demolire le opere abusive e a rispristinare lo stato dei luoghi emessa dal Procuratore generale della Repubblica di Napoli in data 23/9/2024. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22093 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO AN Data Udienza: 14/05/2025 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli istanti i quali, con unico motivo, denunciano la violazione di legge in relazione agli artt. 38 e 43 I. 47/85 e 39 724/94 nonché travisamento del fatto e difetto di motivazione. Le doglianze difensive sono articolate in due punti. 2.1 Con il primo, prospettante la sanabilità del manufatto, si lamenta che non si era tenuto conto che "la titolarità del bene che è oggetto della istanza di condono è, nelle more del suo esame, transitato, dal patrimonio dell'originario titolare, EL EN, nel patrimonio di altri soggetti e [che] da alcuno elemento richiamato in motivazione emerge l'artificio della frammentazione, riferito, in maniera apodittica dalla Corte territoriale, che travisa, altresì, il dato probatorio della richiamata precedente ordinanza dal momento che è lo stesso Ente Comunale a riferire che l'eventuale "problematica" sul rilascio del condono si inverta, sic et simpliciter, sulla titolarità del bene medesimo". Si aggiunge che "sulla base di quanto previsto in sede di interpretazione autentica dell'art. 38 della L. 47/1985, operata con l'art. 24 della L. 136/1999, in assenza di elementi indefettibilnnente contrari sul punto, dato il rapporto di stretta parentela esistente fra l'originario titolare del bene ed i soggetti che hanno formulato l'istanza di sanatoria tale da fare rientrare questi nel novero dei legittimari jure hereditatis, per effetto delle predette vicende successorie [si ritiene che] uno degli originari istanti sia, medio tempore, divenuto, quanto meno formalmente, titolare del bene in questione". 2.2 Con il secondo punto, si deduce che "l'ordinanza, con motivazione apparente e pertanto inesistente, comunque viziata dal travisamento del fatto e della prova, esclude la fondatezza circa la sospensione della RESA in attesa dell'esito dei presentati ricorsi al TAR". Si lamenta in particolare che la Corte non si era soffermata sul contenuto dei ricorsi e sui provvedimenti amministrativi, analiticamente indicati, favorevoli agli istanti nelle more della procedura intervenuti che rendevano prevedibile una "decisione positiva". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi risultano inammissibili in quanto fondati su argomenti aspecifici e manifestamente infondati. L'inammissibilità disposta dalla Corte d'appello è fondata su un precedente provvedimento adottato dalla Corte territoriale il 13 dicembre 2023, divenuto "irrevocabile" il 1/7/2024, a seguito del rigetto, da parte di questa Corte, dei ricorsi degli interessati. Assume la Corte territoriale che "con la nuova domanda la difesa insiste ritornando nuovamente su un dato già valutato e contestato ossia che i due fabbricati in parola sarebbero distinti ed autonomamente utilizzabili aventi ciascuno di essi una volumetria inferiore ai 750 m 3 consentiti (per singolo abuso) dall'art. 39 della legge 47/85". Aggiunge la Corte territoriale che "la difesa non aveva prospettato a sostegno dell'istanza aspetti fattuali nuovi preesistenti ovvero non valutati già con la precedente ordinanza di rigetto, tale non potendosi ritenere il ricorso presentato al Tar e allegato alla nuova istanza, per la 2 definizione del silenzio assenso, in cui con evidenza vengono riproposte le medesime argomentazioni prospettate nella istanza che qui si esamina". 2. Con tale motivazione i ricorsi non si confrontano in quanto non individuano gli elementi di novità che scardinano la motivazione fondante l'ordinanza dimostrando che la nuova istanza non rappresentava una mera riproposizione di una richiesta basata "sui medesimi elementi già esposti e sui quali è stato già esercitato il relativo potere deliberativo con la presente decisione", siccome ritenuto dalla Corte territoriale. Questa Corte Suprema, con specifico riguardo alla materia dell'esecuzione, ha avuto modo di affermare il principio -avallato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni unite- secondo il quale la preclusione processuale di cui parla l'art. 666 comma 2cod. proc. pen., ostativa ad una nuova pronuncia sul medesimo petitum, opera "non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione" (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019 (2020 ), Pellegrino, Rv. 278283 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01; Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Iacomino, Rv. 261394 - 01; Sez. 1, n. 29983 del 31.5.2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406; Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01). Sul tema è stato, anche, precisato che per la sussistenza di "elementi nuovi" è necessario che "i nuovi elementi addotti a sostegno della nuova istanza, siano essi sopravvenuti o preesistenti, non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione adottata dal giudice di merito. Ne deriva che incorre nella inammissibilità quell'incidente di esecuzione proposto con riferimento ad una richiesta già respinta con provvedimento definitivo e fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del precedente (così Sez. 1^, 11.3.2009 n. 23817, Cat Berrò, Rv. 243810)" (Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, Iacomino Rv. 261394 - 01). 3. Venendo al secondo argomento, con cui si lamenta la mancata motivazione in ordine al diniego opposto alla richiesta di sospensione dell'ingiunzione a demolire sino all'esito del ricorso pendente dinanzi al TAR, va osservato che l'ordinanza esclude che l'instaurazione del giudizio amministrativo possa rappresentare un elemento di novità in quanto fondato sui medesimi argomenti già valutati dal provvedimento del 13/12/2023. 3.1 L'ordinanza impugnata, inoltre, richiamando quella precedente, ribadisce che i due immobili oggetto delle domande di condono sono "riconducibili ad un unico centro di interesse, essendo stati realizzati dal medesimo soggetto su un suolo di sua proprietà", per cui la volumetria complessivamente sviluppata risulta superiore a quella condonabile. Anche tale dato concorre a giustificare il diniego dell'istanza di sospensione. E' noto che il silenzio-assenso sulla domanda di condono, che secondo il non contestato passo dell'ordinanza impugnata costituisce l'oggetto del ricorso presentato al TAR, si perfeziona esclusivamente se la domanda possiede tutti i requisiti sostanziali per il suo accoglimento, tra 3 cui il pagamento integrale delle somme dovute, la presentazione dei documenti necessari e il rispetto del limite di volumetria, nonché la dimostrazione della data di ultimazione dei lavori (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 23/12/2024, n. 10356; Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 12 giugno 2023, n. 5742; sezione VI, sentenze 23 febbraio 2023, numeri 1824 e 1826 e 26 settembre 2022, n. 8303; sezione IV, sentenza 20 giugno 2022, n. 5053; sezione II, sentenza 19 novembre 2020, n. 7198). Diretta conseguenza del giudizio di non condonabilità degli organismi edilizi cui è pervenuta la Corte è, quindi, la manifesta infondatezza della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione in attesa della definizione del procedimento amministrativo. Va ricordato, infatti, che, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 14736 del 26/3/2024, Genovese;
Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032 - 01; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Cacciatore, Rv. 230308) e, inoltre, in termini più generali, che il predetto ordine di demolizione può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione ( Sez. 3, n. 30955 del 27/6/2024, Romano;
Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145 - 01). 3.2 Deve, dunque, ritenersi che nessuna omissione motivazionale sia riscontrabile con riferimento al rigetto della richiesta di sospensione, atteso che, come più volte affermato da questa Corte in relazione al giudizio di cognizione, in sede di legittimità non è censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 15767 del 15/4/2025, D'Alterio; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento e altri, Rv. 259643). 4. Alla manifesta infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 4 Così deciso in 14/5/2025 I