Sentenza 24 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 11798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11798 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 256
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA GI - Consigliere - N. 024355/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR SE N. IL 02/02/1950;
avverso ORDINANZA del 15/05/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità il ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 9.3.2000, il Pretore di Roma ha condannato HE GI alla pena (sospesa) di mesi 6 di reclusione e L..600.000 di multa quale responsabile del delitto di ricettazione di un assegno (ipotesi di particolare tenuità).
L'imputato ricorre per Cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza 15.5.2003 con la quale la Corte di Appello di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere sullo incidente di esecuzione e sulla istanza di restituzione in termini per proporre appello contro la sentenza del Pretore di Roma in data 9.3.2000, formulate per conto e nello interesse dello stesso HE.
L'impugnazione del HE veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza 7.3.2003, per essere stata proposta da soggetto (l'Avv.to Giulio Donzelli) privo della nomina. Il HE proponeva con unico atto istanza di restituzione in termini ed incidente di esecuzione - avendo il giudice di appello disposto l'esecuzione della sentenza di primo grado - ma la Corte di Appello di Roma, con ordinanza 15.5.2002, dichiarava non farsi luogo a provvedere, rilevando: a) l'incidente di esecuzione non era deducibile, essendo ancora in corso la notifica dell'estratto contumaciale della pronuncia pretorile e, pertanto, tuttora pendente il procedimento di cognizione;
b) sulla istanza di restituzione in termini ad impugnationem il giudice di appello, unico competente, si era già pronunciato.
L'imputato ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge ovvero vizio motivazionale;
assume, all'uopo, che l'istanza di restituzione in termini - giustificata dalla mancata conoscenza dello esito della pronuncia di primo grado, non comunicatagli dal difensore - sarebbe stata correttamente proposta con l'incidente di esecuzione.
Il ricorso è infondato.
L'art. 670 comma 3^ od.proc.pen. stabilisce, infatti, che il giudice dell'esecuzione decide della richiesta di restituzione in termini se questa non è stata già proposta al giudice dell'impugnazione, e tale norma è perfettamente coerente a quella di cui all'art. 175 comma 4^ stesso codice che, proprio in tema di restituzione in termini per impugnare il decreto o la sentenza di condanna, attribuisce la competenza a decidere, in via generale, al giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione.
Qualora, tuttavia, l'istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art. 670 comma 3^ cod.proc.pen., è del giudice dell'esecuzione, sempre che la predetta richiesta non sia già stata presentata al giudice dell'impugnazione (Cass.Sez.I^, 25.1.2001 n. 14412, Villani). Nella specie, pertanto, correttamente è stata emessa pronuncia di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di restituzione in termini, già proposta e dichiarata inammissibile dal giudice di appello, nonché sull'incidente di esecuzione, per non essersi ancora formato il titolo esecutivo, stante che non era stata ancora effettuata la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ed essendo l'imputato ancora in termini per l'impugnazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004