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24 agosto 1975
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2 febbraio 1977
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31 ottobre 1986
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25 marzo 2001
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1 luglio 2002
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5 gennaio 2003
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Art. 70. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza). 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, ((...)) la revoca o cessazione dei suddetti benefici ((nonche' della riduzione di pena per la liberazione anticipata)) , il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale , nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
Commentari • 4
- 1. La riforma della liberazione anticipata è legge (di Alberto Marcheselli)Redazione · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2002 · 4.601999
[…] Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: “la riduzione di pena per la liberazione anticipata,” sono soppresse e dopo le parole: “la revoca o cessazione dei suddetti benefici” sono inserite le seguenti: “nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 48
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3911Provvedimento: […] Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ai sensi dell'art. 70, comma 2, legge n. 354 del 1975, atteso che il Presidente del Collegio del Tribunale di sorveglianza era la stessa persona fisica che, in qualità di Magistrato di sorveglianza, aveva emesso l'ordinanza in via provvisoria. […] Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente che ravvisa contrasto tra l'art. 70 legge n. 354 del 1975 e i parametri di cui agli artt. 24, 111, 101, 117 Cost, quest'ultimo in riferimento all'art. 6 par. 1, CEDU, 47 CDFUE e 14 PIDPC. […]Leggi di più...
- incompatibilità magistrato·
- art. 47 CDFUE·
- opposizione provvedimento sorveglianza·
- affidamento in prova·
- art. 656 cod. proc. pen.·
- art. 101 Cost.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- decisione-quadro 2008/947/GAI·
- art. 122 cod. proc. pen.·
- irreperibilità condannato·
- art. 159 cod. proc. pen.·
- art. 14 PIDPC·
- art. 47 legge n. 354 del 1975·
- art. 24 Cost.·
- art. 117 Cost.