Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/12/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00943/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Annamaria Giannola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Antinoro, Chiara Reina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio della P.A. sull’istanza della ricorrente per la predisposizione e proroga del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000, in favore della figlia -OMISSIS-,
e per l’accertamento del diritto
della ricorrente a ricevere un provvedimento espresso conclusivo sulla sua istanza per la predisposizione e proroga del progetto individuale ex art. 14 della legge 328/2000 del 4/10/2023 in favore della figlia -OMISSIS-,
e per la conseguente condanna
del Comune di Palermo e dell’A.S.P. di Palermo ad evadere con un provvedimento espresso la richiesta della ricorrente per la predisposizione e per la proroga del servizio di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000, in favore della figlia -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LL RA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la signora -OMISSIS-, nella sopra indicata qualità, ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall’A.S.P. di Palermo sull’istanza dalla medesima avanzata in data 28 marzo 2025; con tale richiesta, prodotta agli atti del giudizio, la ricorrente ha chiesto la predisposizione e l’attuazione di un progetto individuale di assistenza ex art. 14 l. 104/92, in favore della figlia minore disabile.
Entrambe le amministrazioni evocate in giudizio si sono costituite per resistere al ricorso.
Il Comune ha sostenuto di non aver mai ricevuto la richiesta in questione (talvolta indicata negli stessi atti di parte ricorrente come richiesta “di proroga”) ed ha precisato, in ogni caso, che la predisposizione del progetto ex art. 14 cit. in favore della minore -OMISSIS- era stata già definita in data 11 novembre 2024 e che era prevista ed attiva una proroga di un precedente progetto.
L’Azienda sanitaria, con memoria del 17 settembre 2025, ha fatto presente di aver convocato la ricorrente in pendenza del presente giudizio e precisamente per la seduta del 22 luglio 2025, nel corso della quale la sig.ra -OMISSIS- (come risulta dal verbale agli atti del giudizio) ha, incomprensibilmente, riferito di non aver richiesto alcuna convocazione per la rimodulazione del progetto già attivo.
Con ordinanza del 17 ottobre 2025, -OMISSIS-, è stata disposta, con onere a carico della parte più diligente, la produzione di documentati chiarimenti, al fine di accertare se il piano personalizzato del 23 aprile 2024 – prodotto agli atti del giudizio - di validità annuale e rinnovabile su richiesta (come risulta dallo stesso documento), sia stato formalmente rinnovato ovvero se una o più delle attività già previste dal detto progetto siano state prorogate, formalmente ovvero de facto .
Il Comune di Palermo ha quindi prodotto in giudizio una relazione resa in data 21 ottobre 2025 dal Responsabile dell’Unità operativa competente, con cui è stato riferito che il progetto individuale di assistenza in favore della minore -OMISSIS- risulta essere stato attivato a decorrere dall’11 novembre 2024 e che la continuità dei servizi è stata garantita senza interruzioni, grazie ad una “proroga tecnica”.
Con memoria del 6 ottobre 2025, l’A.S.P., considerato che le richieste per le quali la ricorrente ha insistito con memoria del precedente 2 ottobre sono relative alla rimodulazione del PAI per prestazioni di natura assistenziale, dunque di competenza del Comune di Palermo, ha chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va rilevato che – diversamente da quanto sostenuto dal Comune – l’istanza di parte ricorrente risulta essere stata assunta al protocollo dell’ente in data 28 marzo 2025.
Ciò premesso, il collegio, alla luce della complessa situazione in fatto, come ricostruita nel corso del giudizio, ritiene dirimente, ai fini della decisione, la circostanza che l’unico progetto agli atti di causa, redatto in data 23 aprile 24, risulta avere validità annuale ed essere soggetto a proroga previa istanza; per quanto sia stato riferito in giudizio che le attività in esso previste siano state di fatto prorogate, ciò non toglie la sussistenza dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere formalmente sull’istanza avanzata dalla ricorrente in data 28 marzo 2025.
Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza di parte ricorrente; il Comune e l’A.S.P. – la cui richiesta di estromissione non può evidentemente trovare accoglimento - devono, conseguentemente, essere condannati a provvedere entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato si nomina, come richiesto dalla ricorrente, quale commissario ad acta , il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l'Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega, il quale provvederà entro i successivi 30 giorni su istanza di parte, compiendo tutte le attività amministrative necessarie, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Al riguardo, si deve precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per l’eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell’Amministrazione resistente e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Tenuto conto delle plurime peculiarità della vicenda, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previo rigetto dell’istanza di estromissione avanzata dall’A.S.P., lo accoglie, nei sensi indicati in parte motiva e per l’effetto ordina alle Amministrazioni di provvedere sull’istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso nel termine di cui in motivazione e, per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, nomina commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l'Assessorato Regionale della Salute, nei sensi indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
LL RA RU, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL RA RU | ER TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.