Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 800
CASS
Sentenza 29 settembre 2000

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La perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., ha luogo solo nel caso di mancata trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al g.i.p. "ex" art. 291 stesso codice. Ne consegue che, ove il P.M. non abbia presentato al g.i.p. i decreti autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine prescritto, di detti decreti non comporta l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi, a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, nel qual caso si consente al giudice e al difensore dell'indagato di effettuare il controllo di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 800
    Data del deposito : 29 settembre 2000

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