Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio solo quando sia comprovato che l'urgenza prospettata era effettiva e reale (nella specie, relativa ad un sanitario in servizio di guardia medica che si era rifiutato, benchè richiesto da personale infermieristico di recarsi presso una casa di riposo a visitare due anziani pazienti in stato di iperpiressia, limitandosi a prescrivere a mezzo telefono un antibiotico, la Corte, rigettando il ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione liberatoria, basata sul rilievo della giusta valutazione da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentatogli, dell'insussistenza di aspetti di obiettiva gravità ed urgenza nelle condizioni dei pazienti, tali da richiedere una immediata visita e da escludere la sufficienza delle sole indicazioni date per telefono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 35035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35035 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 806
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 5623/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna;
contro la sentenza in data 8 novembre 2004 emessa dalla detta Corte nei confronti di:
NO AO;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to BARBUTO G., che si è associato alla richiesta del Procuratore Generale.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in integrale riforma della sentenza in data 23 febbraio 2001 del Tribunale di Parma, ha assolto TU AO perché il fatto non costituisce reato dal delitto di cui agli art. 81 e 328 c.p., contestatole perché, nella sua qualità di medico in servizio di guardia medica e come tale incaricata di un pubblico servizio, si era rifiutata, benché richiesta da personale infermieristico, di recarsi presso la Casa Protetta di Colorno a visitare due anziani pazienti in stato di iperpiressia, tra l'altro prescrivendo a mezzo telefono ad una di essi un antibiotico.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di idonea motivazione. Infatti era apodittica, e contraddetta dalla prescrizione in una occasione di un antibiotico, la conclusione della Corte territoriale, secondo cui "la condizione delle due pazienti, come prospettata telefonicamente, non presentava carattere di urgenza e lasciava al medico margini di valutazione discrezionale circa la necessità del suo intervento" e che pertanto non era ravvisabile l'elemento psicologico del contestato reato. Era, dunque, scorretto, il riferimento dei Giudici di merito ad una discrezionale valutazione secondo scienza e coscienza di una situazione di fatto, essendo al contrario evidente la consapevole decisione di non effettuare le doverose visite mediche onde accertarsi delle effettive condizioni fisiche dei due pazienti. Le esposte doglianze non possono essere condivise.
Nella giurisprudenza di questa Corte risulta consolidata la linea interpretativa secondo cui, nell'ipotesi in cui un sanitario (addetto al servizio di guardia medica) non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l'urgenza prospettata dal paziente era effettiva e reale.
A tale principio, qui condiviso, si è correttamente attenuta la Corte territoriale, che ha illustrato con logica motivazione, come tale non censurabile in questa sede, il proprio convincimento circa la giusta valutazione da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentato, delle due situazioni sottoposte telefonicamente al suo esame, ed in particolare della insussistenza di aspetti di obiettiva gravità e urgenza nella condizione delle due anziane pazienti in stato di iperpiressia e, quindi, della necessità di una immediata visita. In tal senso appare esauriente il riferimento dei giudici di appello alle prescrizioni, in entrambe le occasioni, di appropriati medicinali ed alla mancanza di ulteriori richieste di soccorso, nonostante esplicito invito all'atto della prima richiesta di intervento, di essere avvertito qualora il consigliato antipiretico non avesse attenuato lo stato febbrile o fossero apparse altre preoccupanti manifestazioni. Ne deriva che la sentenza impugnata è immune dai vizi di erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione rappresentati dal Procuratore generale ricorrente, per cui il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005