Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2754
CASS
Sentenza 26 febbraio 2001

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Nel caso in cui venga dedotto un accordo modificativo dell'estensione di una servitù intervenuto successivamente alla costituzione con atto scritto della stessa, il principio generale dettato dall'art. 1058 cod.civ. in relazione all'art. 1350 n.4 impone che la servitù non possa essere modificata che da un altro atto scritto. Se l'accordo modificativo è costituito da un regolamento amichevole di confini in quanto le parti, regolando questi, abbiano contestualmente modificato l'originaria estensione della servitù di passaggio esercitata su uno dei fondi, il detto regolamento deve avere la forma scritta essendo destinato ad incidere su un diritto reale su bene immobile per la cui costituzione è richiesta la forma scritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2754
    Data del deposito : 26 febbraio 2001

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