Art. 4. Clausole finanziarie 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.