Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10644
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Sentenza 22 luglio 2002

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La rinnovazione tacita del contratto di locazione non è desumibile dal solo fatto della permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine, ma occorre che dall'univoco comportamento tenuto dalle parti dopo la scadenza del contratto possa desumersi la tacita volontà di entrambe di mantenere in vita il rapporto locativo (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto tacitamente rinnovato il contratto per il solo fatto che il locatore aveva accettato i canoni versati dal conduttore successivamente alla scadenza del contratto, rilevando che era stato, invece, accertato che tale accettazione era avvenuta "come corrispettivo della ritardata restituzione dell'immobile" e, dunque, come adempimento dell'obbligazione posta a carico del conduttore ex art. 1591 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10644
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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