Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7493 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 16303/99 UD. 06.02.2000 SSAZION.7493 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREM LA SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8017289 Presidente Dott. Gaetano GAROFALO Rep. 270, Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CORTE S Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Richiesta copia studio Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere dal Sig. IL SOLE 6000 ha pronunciato la seguente per diritti . 46 4 2001 SENTENZA Sul ricorso n. 16303/99 proposto Oggetto: Impugnazione da delibera assembleare. TREVISI AVV. ANGELO, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Filippo CANCELLERIA Bauzəlli, difeso da se stesso, RICORRENTE OF495733
contro
CONDOMINIO D'AURIO - DI VALESIO, LECCE, in persona dell' Amministratore rag. Trya Rosa Barletta, elettivamente domiciliato in Roma, Viale della Piramide Cestia 1/c, presso lo studio del Prof. Avv. Carmine Macri che unitamente all'Avv. 226/01 1 Alfieri Manno lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso, CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 172/99 del 18.12.1999 / 05.05.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.2.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Angelo Trevisi e Carmine Macri. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.3.1979, l'avv. Angelo Trevisi, nella sua qualità di condomino, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il Condominio di via D'Aurio e deduceva che la delibera dell'assemblea dei condomini del 15.2.1979, che aveva approvato il consuntivo del 1978, era in- valida in quattro punti: 1) per aver fatto gravare la spesa di £. 456.000 corrisposta all'ing. Ostuni per prestazioni professio- nali in ragione di 3/4 a carico di soli tre condomini, tra i quali esso attore;
2) per aver ripartito le spese relative all'eccedenza di acqua in modo tale da gravare di due quote l'attore, in quanto possedeva due contatori e non in base al consumo ef- fettivo;
3) per aver suddiviso le spese relative all'impianto di ri- scaldamento, e precisamente quelle di forza motrice, manu- 2 tenzione del bruciatore, riparazione della pompa e relazione tecnica dell'ing. Carriero, secondo i criteri previsti dall'art. 12 del regolamento di condominio invece che in base ai millesimi di proprietà; 4) per aver disposto la chiusura di una delle bo- tole antincendio dei locali dello stesso impianto di riscalda- mento. Il Condominio costituitosi chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale confermava la delibera;
dichiarava che la ripar- tizione della spesa di £. 456.000 per l'onorario all'ing. Ostuni doveva essere effettuata secondo gli artt. 1 e 9 del regolamento condominiale, e cioè secondo i millesimi di proprietà tra tutti i condomini;
dichiarava cessata la materia del contendere, rela- tivamente alla chiusura della botola antincendio, essendo stata riaperta in corso di causa;
compensava per due terzi le spese processuali e condannava il Condominio al pagamento del restante terzo. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 172/99 del 18.12.1999 / 05.05.1999, che rigettava l'impugnazione del Trevisi, condannandolo alla rifusione delle spese del grado. Osservava la Corte d'appello che il Tribunale aveva accolto la domanda del Trevisi volta ad ottenere la ripartizione delle spesa di £. 456.000 in base ai millesimi ed era irrilevante che la delibera impugnata non fosse stata annullata sul punto, 3 mediante specifica pronuncia, poiché doveva avere esecuzione in maniera conforme a quanto statuito dal Tribunale, donde la carenza di interesse del Trevisi ad impugnare il relativo capo della sentenza. Riteneva poi la Corte d'appello che la riparti- zione della spesa relativa all'eccedenza d'acqua era stata ef- fettuata in maniera corretta, tenuto conto di due circostanze decisive: a) l'omessa lettura dei contatori nei singoli apparta- menti, relativamente al primo semestre 1977; b) la presenza di due contatori nell'appartamento del Trevisi. Aggiungendo che se era stato uno svantaggio il pagamento di due contatori, si- curamente era stato un vantaggio l'aver ripartito il consumo totale su due contatori in modo da contenere (o azzerare) l'ec- cedenza. Riteneva la Corte d'appello che la spesa relativa alla manu- tenzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, in parti- colare del bruciatore e della caldaia, era stata correttamente ripartita in ragione delle superfici radianti, e non secondo la tabella dei millesimi di proprietà, in conformità dell'art. 12 del regolamento condominiale, il quale lungi dall'essere il risultato di “una semplice distrazione del redattore del regolamento", mirava invece ad adeguare il regolamento alle disposizioni di legge e in particolare al disposto dell'art. 1123, 2° comma, c.c.. Infine osservava la Corte d'appello che la compensazione delle spese per due terzi, con condanna del Condominio al pa- 4 gamento dell' altro terzo, era stata effettuata in base al potere discrezionale del giudice in materia. Ricorre per cassazione l'avv. Angelo Trevisi in base a quattro motivi. Il Condominio resiste con controricorso, illustrato da memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 n. 3, in relazione all'art. 132 n. 5 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove non ha annullato la delibera as- sembleare in parte qua, una volta che era stata accolta la do- : manda di ripartizione della spesa di £. 456.000 in base ai millesimi. La pronuncia di annullamento della delibera in parte qua s'imponeva per eliminare contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza di appello, sia che riformi, sia che confermi quella di primo grado, si sostituisce ad essa e costituisce, pertanto, la sola fronte del regolamento di interessi realizzato dal dictum giudiziale. Ora, come riferito in parte narrativa, i giudici di appello, hanno affermato che il Tribunale aveva inequivocabilmente accolto la domanda del Trevisi volta ad ottenere la ripartizione della spesa di £. 456.000 in base ai millesimi. Poiché il risul- 5 tato voluto era stato raggiunto, e sul relativo capo della pro- nuncia il Condominio aveva prestato acquiescenza, la delibera impugnata, ancorché non annullata sul punto, mediante spe- cifica pronuncia, doveva necessariamente avere esecuzione in maniera conforme alla statuizione del Tribunale. Donde la mancanza d'interesse del Trevisi, quale parte vittoriosa, ad impugnare il relativo capo della sentenza, non sussistendo neppure una presunta situazione di incertezza, che già era stata eliminata dalla sentenza di primo grado. Ne consegue che, dovendosi, alla stregua del principio sud- detto, individuare esclusivamente nella sentenza di appello il tessuto precettivo che governa la res litigiosa, risulta affermato e riconosciuto il diritto del Trevisi ad ottenere la ripartizione della spesa di £. 456.000 in base ai millesimi. Né consegue che non ricorre alcuna situazione di soccom- benza, ma anzi di vittoria, del ricorrente in ordine alla riparti- zione di tale spesa e, per l'effetto, è da escludere la sussistenza del necessario interesse ad impugnare, che di quello ad agire è la proiezione sul piano dei successivi gradi di giudizio e si identifica nel concreto pregiudizio che da una determinata pronuncia può derivare alla parte (Cass. 25.2.1994 n. 1925). Né potrebbe diversamente argomentarsi ove volesse cogliersi il senso della censura in un adombrato contrasto tra motiva- zione e dispositivo della decisione di primo grado, poiché, co- 6 me si è detto, l'impugnata sentenza ha escluso tale ipotesi e qualsiasi presunta incertezza della statuizione del Tribunale, per cui, anche sotto tale profilo, la censura risulta inammissi- bile, per difetto d'interesse, stante l'assenza di qualsiasi con- creto pregiudizio (Cass. 11.10.1996 n. 8905; 28.4.1981 n. 2562).
2. Col secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione, illogicità della ra- tio decidendi e omesso esame di un punto decisivo della con- troversia, censura l'impugnata sentenza in ordine al criterio di ripartizione dell'eccedenza d'acqua, essendogli stata addebi- tata tale eccedenza in misura doppia sulla base di fruizione di due impegnativi, laddove fra questi e quella non vi sarebbe al- cun collegamento né logico né tecnico. Inoltre l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto della delibera 7.10.78 con la quale si era deciso di ripartire l'eccedenza in parti uguali tra tutti gli appartamenti, esclusi i locali a piano terra.
2.1. Il motivo è infondato perché la Corte d'appello ha dato giustificazione del suo convincimento allorché ha condiviso, anche in base alla delibera condominiale del 7.10.1978, il cri- terio adottato dal Condominio per procedere alla distribuzione delle spese per eccedenza nel consumo dell'acqua fino al primo semestre del 1977. Infatti tale criterio è consistito nell' attri- buire a ciascun contatore un importo pari alla eccedenza regi- 7 strata e nel suddividere, in parti uguali, tra tutte le utenze l' importo residuo non coperto da tale distribuzione. La Corte d'appello ha valutato la correttezza di tale criterio e, conse- guentemente, ha ritenuto che legittimamente al Trevisi, che usufruiva di due contatori, e quindi di due impegnativi, fosse- ro addebitati non solo gli importi pari all'eccedenza segnata da ciascun contatore, ma anche due quote in relazione al resi- duo. Una motivazione, quindi, ampia, articolata, esaustiva, luci- damente esposta, affatto incensurabile (oltre che, all'evidenza, sotto il profilo dell'omissione, anche) per insufficienza o con- traddittorietà.
3. Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1123, 1° comma, c.c. e artt. 1 e 9 del regolamento condominiale. So- stiene che la Corte d'appello, nel ritenere che correttamente era stata suddivisa la spesa relativa alla manutenzione dell' impianto centralizzato, in particolare del bruciatore e della caldaia, in proporzione delle superfici radianti e non secondo la tabella dei millesimi di proprietà, avrebbe violato tali norme. Nell'applicare l'art. 12 del regolamento condominiale la Corte d'appello non avrebbe considerato che tale articolo era dovuto ad una svista del redattore né avrebbe tenuto conto della di- 8 stinzione tra spese di esercizio e spese di manutenzione e con- servazione dell'impianto di riscaldamento.
3.1. Il motivo non ha pregio. Invero, poiché in tema di condominio degli edifici, la disci- plina di cui agli artt. 1123 -1125 c.c. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni è suscettibile di deroga con patto ne- goziale e, quindi, anche con regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale (cfr. Cass, 6.11.1986 n. 6499), correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto legittima la distribuzione delle spese di manutenzione dell'impianto di ri- scaldamento operata dall'assemblea secondo il disposto dell' art. 12 del regolamento condominiale, il quale stabilisce che "Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale, compresa la caldaia e il bruciatore, sono ripartite fra i condomini in ragione alla superficie radiante di cui sono dotati i rispettivi apparta- menti...". Il richiamo all'art. 1123 c.c. fatto dalla sentenza impugnata ha assunto significato ed è stato determinante solo per ciò che attiene alla previsione di derogabilità della disciplina legale ad M opera di “diversa convenzione" contenuta nel primo comma di detto articolo. L'osservazione di conformità della disciplina ne- goziale (del regolamento condominiale) rispetto a quella legale, di cui al 2° comma dell'art. 1123 c.c., è stata un'ulteriore con- 9 . . . siderazione svolta solo in funzione di conforto della soluzione adottata basata su altra e prevalente considerazione. La do- glianza del ricorrente volta a censurare tale considerazione, che è stata svolta solo in via ultronea ma che non costituisce la ratio decidendi della sentenza, è pertanto inammissibile (Cass. 11.3.1997 n. 2186).
4. Col quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione dell' art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., censu- ra la sentenza impugnata per aver confermato la decisione del Tribunale di condanna del Condominio al pagamento di un terzo delle spese, senza considerare che erano state accolte non una ma due delle sue richieste.
4.1. Il motivo non può trovare adito. Costituisce ius receptum che in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato di legittimità è limitato alla vio- lazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità di disporre in tutto o in parte la compensa- A zione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ri- corso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia disposto la compensazione delle spese in minima parte, ponendole per la quasi totalità a carico della 10 parte non totalmente soccombente o solo in parte vittoriosa (Cass. 11. 11.1996 n. 9840; 13.4.1996 n. 3497; 3.3.1994 n. 2124). In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, ri- gettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £270 200 , oltre £ 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, 6 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antoine Bollpuk IL CANCELLITRE 01 Le lexico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4GIU. 2001 Roma IL CANCELLIERE C o Za Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 10_-_08_11 Iscritto a ruglo il Art. n. 60000 ка 310000 11