Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 24699
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Sentenza 23 marzo 2004

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È configurabile il reato di cui all'art. 495 cod. pen. nella condotta di chi, in sede di formazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare, attesti falsamente al notaio rogante di essere coniugato in regime di separazione dei beni, nulla rilevando, sotto il profilo psicologico, l'eventuale errore dell'agente circa la disciplina civilistica di riferimento, trattandosi di errore di diritto da considerare incidente su di un elemento normativo della fattispecie penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2004, n. 24699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24699
    Data del deposito : 23 marzo 2004

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