CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2025, n. 8874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8874 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2024 della Corte d'appello di Torino letto il ricorso, esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memora depositata dai Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 8874 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza emessa il 15 luglio 2024, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da LI ND avverso la sentenza del Tribunale di Verbania emessa in data 5 luglio 2023. La Corte distrettuale ha rilevato che l'atto di gravame è inammissibile in quanto il difensore non ha depositato procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello, come disposto dall'articolo 581, comma 1 quater cod.proc.pen. Nell'ordinanza è sottolineato che l'imputato è stato giudicato in primo grado in assenza. 2. LI ND, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione per violazione di legge, osservando che l'elezione di domicilio da parte dell'imputato era stata versata in atti sin dalla sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, e che, come emerge dagli atti, le notifiche successive 15$0.£0 state possibili ed agevoli presso il domicilio eletto, così come sarebbe accaduto per quella relativa al decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di appello di Torino, ove eseguita presso il suddetto domicilio. Il ricorrente evidenzia inoltre che lo specifico mandato di impugnare poteva ritenersi implicito nella nomina originaria, impiegata anche nella proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna. 2.1 In secondo luogo, propone questione di costituzionalità della norma applicata, ovvero dell'articolo 581, comma 1 quater, cod.proc.pen., in quanto contrastante con i principi costituzionali, ed in particolare con gli articoli 24, 27, 100 della Costituzione, in quanto limitativo dell'attività del difensore nei diversi gradi di giudizio;
ed inoltre, per disparità di trattamento rispetto alle posizioni del pubblico ministero e della parte civile;
per disparità di trattamento tra l'imputato assente e quello presente;
infine, per violazione del principio di ragionevolezza in ordine alla funzione deflattiva dell'impugnazione, in ordine alla superfluità di ulteriori allegazioni rispetto ad atti già acquisiti al procedimento e per l'ambito delimitato ai soli casi in cui la sentenza sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 152/22. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato, dovendosi ritenere che la Corte distrettuale abbia correttamente applicato la disposizione prevista nell'art. 581, al comma 1 quater, cod.proc. pen.. 2 L'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella formulazione in vigore al momento di proposizione dell'appello, prevedeva che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Con numerose pronunce questa Corte ha affermato che l'asserito contrasto dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. con i principi costituzionali poggia su una indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato e di cui era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna a ulteriori spese. L'onere richiesto all'appellante non è irragionevole rispetto all'esigenza di consentirgli la certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza. Nella sentenza n. 34 del 26 febbraio 2020 la Corte costituzionale ha «ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001)». Questa Sezione ha già affermato che l'art. 581, comma 1-quater del codice di rito non prevede affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì persegue il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 - 01). La norme in esame, non comportando una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pone direttamente in contrasto né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'art.24 Cost., né con il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'art. 27, secondo comma Cost.; né, in quanto tale, tocca il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall'art. 111, settimo comma, Cost. 3 Deve, perciò, escludersy che tale previsione produca un ingiustificato ovvero un "non ragionevolmente giustificato" squilibrio nei rapporti tra le parti necessarie del processo penale, cioè l'imputato e il rappresentante della pubblica accusa» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01). Inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cit. si pone in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. Questi principi sono stati richiamati anche da ultimo in numerose pronunce di legittimità, che hanno escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta (fra le tante cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, Di Girolamo;
Sez. 6, n. 34052 del 27/06/2024, Di Chio;
Sez. 3, n. 32762 dell11/06/2024, Fan;
Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo;
Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, El Mach). 2. A seguito della modifica dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc.pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta nel caso di impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato per il quale si sia proceduto in assenza;
in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, riveste più pregnanza «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo». Ritiene il Collegio che, trattandosi di valutare l'originaria ammissibilità del gravame, ed in ragione della natura processuale delle disposizioni in esame, occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, e non invece al principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207). La precisazione è necessaria in quanto con la legge 9 agosto 2024, n. 11.4 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) è stato abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta da un difensore d'ufficio; invece, nel caso in esame l'imputato fu assente nel processo di primo grado e l'appello è stato proposto per il tramite di un difensore di fiducia. Il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi. 4 L'appello, dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale con l'ordinanza del 15 luglio 2024, era stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Verbania del 5 luglio 2023. Lo stesso atto di appello pertanto è stato avanzato nella vigenza dell'art.581 comma 1- quater cod.proc.pen, prima della modifica operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Tale impugnazione, sotto il profilo dei requisiti di ammissibilità indicati dalla suddetta norma processuale, è stato correttamente valutato., secondo il principio tempus regít actum (cfr., Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Kaltomi, non mass.), sulla base della formulazione del citato "comma 1 quater" in vigore al momento della proposizione. Allora, anche per il difensore di fiducia, era prevista la necessità del deposito, insieme all'atto di appello, di uno specifico mandato ad impugnare, con la contestuale elezione di domicilio. La Corte distrettuale ha pertanto correttamente ritenuto l'inammissibilità della impugnazione, poiché il difensore non aveva depositato, insieme all'atto di appello, la procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato Argomenti in tal senso possono essere ricavati anche dall'informazione provvisoria relativa alla decisione delle Sezioni Unite (udienza del 24 ottobre 2024), sulla questione analoga " Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". Nella informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che: "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024". Tale affermazione conferma che il principio del tempus regít actum è riferito al momento di presentazione dell'atto di impugnazione. L'identità di ratio, connessa alla comune natura processuale delle disposizioni, conduce a ritenere che la stessa interpretazione possa valere anche in relazione all'art.581, comma 1 quater, cod.proc.pen. 3. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Così deciso il 28 novembre 2024 Il consigliere estensore del ricorrente al pagamento delle delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memora depositata dai Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 8874 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza emessa il 15 luglio 2024, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da LI ND avverso la sentenza del Tribunale di Verbania emessa in data 5 luglio 2023. La Corte distrettuale ha rilevato che l'atto di gravame è inammissibile in quanto il difensore non ha depositato procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello, come disposto dall'articolo 581, comma 1 quater cod.proc.pen. Nell'ordinanza è sottolineato che l'imputato è stato giudicato in primo grado in assenza. 2. LI ND, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione per violazione di legge, osservando che l'elezione di domicilio da parte dell'imputato era stata versata in atti sin dalla sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, e che, come emerge dagli atti, le notifiche successive 15$0.£0 state possibili ed agevoli presso il domicilio eletto, così come sarebbe accaduto per quella relativa al decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di appello di Torino, ove eseguita presso il suddetto domicilio. Il ricorrente evidenzia inoltre che lo specifico mandato di impugnare poteva ritenersi implicito nella nomina originaria, impiegata anche nella proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna. 2.1 In secondo luogo, propone questione di costituzionalità della norma applicata, ovvero dell'articolo 581, comma 1 quater, cod.proc.pen., in quanto contrastante con i principi costituzionali, ed in particolare con gli articoli 24, 27, 100 della Costituzione, in quanto limitativo dell'attività del difensore nei diversi gradi di giudizio;
ed inoltre, per disparità di trattamento rispetto alle posizioni del pubblico ministero e della parte civile;
per disparità di trattamento tra l'imputato assente e quello presente;
infine, per violazione del principio di ragionevolezza in ordine alla funzione deflattiva dell'impugnazione, in ordine alla superfluità di ulteriori allegazioni rispetto ad atti già acquisiti al procedimento e per l'ambito delimitato ai soli casi in cui la sentenza sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 152/22. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato, dovendosi ritenere che la Corte distrettuale abbia correttamente applicato la disposizione prevista nell'art. 581, al comma 1 quater, cod.proc. pen.. 2 L'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella formulazione in vigore al momento di proposizione dell'appello, prevedeva che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Con numerose pronunce questa Corte ha affermato che l'asserito contrasto dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. con i principi costituzionali poggia su una indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato e di cui era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna a ulteriori spese. L'onere richiesto all'appellante non è irragionevole rispetto all'esigenza di consentirgli la certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza. Nella sentenza n. 34 del 26 febbraio 2020 la Corte costituzionale ha «ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001)». Questa Sezione ha già affermato che l'art. 581, comma 1-quater del codice di rito non prevede affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì persegue il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 - 01). La norme in esame, non comportando una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pone direttamente in contrasto né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'art.24 Cost., né con il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'art. 27, secondo comma Cost.; né, in quanto tale, tocca il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall'art. 111, settimo comma, Cost. 3 Deve, perciò, escludersy che tale previsione produca un ingiustificato ovvero un "non ragionevolmente giustificato" squilibrio nei rapporti tra le parti necessarie del processo penale, cioè l'imputato e il rappresentante della pubblica accusa» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01). Inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cit. si pone in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. Questi principi sono stati richiamati anche da ultimo in numerose pronunce di legittimità, che hanno escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta (fra le tante cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, Di Girolamo;
Sez. 6, n. 34052 del 27/06/2024, Di Chio;
Sez. 3, n. 32762 dell11/06/2024, Fan;
Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo;
Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, El Mach). 2. A seguito della modifica dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc.pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta nel caso di impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato per il quale si sia proceduto in assenza;
in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, riveste più pregnanza «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo». Ritiene il Collegio che, trattandosi di valutare l'originaria ammissibilità del gravame, ed in ragione della natura processuale delle disposizioni in esame, occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, e non invece al principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207). La precisazione è necessaria in quanto con la legge 9 agosto 2024, n. 11.4 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) è stato abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta da un difensore d'ufficio; invece, nel caso in esame l'imputato fu assente nel processo di primo grado e l'appello è stato proposto per il tramite di un difensore di fiducia. Il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi. 4 L'appello, dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale con l'ordinanza del 15 luglio 2024, era stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Verbania del 5 luglio 2023. Lo stesso atto di appello pertanto è stato avanzato nella vigenza dell'art.581 comma 1- quater cod.proc.pen, prima della modifica operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Tale impugnazione, sotto il profilo dei requisiti di ammissibilità indicati dalla suddetta norma processuale, è stato correttamente valutato., secondo il principio tempus regít actum (cfr., Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Kaltomi, non mass.), sulla base della formulazione del citato "comma 1 quater" in vigore al momento della proposizione. Allora, anche per il difensore di fiducia, era prevista la necessità del deposito, insieme all'atto di appello, di uno specifico mandato ad impugnare, con la contestuale elezione di domicilio. La Corte distrettuale ha pertanto correttamente ritenuto l'inammissibilità della impugnazione, poiché il difensore non aveva depositato, insieme all'atto di appello, la procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato Argomenti in tal senso possono essere ricavati anche dall'informazione provvisoria relativa alla decisione delle Sezioni Unite (udienza del 24 ottobre 2024), sulla questione analoga " Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". Nella informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che: "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024". Tale affermazione conferma che il principio del tempus regít actum è riferito al momento di presentazione dell'atto di impugnazione. L'identità di ratio, connessa alla comune natura processuale delle disposizioni, conduce a ritenere che la stessa interpretazione possa valere anche in relazione all'art.581, comma 1 quater, cod.proc.pen. 3. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Così deciso il 28 novembre 2024 Il consigliere estensore del ricorrente al pagamento delle delle spese processuali.