CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5051 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. RO De OM ricorre avverso l'ordinanza del 31 maggio 2022 dalla Corte d'Appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo alle seguenti violazioni, per le quali risultano emarginate, a carico dell'istante: a) sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 6 marzo 2018, per il reato di cui all'art. 74 co. 2 DPR 309/90, accertato dal maggio all'agosto del 2019, e varie coeve violazioni dell'art. 73 DPR 309/90, di condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;
b) sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 9 luglio 2020, per il reato di cui all'art. 74 co. 1 DPR 309/90, commesso dal luglio 2014 fino al maggio 2015, e varie coeve violazioni dell'art. 73 DPR 309/90, di condanna alla pena di anni sette di reclusione. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattordici e mesi sei di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni dieci e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 74 co. 2 DPR 309/90 di cui alla sentenza, sopradetta, del 6 marzo 2018, aumentata di anni due e mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi b) e c) del medesimo arresto, nonché di anni sei e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 74 co. 1 DPR 309/90 di cui alla sentenza, sopraindicata, del 9 luglio 2020, e di ulteriori anni due e mesi sei di reclusione per tutte le altre violazioni di cui al medesimo pronunciamento, operando la riduzione di un terzo per il rito, essendo stati, entrambi i procedimenti, definiti nella forma del rito abbreviato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., ed il corrispondente vizio di motivazione, anche per manifesta illogicità, nella quantificazione degli aumenti. In particolare, De OM, da un lato, segnala la sperequazione con il trattamento ricevuto dal coimputato - nei suddetti procedimenti - AB, pure citato nel provvedimento impugnato, e, dall'altro, stigmatizza come immotivati gli aumenti relativi ai reati già satellite. Infine, si rimprovera al Giudice di non aver tenuto conto dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 7, DPR 309/90. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Giova in diritto premettere che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve 2 anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto). Nel caso di specie, il giudice di merito, partendo dal presupposto che l'aumento di pena per la continuazione non vada operato in modo onnicomprensivo, ha determinato la pena complessiva non solo individuando il reato più grave stabilito per la pena base in base al criterio dettato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ma anche calcolando l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite, specificando l'entità dei singoli aumenti di pena. Il giudice dell'esecuzione, infatti, dopo avere individuato la pena base, ha evidenziato che appariva congruo ed equo, date le gravissime modalità del fatto, l'aumento di pena di anni sei e mesi sei per la continuazione con il reato ex art. 74, comma 1, DPR 309/90. Successivamente, lo stesso giudice ha ritenuto equo l'aumento d i pena di anni due e mesi tre di reclusione per le violazioni di cui all'art. 73 DPR 309/90 deqa sentenza di condanna del 2018, sopra meglio indicata, peraltro specificando le maggiorazioni per i singoli capi, e di ulteriori anni due e mesi sei di reclusione per gli altri illeciti sanzionati dalla sentenza del 2020 ritenendo congruo il quantum di pena quantificati in quella sede. 3 La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i sopra evidenziati principi di diritto, considerando che l'aumento di pena i reati in continuazione è inferiore al minimo edittale previsto dalle fattispecie penali. Non vi è stato alcun errore derivante dall'applicazione, in sede di cognizione, dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309 del 1990: in effetti, la stessa ha avuto efficacia nel calcolo della pena da parte del giudice della cognizione e, quindi, non doveva essere nuovamente valutata da quello dell'esecuzione. D'altro canto, la censura del ricorrente relativa al diverso trattamento riservato al coimputato - e successivamente condannato - AB GI richiama implicitamente un inesistente criterio di valutazione della congruità della quantificazione della pena, per di più evocando il principio del favor rei, del tutto estraneo alla sede della decisione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 dicembre 2022. to per 1/(
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5051 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. RO De OM ricorre avverso l'ordinanza del 31 maggio 2022 dalla Corte d'Appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo alle seguenti violazioni, per le quali risultano emarginate, a carico dell'istante: a) sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 6 marzo 2018, per il reato di cui all'art. 74 co. 2 DPR 309/90, accertato dal maggio all'agosto del 2019, e varie coeve violazioni dell'art. 73 DPR 309/90, di condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;
b) sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 9 luglio 2020, per il reato di cui all'art. 74 co. 1 DPR 309/90, commesso dal luglio 2014 fino al maggio 2015, e varie coeve violazioni dell'art. 73 DPR 309/90, di condanna alla pena di anni sette di reclusione. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattordici e mesi sei di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni dieci e mesi sei di reclusione per il reato ex art. 74 co. 2 DPR 309/90 di cui alla sentenza, sopradetta, del 6 marzo 2018, aumentata di anni due e mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi b) e c) del medesimo arresto, nonché di anni sei e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 74 co. 1 DPR 309/90 di cui alla sentenza, sopraindicata, del 9 luglio 2020, e di ulteriori anni due e mesi sei di reclusione per tutte le altre violazioni di cui al medesimo pronunciamento, operando la riduzione di un terzo per il rito, essendo stati, entrambi i procedimenti, definiti nella forma del rito abbreviato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., ed il corrispondente vizio di motivazione, anche per manifesta illogicità, nella quantificazione degli aumenti. In particolare, De OM, da un lato, segnala la sperequazione con il trattamento ricevuto dal coimputato - nei suddetti procedimenti - AB, pure citato nel provvedimento impugnato, e, dall'altro, stigmatizza come immotivati gli aumenti relativi ai reati già satellite. Infine, si rimprovera al Giudice di non aver tenuto conto dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 7, DPR 309/90. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Giova in diritto premettere che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve 2 anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto). Nel caso di specie, il giudice di merito, partendo dal presupposto che l'aumento di pena per la continuazione non vada operato in modo onnicomprensivo, ha determinato la pena complessiva non solo individuando il reato più grave stabilito per la pena base in base al criterio dettato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ma anche calcolando l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite, specificando l'entità dei singoli aumenti di pena. Il giudice dell'esecuzione, infatti, dopo avere individuato la pena base, ha evidenziato che appariva congruo ed equo, date le gravissime modalità del fatto, l'aumento di pena di anni sei e mesi sei per la continuazione con il reato ex art. 74, comma 1, DPR 309/90. Successivamente, lo stesso giudice ha ritenuto equo l'aumento d i pena di anni due e mesi tre di reclusione per le violazioni di cui all'art. 73 DPR 309/90 deqa sentenza di condanna del 2018, sopra meglio indicata, peraltro specificando le maggiorazioni per i singoli capi, e di ulteriori anni due e mesi sei di reclusione per gli altri illeciti sanzionati dalla sentenza del 2020 ritenendo congruo il quantum di pena quantificati in quella sede. 3 La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i sopra evidenziati principi di diritto, considerando che l'aumento di pena i reati in continuazione è inferiore al minimo edittale previsto dalle fattispecie penali. Non vi è stato alcun errore derivante dall'applicazione, in sede di cognizione, dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309 del 1990: in effetti, la stessa ha avuto efficacia nel calcolo della pena da parte del giudice della cognizione e, quindi, non doveva essere nuovamente valutata da quello dell'esecuzione. D'altro canto, la censura del ricorrente relativa al diverso trattamento riservato al coimputato - e successivamente condannato - AB GI richiama implicitamente un inesistente criterio di valutazione della congruità della quantificazione della pena, per di più evocando il principio del favor rei, del tutto estraneo alla sede della decisione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 dicembre 2022. to per 1/(