Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 495 cod. pen. nella condotta di chi, in sede di formazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare, attesti falsamente al notaio rogante di essere coniugato in regime di separazione dei beni, nulla rilevando, sotto il profilo psicologico, l'eventuale errore dell'agente circa la disciplina civilistica di riferimento, trattandosi di errore di diritto da considerare incidente su di un elemento normativo della fattispecie penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 24699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24699 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 532
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 42275/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 14 ottobre 2003 da:
AN TT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del 30 giugno 2003 della Corte di Appello di Venezia;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 novembre 2000, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, dichiarava VA TT responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv e 495 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dichiarava falsamente al notaio Beniamino Uri, in due distinte occasioni, di essere coniugato in regime di separazione di beni, circostanza quest'ultima trasfusa in due distinti atti di compravendita di immobili nei quali VA interveniva come acquirente (n. 40.0 97 di repertorio del 22.7.1996 e n. 41. 119 di repertorio del 27.9.1996), e con i benefici di legge, lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, concedeva all'VA le attenuanti generiche e, per l'effetto, riduceva la pena a mesi 4 e giorni 20 di reclusione, che sostituiva con la corrispondente pena pecuniaria di euro 7.000,00 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale pronuncia, l'imputato propone ora ricorso per Cassazione, che affida alle ragioni indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa interpretazione della normativa civilistica afferente all'individuazione del momento di decorrenza dello scioglimento della comunione dei beni nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, ai sensi degli artt. 708 c.p.c. e 191 c.c. in riferimento all'art. 495 c.p. e 606 lett. b) c.p.p. nonché mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dello stesso art. 606 lett. e) del codice di rito.
Si duole, in particolare, che la Corte di merito non abbia considerato che una corrente di pensiero dottrinaria riconnette gli effetti dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi al decreto con il quale il presidente del tribunale, in esito a comparizione personale dei coniugi, adotta i provvedimenti provvisori, autorizzando gli stessi a vivere separatamente. Una siffatta interpretazione della disciplina civilistica avrebbe infatti comportato il riconoscimento dell'insussistenza del fatto-reato ascritto ad esso ricorrente.
Il rilievo è destituito di fondamento.
Risulta, in verità, ineccepibile l'interpretazione seguita dalla Corte distrettuale che, in linea con l'orientamento assolutamente prevalente della dottrina e della giurisprudenza civilistica (cfr., da ultimo, Cass. 1^ Sez. Civ. 27.2.2001, n. 2844, rv. 544234), ha escluso che gli effetti dello scioglimento della comunione legale dei coniugi possano retroagire al momento della pronuncia del decreto presidenziale che, a norma dell'art. 708 c.p.c., in esito alla comparizione personale dei coniugi, adotta i provvedimenti provvisori, autorizzandoli, tra l'altro, a vivere separatamente. Ciò in quanto il provvedimento presidenziale anzidetto, ha contenuto del tutto limitato ed una funzione meramente provvisoria (così, tra le tante, id. Sez. Civ. 18.9.1998, n. 9325, rv. 518999). Tale lettura assolutamente dominante riconnette, dunque, gli effetti dello scioglimento della comunione legale al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale od il divorzio, e quindi con rilevanza ex nunc. Ed al riguardo, risulta decisiva, ai fini della confutazione dell'obiezione di parte che evocava una minoritaria corrente di pensiero, la considerazione che la contraria opinio postulava pur sempre il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, in funzione della consequenziale retrodatazione degli effetti ad essa immanenti al momento dell'emanazione del provvedimento presidenziale, ove invece, nel caso di specie, il giudizio di separazione personale era ancora pendente in primo grado. 2. - Il secondo motivo denuncia mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ai sensi dell'art. 606 lett. e) del codice di rito. Ribadiva in proposito quanto già dedotto in primo grado in ordine all'equivoco in cui l'imputato era incorso nell'indicare, in risposta ad apposita domanda della segretaria dello studio notarile che gli aveva chiesto se fosse separato, proprio quest'ultima condizione, intendendo però alludere alla sua qualità personale di coniuge separato riconosciuta, sia pure provvisoriamente, proprio dal menzionato provvedimento presidenziale. Contesta che, in senso contrario, potesse utilmente addursi la circostanza indicata dal giudice di appello, secondo cui, in precedenti atti di disposizione, aveva regolarmente indicato il proprio status di coniugato in regime di comunione dei beni, in quanto si trattava di atti di acquisto anteriori al deposito del ricorso per separazione. Inoltre, era inconferente il richiamo alle asserite appropriazioni di denaro e titoli, poste in essere dallo stesso ricorrente in concomitanza con il deposito del ricorso per separazione personale, in quanto si trattava di fatti avvenuti poco meno di tre anni prima della stipula dei rogiti in questione.
La censura lambisce la sfera dell'inammissibilità, in quanto si limita a prospettare questioni di merito che hanno già trovato appagante risposta nella pronuncia impugnata, la quale, argomentatamente, ha escluso qualsivoglia atteggiamento di buona fede dell'imputato nel momento in cui ha reso le false dichiarazioni in ordine allo status di coniuge in regime di separazione dei beni. Si tratta di un giudizio prettamente di fatto che, proprio in quanto adeguatamente e correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
3. - Il terzo motivo denuncia violazione di legge e falsa interpretazione dell'art. 47, ultimo comma, c.p. nonché mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) del codice di rito.
La doglianza ripropone il rilievo secondo il quale l'erronea interpretazione della normativa civilistica, nel senso propugnato da un pur minoritario orientamento interpretativo, aveva indotto l'erronea dichiarazione relativa al regime patrimoniale. Ma anche tale censura deve essere disattesa proprio in quanto ha già trovato risposta nella sentenza oggi impugnata e la valenza di siffatta soluzione interpretativa non è oggetto di significativi rilievi critici da parte del ricorrente. Ineccepibile, del resto, è l'affermazione secondo la quale, alla stregua del chiaro tenore dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p., l'errore sull'elemento normativo della fattispecie può escludere la punibilità soltanto ove determini un errore sul fatto costituente reato, mentre nel caso di specie si sarebbe trattato - a tutto concedere - di un irrilevante errore di diritto. La ragionata lettura delle particolantà del fatto in questione ha motivatamente indotto il giudice di merito a ritenere provato un atteggiamento speculativo dell'imputato nelle circostanze in esame e siffatto apprezzamento costituisce, ancora una volta, peculiare espressione di insindacabile giudizio di fatto. 4. - Il quarto motivo denuncia violazione e falsa interpretazione dell'art. 495 c.p. in relazione all'art. 177 lett. a) c.c. ed all'art. 49 c.p., in ordine alla dedotta insussistenza del reato in contestazione per innocuità del falso, ai sensi dell'art. 606, lett. b) del codice di rito, nonché la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto, ai sensi del menzionato art. 606 lett. e) c.p.p.. Anche sul punto il ricorrente ripropone tesi già sostenuta in sede di merito, in ordine alla pretesa innocuità del falso, sul riflesso che, a tutto concedere, il bene acquistato separatamente dal coniuge, sarebbe rientrato comunque ope legis nella comunione legale, a norma dell'art. 177 lett. a) del codice civile. Ancora una volta, non può dirsi illogica od inficiata da errori di diritto l'esposizione del giudice di merito che ha escluso la dedotta innocuità del falso sul rilievo dell'idoneità astratta dell'atto a trarre in inganno la generalità dei terzi, anche indipendentemente dalla concreta idoneità dell'atto ad arrecare pregiudizio alla vittima predestinata. Il rilievo è ineccepibile in linea teorica, potendo solo osservarsi che, nel caso di specie, era tutt'altro che pacifico che la mendace dichiarazione fosse inidonea ad arrecare pregiudizio anche all'altro coniuge, in quanto preordinata ad ottenere una falsa intestazione esclusiva del bene, che, sottacendo il regime di comunione legale, tendeva ad impedire l'acquisto in comunione diversamente automatico. La rappresentazione di un mendace regime patrimoniale impediva che si verificasse l'effetto sostanziale previsto dal menzionato art. 177 lett. a) del codice civile. Ad ogni buon conto, il fatto di rendere mendaci dichiarazioni sul regime patrimoniale è stato correttamente ritenuto integrante la fattispecie dell'art. 495 c.p., posto che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona che valgono in ogni caso ad integrare la sua identità od il suo stato, anche ad ogni altro aspetto cui una particolare norma riconnetta effetti giuridici (cfr. Cass. sez. 5, 12.2.2002, n. 10123, rv. 221492). Ed infatti, l'intestazione mendacemente esclusiva del bene era tale da trarre in inganno i terzi che fossero venuti in rapporto negoziale con l'imputato, violandone il legittimo affidamento sull'esclusiva appartenenza e, dunque, sulla sufficienza del consenso del solo intestatario ai fini del perfezionamento di una successiva alienazione, senza necessità che al relativo atto dispositivo dovesse partecipare anche l'altro coniuge. Non è fondatamente sostenibile, dunque, il mendacio in questione abbia riguardato una qualità della persona del tutto inlnfluente rispetto alle finalità per le quali l'atto pubblico doveva essere redatto. 5. - Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 495 c.p. nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. Contesta, in particolare, la configurabilità del reato in questione sul rilievo che le qualità proprie o dell'altrui persona alle quali fa riferimento la norma in questione sono solo quelle che servono a completare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione, restando fuori dalla tutela penale le richieste dell'Autorità su qualità personali non giustificate dall'esigenza dell'identificazione, ma rivolte ad altri fini.
Le considerazioni espresse in ordine al quarto motivo danno conto della ritenuta infondatezza anche di tale censura, non potendo che ribadirsi, in questa sede, che le falsi dichiarazioni al notaio in ordine allo stato di coniuge in regime di separazione di beni è tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 495 c.p. posto che la norma penale punisce chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. E non vi può essere dubbio di sorta che la condizione di coniuge in regime di separazione di beni attenga ad uno status apprezzabile, per le già dette ragioni, ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa in questione.
6. - Il sesto motivo denuncia, infine, violazione e falsa interpretazione dell'art. 53 della l. n. 689/1981 così come modificato dalla legge n. 134/2003 in relazione all'art. 2, comma terzo, c.p., ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p.. Argomenta in proposito che i più gravosi criteri di conversione, introdotti dalla menzionata modifica legislativa, afferendo a norme di carattere sostanziale, in quanto incidenti sulla pena, sarebbero applicabili soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della novella, secondo la richiamata norma di cui all'art. 2, comma terzo, c.p., mentre, in base allo stesso criterio dell'applicabilità della norma più favorevole, sarebbe di immediata applicazione la disposizione della stessa modifica che eleva il limite edittale per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La doglianza è manifestamente infondata, posto che, correttamente, il giudice di appello ha fatto applicazione delle nuove disposizioni di legge, in ossequio alla norma di cui al comma terzo dell'art. 5 della menzionata legge n. 134/2003, secondo cui le disposizioni dell'art. 4 (e cioè quelle relative al nuovo regime di conversione) si applicano anche ai procedimenti in corso.
7. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004