Art. 28.
Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 54-bis:
"Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonche' le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino".
Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 54-bis:
"Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonche' le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino".