TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/11/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3090 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice MA TE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, iscritta al primo grado di merito al n. 3090 /2025 R.G., promossa
DA
Avv. cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
RICORRENTE contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE oggetto: domanda pagamento compenso per prestazione professionale del difensore d'ufficio nel processo penale;
conclusioni delle parti: all'odierna udienza del 7 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la sig.ra deve all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 1.077,96 comprensiva di rimborso spese generali 15%, oltre contributo
[...] previdenziale ed I.V.A come per legge, nonché degli interessi legali dal 21/09/2024 (tre mesi dopo il ricevimento della parcella) al saldo integrale ed effettivo, o la minore somma che dovesse risultare di giustizia;
1 2) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.077,96 comprensiva di rimborso spese generali 15%, e da maggiorarsi del contributo previdenziale ed
I.V.A come per legge, nonché degli interessi legali dal 21/09/2024 (tre mesi dopo il ricevimento della parcella) al saldo integrale ed effettivo, o la minore somma che dovesse risultare di giustizia;
3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha allegato e documentato di aver svolto attività difensiva a favore di Pt_1 [...]
quale difensore d'ufficio, nella fase delle indagini preliminari del Controparte_1 procedimento penale n. 606/2022 R.G.N.R. iscritto dinanzi questo tribunale, conclusosi con l'emissione di decreto di citazione a giudizio per l'udienza predibattimentale.
Il cliente resistente, regolarmente citato, ha deciso di rimanere contumace.
Deve essere liquidato all'avv. Niccolini il compenso richiesto, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, nella versione ratione temporis applicabile al momento della conclusione dell'attività professionale, oltre alle spese documentate.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte resistente soccombente deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali anticipate per questo giudizio da liquidare come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, e ss. modifiche, parametri minimi (attesa l'assenza di attività difensiva del resistente a cui replicare e l'estrema semplicità della controversia) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, aumentati del 30 %, come richiesto, ex art. 4, comma 1bis.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda proposta dall'avv. e per l'effetto condanna Pt_1 CP_1
a pagare all'avv. il compenso richiesto per l'attività
[...] Parte_1 professionale prestata, pari a € 1.077,96, somma comprensiva del rimborso spese forfettarie, oltre IVA e contributi previdenziali e interessi moratori al tasso legale dal 21 settembre 2024 sino al soddisfo;
2) condanna a rimborsare all'avv. le spese Controparte_1 Parte_1 processuali da quest'ultima anticipate, liquida nella somma di € 301,6, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
2 Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 7 novembre 2025
3
La giudice
MA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice MA TE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, iscritta al primo grado di merito al n. 3090 /2025 R.G., promossa
DA
Avv. cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
RICORRENTE contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE oggetto: domanda pagamento compenso per prestazione professionale del difensore d'ufficio nel processo penale;
conclusioni delle parti: all'odierna udienza del 7 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la sig.ra deve all'Avv. Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 1.077,96 comprensiva di rimborso spese generali 15%, oltre contributo
[...] previdenziale ed I.V.A come per legge, nonché degli interessi legali dal 21/09/2024 (tre mesi dopo il ricevimento della parcella) al saldo integrale ed effettivo, o la minore somma che dovesse risultare di giustizia;
1 2) e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.077,96 comprensiva di rimborso spese generali 15%, e da maggiorarsi del contributo previdenziale ed
I.V.A come per legge, nonché degli interessi legali dal 21/09/2024 (tre mesi dopo il ricevimento della parcella) al saldo integrale ed effettivo, o la minore somma che dovesse risultare di giustizia;
3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha allegato e documentato di aver svolto attività difensiva a favore di Pt_1 [...]
quale difensore d'ufficio, nella fase delle indagini preliminari del Controparte_1 procedimento penale n. 606/2022 R.G.N.R. iscritto dinanzi questo tribunale, conclusosi con l'emissione di decreto di citazione a giudizio per l'udienza predibattimentale.
Il cliente resistente, regolarmente citato, ha deciso di rimanere contumace.
Deve essere liquidato all'avv. Niccolini il compenso richiesto, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, nella versione ratione temporis applicabile al momento della conclusione dell'attività professionale, oltre alle spese documentate.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte resistente soccombente deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali anticipate per questo giudizio da liquidare come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, e ss. modifiche, parametri minimi (attesa l'assenza di attività difensiva del resistente a cui replicare e l'estrema semplicità della controversia) previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, aumentati del 30 %, come richiesto, ex art. 4, comma 1bis.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda proposta dall'avv. e per l'effetto condanna Pt_1 CP_1
a pagare all'avv. il compenso richiesto per l'attività
[...] Parte_1 professionale prestata, pari a € 1.077,96, somma comprensiva del rimborso spese forfettarie, oltre IVA e contributi previdenziali e interessi moratori al tasso legale dal 21 settembre 2024 sino al soddisfo;
2) condanna a rimborsare all'avv. le spese Controparte_1 Parte_1 processuali da quest'ultima anticipate, liquida nella somma di € 301,6, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
2 Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 7 novembre 2025
3
La giudice
MA TE