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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica: PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati (tasse automobilistiche), successivamente alla notifica delle due cartelle di pagamento prodromiche.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 26.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali contestava la procedura di notifica degli atti prodromici documentata da ADER e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
In data 2.1.2026 ADER depositava memorie.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova, prima della notifica, in data 30.4.2025, dell'intimazione di pagamento impugnata, della rituale notifica, in data 17.3.2023, dell'intimazione di pagamento n. 13920229001470438000 (depositata in copia agli atti del presente giudizio ed a cui risultano sottese le due cartelle di pagamento prodromiche oggi in contestazione), depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
La notifica avveniva presso l'indirizzo del destinatario, con consegna a mani della moglie e spedizione di raccomandata informativa.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744-01).
Ancora "la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione
(ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)" Cass. 1686/23.
Ancora "la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne' il solo rapporto di parentela - cui e'da ritenersi equiparato quello di affinita ne' l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinita' che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnera' l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operativita' di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione e quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti" Cass. 11815/20 -
11228/2021.
Infine "in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione" Cass. 6251/2025.
La notifica, inconsiderazione dell'insegnamento della Suprema Corte appena riportato, deve ritenersi ritualmente esperita.
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di IB Valentia - Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica: PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - IB Valentia
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003744452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati (tasse automobilistiche), successivamente alla notifica delle due cartelle di pagamento prodromiche.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 26.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali contestava la procedura di notifica degli atti prodromici documentata da ADER e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
In data 2.1.2026 ADER depositava memorie.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova, prima della notifica, in data 30.4.2025, dell'intimazione di pagamento impugnata, della rituale notifica, in data 17.3.2023, dell'intimazione di pagamento n. 13920229001470438000 (depositata in copia agli atti del presente giudizio ed a cui risultano sottese le due cartelle di pagamento prodromiche oggi in contestazione), depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
La notifica avveniva presso l'indirizzo del destinatario, con consegna a mani della moglie e spedizione di raccomandata informativa.
In materia la Suprema Corte ha precisato come "in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744-01).
Ancora "la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione
(ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)" Cass. 1686/23.
Ancora "la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne' il solo rapporto di parentela - cui e'da ritenersi equiparato quello di affinita ne' l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinita' che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnera' l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operativita' di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione e quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti" Cass. 11815/20 -
11228/2021.
Infine "in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione" Cass. 6251/2025.
La notifica, inconsiderazione dell'insegnamento della Suprema Corte appena riportato, deve ritenersi ritualmente esperita.
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di IB Valentia - Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.