Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
La perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., ha luogo solo nel caso di mancata trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al g.i.p. "ex" art. 291 stesso codice. Ne consegue che, ove il P.M. non abbia presentato al g.i.p. i decreti autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine prescritto, di detti decreti non comporta l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi, a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, nel qual caso si consente al giudice e al difensore dell'indagato di effettuare il controllo di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 29/09/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5405
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 16202/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RG IL n. il 01.01.1951
avverso ordinanza del 21.03.2000 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Chieffi Severo;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.
Udito il difensore Avv. Eduardo Zappacosta in sostituzione avv. Libero Riccardelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 21/3/2000 il Tribunale del riesame di Milano confermava l'ordinanza 3/3/2000 del G.I.P. in sede, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di MO IL, sottoposto a indagini per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di acquisto e detenzione di una partita di cocaina di kg. 1,8.
Preliminarmente il Tribunale rigettava la richiesta di perdita di efficacia della misura avanzata dal difensore sul presupposto che i decreti autorizzativi delle intercettazioni erano stati depositati in ritardo. A tal proposito il Tribunale osservava che tutti gli atti, presentati ai sensi dell'art. 291 co. 1 c.p.p., erano stati tempestivamente trasmessi e che il ritardo nel deposito dei decreti autorizzativi non implicava la inutilizzabilità delle intercettazioni, ne' aveva come conseguenza la perdita di efficacia della misura.
Nel merito il Tribunale riteneva sussistenti a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza, costituiti da intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nei confronti di vari associati, tra i quali venivano annoverati LI OV e CC GI. Da tali intercettazioni era emerso che gli interlocutori - pur esprimendosi con linguaggio criptico, adoperando termini come autovetture o appartamenti - si riferivano all'acquisto ed alla cessione di una partita di cocaina di rilevante quantità, in parte rinvenuta (insieme ad un bilancino di precisione, sostanza da taglio e frullatore) in occasione della perquisizione eseguita in data 18/12/1999 presso il bar "Mistral" di Commisso IL. Secondo il Tribunale tali conversazioni, esaminate congiuntamente, apparivano del tutto univoche, tanto più che gli interlocutori non avevano fornito alcuna valida spiegazione in merito alla presunta vendita di autovetture o appartamenti. Nè aveva rilevanza la circostanza che CO OV, che aveva ammesso gli addebiti, non conoscesse il MO, tenuto conto che il CO ricopriva una posizione di secondo piano;
ne' era rilevante la circostanza che il MO non avesse contatti telefonici diretti con il Commisso, tenuto conto che dalle intercettazioni era emerso che il CC aveva parlato al MO del Commisso.
Infine il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari e in particolare quella relativa alla pericolosità sociale, desunta dalle gravi modalità dei fatti (rilevante quantità di stupefacente, reiterazione delle condotte, contatti con personaggi legati alla criminalità organizzata), nonché dai numerosi, specifici e gravi precedenti penali.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p. sul rilievo che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non erano stati presentati al G.I.P. nel momento in cui era stata richiesta l'applicazione della misura e, inoltre, gli stessi erano stati trasmessi tardivamente al Tribunale e, cioè5 il giorno prima dell'udienza.
Tale motivo è infondato.
Invero, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., la sanzione della perdita di efficacia della misura si verifica solo nel caso di mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al G.I.P. ex art. 291 c.p.p.. Ne consegue che - qualora il Pubblico. Ministero non abbia presentato al G.I.P. i decreti autorizzativi delle intercettazioni - la mancata trasmissione al Tribunale nel termine prescritto dall'art. 309 co. 5 c.p.p. dei decreti autorizzativi, non facendo parte gli stessi degli atti a suo tempo presentati al G.I.P. per la richiesta della misura cautelare, non comporta la perdita di efficacia della misura, ma solo la inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i relativi decreti, a seguito di specifica richiesta dei difensore, non siano stati acquisiti agli atti prima della decisione del Tribunale del riesame. A tal proposito è opportuno precisare che in sede di richiesta di applicazione di una misura cautelare non vi è alcun obbligo da parte del Pubblico Ministero di presentare al G.I.P. i decreti autorizzativi delle intercettazioni, in quanto è lo stesso G.I.P. che a suo tempo ha emesso i decreti e, quindi, non ha alcuna ragione di dubitare della loro esistenza e della loro legittimità. Inoltre l'eventuale mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, regolarmente emessi, al Tribunale del riesame non determina per ciò solo una nullità, qualora dagli atti emergano elementi certi dai quali è possibile desumere "aliunde" la sicura esistenza dei decreti stessi. Pertanto, solo nel caso di tempestiva eccezione del difensore, spetta al Tribunale disporre la tempestiva acquisizione agli atti dei decreti autorizzativi, onde consentire al giudice e al difensore di effettuare il controllo di legittimità. Ne consegue che l'inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo nel caso che il Tribunale del riesame, in presenza di una specifica richiesta del difensore, non abbia provveduto alla acquisizione dei relativi decreti (Cass. sez. 1^ n. 4582, c.c. 30/6/1999 ric. Santoro, rv. 214.019; Cass. sez. 1^ n. 2383, c.c. 28/4/1998 ric. Maggi, rv. 210.671; Cass. sez. 2^ n. 2169, c.c. 7/4/1998 ric. Piscioneri, rv. 210.930; Cass. sez. 6^ n. 3304, c.c. 2/9/1997 ric. Bianco, rv. 208.858; Cass. Sez. Un. n. 21, c.c. 5/3/1997 ric. Glicora, rv. 206.954).
Orbene nel caso di specie risulta che gli atti presentati al G.I.P. ex art. 291 c.p.p. sono stati trasmessi al Tribunale nel termine prescritto, di guisa che non ricorre l'ipotesi di perdita di efficacia della misura prevista dal combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p.. Inoltre risulta dagli atti che i decreti autorizzativi delle intercettazioni sono stati acquisiti agli atti prima della decisione del Tribunale, di guisa che il difensore aveva la possibilità di verificare la legittimità degli stessi. Infine, quanto alla eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa per tardiva trasmissione dei decreti, è sufficiente rilevare che detti decreti sono pervenuti il giorno prima della udienza, di guisa che il difensore, che peraltro non chiese alcun termine a difesa, aveva tutto il tempo di eseguire il controllo di legittimità degli stessi. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare il difensore ha rilevato che non erano sufficienti ad integrare il reato associativo i contatti telefonici intercorsi tra il MO ed il CC, tanto più che tra il MO ed il Commisso mancava qualsiasi documentazione telefonica e che lo stesso MO non aveva adoperato termini criptici nel corso della conversazione. Nè il Tribunale aveva considerato gli elementi favorevoli al MO, desunti da varie circostanze (esito negativo della perquisizione domiciliare, assenza di accuse da parte del CO, ecc.).
Tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Invero è sufficiente rilevare che in questa fase del procedimento, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non è richiesto il requisito della precisione e della concordanza, ma solo quello della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere con elevato grado di probabilità l'attribuzione del reato all'indagato.
Nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti (vedi intercettazioni, uso del linguaggio criptico, contatti tra i vari indagati, sequestro di droga, ecc.), tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati contestati all'indagato.
Orbene - a fronte del giudizio espresso dal Tribunale fondato su elementi specifici risultanti dagli atti - il ricorrente ha proposto una lettura diversa della vicenda processuale, ancorata ad una rivalutazione di circostanze di fatto non proponibile in questa sede. Pertanto, poiché la motivazione del Tribunale si fonda su logiche considerazioni non suscettibili di censura in questa sede, l'ordinanza impugnata non merita alcuna censura in relazione alla ritenuta gravità degli indizi.
Parimenti inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari sul rilievo che il Tribunale avrebbe omesso di indicare specifici elementi, dai quali si potesse desumere la pericolosità sociale dell'indagato.
Infatti il Tribunale ha adeguatamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio a specifici elementi, la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità, tanto più che la pericolosità sociale dell'indagato è stata correttamente desunta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, dai suoi gravi precedenti penali e da specifici comportamenti, indubbiamente idonei a legittimare una prognosi negativa in ordine alla sua futura condotta. Pertanto, anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata non merita alcuna censura, tanto più che l'adeguatezza della misura è stata correttamente motivata sulla base di elementi specifici, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001