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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17754 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES ZO, nato ad [...] il [...], av- verso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale LU Sciarretta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
sentito l'avvocato Vittorio Manes, anche quale sostituto processuale dell'avvocato ZO AI, entrambi difensori di ES ZO, che si è riportato ai mo- tivi di ricorso ed insistito per il suo accoglimento;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale ri- forma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto ES ZO dai reati contestati al capo G) (riciclaggio e reimpiego) confermando la condanna per i reati di bancarotta per distrazione, bancarotta documentale e bancarotta impropria e rideterminando la pena in sei anni e quattro mesi di reclusione. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17754 Anno 2026 Presidente: CA IC TO LA Relatore: ER AR Data Udienza: 14/04/2026 2 2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al ruolo di socio occulto o amministratore di fatto in capo al ES. Tanto la sentenza impugnata quanto la pronuncia di primo grado hanno sovrapposto queste due figure a dispetto della loro radicale diversità. Con l’atto di appello si era evidenziato che alcuni atti valorizzati dal Tribunale erano al più indicativi del ruolo di socio occulto (la fideiussione in favore di Immobiliare SA MA, la disponibilità a finanziare la società, il rapporto di conoscenza con il presidente del Collegio Sindacale, il prestito del titolare di EX NI), ma la sentenza impugnata si è di fatto rifugiata nel richiamo acritico alla pronuncia del Tribunale e nell’affermazione apodittica della riconducibilità al ES della ge- stione effettiva dell’impresa. Non vi era però prova di un apporto sistematico e incisivo alle scelte della società, eppure la Corte d’Appello ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con le doglianze contenute nell’impugnazione limitandosi ad una mera, e come tale inesistente, motivazione per relationem. 2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e difetto di mo- tivazione circa la natura distrattiva delle operazioni infragruppo fra SE.AN. e Im- mobiliare S. MA. In particolare, l’operazione di cessione di quattro villette alla società controllante per il prezzo di euro 1.224.056, mai versato perché compen- sato con contrapposti crediti, era stata secondo la Corte d’Appello effettuata per giustificare il mancato adempimento dell’obbligo di restituire somme in precedenza acquisite da Immobiliare SA MA, che inoltre aveva ricevuto euro 1.210.360 dalla fallita così rendendone irreversibile lo stato di insolvenza. Nondimeno, nell’atto di appello si era sottolineato che le caparre incassate dalla Immobiliare SA MA erano state restituite alla fallita e che la stessa SA MA aveva pa- gato, per conto della fallita, 2 milioni di euro di cambiali a favore di EX Immobi- liare e 1.600.000 euro a MC Group per l’acquisto di terreni edificabili. A fronte poi della contrazione di finanziamenti bancari da parte di SE.AN., la Corte d’Appello non ha chiarito perché tale operazione fosse riconducibile al ES, perché tale afflusso di liquidità integrasse distrazione e, inoltre, con quali tempi e modalità le risorse in questione fossero poi fuoriuscite dalle casse della fallita. Si denunciano altresì violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al riconosci- mento del concorso formale fra la bancarotta fraudolenta per distrazione e la ban- carotta impropria. Trattandosi infatti delle medesime condotte materiali, il secondo reato avrebbe dovuto ritenersi assorbito nel primo, come stabilito dalla costante giurisprudenza sul punto. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motiva- zione con riguardo alle cause del fallimento e all’affermazione dell’irrilevanza dell’accertamento del nesso di causalità fra distrazione e dissesto. Secondo la Corte d’Appello il fallimento è dipeso dalle operazioni infragruppo prima indicate e 3 dall’irregolare tenuta delle scritture contabili, senza tener conto delle osservazioni difensive che facevano leva sull’andamento negativo del mercato immobiliare e sul sequestro penale dl 2010, e precisando che il mancato completamento delle opere edilizie aveva in sostanza annullato il valore di queste ultime. Tuttavia, il curatore, sulla base di una relazione di stima, aveva indicato l’attivo fallimentare in oltre 13.000.000 e l’atto di appello aveva sottolineato che si trattava di valuta- zione al ribasso, con la conseguenza che, a fronte di un passivo di euro 11.572.000, non vi era alcun nesso fra la dichiarazione di fallimento e l’asserito squilibrio economico-finanziario dovuto a mancanza di attivo. In realtà, le cause della crisi della società dovevano individuarsi nella sottoposizione del patrimonio immobiliare a sequestro penale, nella conseguente valutazione di esso pari a zero da parte del curatore, nella decisione del G.I.P. di autorizzare la vendita di alcuni cespiti e nella legittimazione della curatela a integrare la convenzione urbanistica con il Comune per completare le opere di urbanizzazione, con una serie di obblighi pecuniari a carico del Comune stesso e dell’amministrazione giudiziaria: ne deriva che in mancanza del sequestro la SE.AN. avrebbe potuto far fronte ai propri im- pegni, vendere i fabbricati e realizzare un attivo sufficiente a coprire l’esposizione debitoria. Quanto al nesso causale fra condotta distrattiva e dissesto, pur muo- vendo dalla natura di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta per distra- zione, occorre comunque che un evento, sia pure di pericolo e non naturalistico, debba essere individuato;
è dunque necessario che la condotta rechi in sé una potenzialità dannosa e una sua idoneità a provocare il dissesto, risultando altri- menti svuotato di significato il principio di offensività. 2.4. Si denunciano poi inosservanza di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il nesso fra lacune contabili e finalità di dissimulare gli afflussi di liquidità necessari per gli acquisti dei fondi, affermato dalla Corte d’Appello, ha di fatto configurato una fattispecie di pericolo astratto vanificando il fondamentale requisito dell’impossibilità o almeno della seria difficoltà di ricostruire patrimonio o movimento degli affari. Mancando la prova di tale evento è allora configurabile, semmai, la figura della bancarotta semplice. 2.5 Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e difetto di mo- tivazione in relazione all’elemento psicologico dell’extraneus nel reato di banca- rotta sia distrattiva che documentale. Di fatto, tale requisito è stato riconosciuto sulla semplice scorta della natura delle condotte materiali, senza alcuna indagine sul ruolo effettivamente svolto dal ES e in evidente difformità dai principi ela- borati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.6 Con il sesto motivo si lamentano violazione di legge e difetto di moti- vazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, che si base 4 nel caso di specie su due elementi (la gravità dei fatti e l’entità del danno) alla base dell’aggravante speciale ex art. 219 l.f. e sull’assenza di dati positivamente valutabili in favore dell’imputato. Non si sono però esaminati gli elementi segnalati nell’atto di appello cioè l’assenza di precedenti e la realizzazione da parte della fallita di un elevato attivo che non si è concretizzato solo a causa di fattori esterni (sequestro penale). 2.7 Sono stati in seguito depositati motivi nuovi con i quali si è evidenziato, in primo luogo, che la sentenza impugnata non ha indicato un solo atto rivelatore, in concreto, di un coinvolgimento non episodico dell’imputato nella gestione della società, limitandosi a richiamare acriticamente alcuni elementi, peraltro non signi- ficativi, citati dal giudice di primo grado a sostegno della tesi di un’amministrazione di fatto;
irrilevante, al riguardo, il legame coniugale con una delle socie della fallita, al pari della prestazione di fideiussione che è al più rivelatrice di un interesse eco- nomico nella società; è stato poi travisato il rapporto di conoscenza con il presi- dente del collegio sindacale, che si basava sull’attività politica del ES e non già sul suo legale con la Se.AN.; insignificanti altresì i dati dell’esistenza di un credito verso il ES da parte della società che aveva costruito il complesso immobiliare della fallita e l’esistenza di un assegno relativo ad un preliminare di compravendita stipulato con altro soggetto e cioè Immobiliare S. MA;
anche il finanziamento effettuato in prossimità del fallimento non appare elemento uni- voco, potendo ricollegarsi semplicemente alla volontà di prestare un aiuto alla co- niuge titolare di partecipazioni sociali. Il ricorrente ha inoltre ribadito, approfon- dendoli con ulteriori richiami giurisprudenziali, i motivi di ricorso relativi all’identi- ficazione delle cause del fallimento, alla struttura del reato di bancarotta patrimo- niale, alla non configurabilità di un suo concorso con la bancarotta impropria, all’in- sussistenza della bancarotta documentale e all’omesso riconoscimento delle atte- nuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che la Corte d’appello, se ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, non si è però mossa nel solco di una mera motivazione per relationem ma ha espressamente citato ed analizzato gli elementi di fatto ritenuti indicativi del ruolo di amministratore di fatto del Ne- spoli. Quanto al significato e al peso probatorio di tali elementi, va premesso che 5 il ricorrente commette l’errore di analizzarli singolarmente anziché nel loro in- sieme, quando invece il coerente ragionamento dei giudici di merito era incentrato proprio sulla loro valutazione complessiva. Detto questo, è appunto sul carattere circostanziato, concorrente e convergente di tali elementi che le due motivazioni si soffermano, interpretandoli, del tutto logicamente, come rivelatori di un coin- volgimento diretto ed incisivo nella gestione della società da parte del ES. In effetti, osserva la Corte che appaiono innegabili la precisione, la molteplicità e la concordanza dei seguenti elementi fattuali: la prestazione di fideiussione per l’ac- quisto del terreno di Afragola (operazione effettuata sì a vantaggio di Immobiliare SA MA ma pur sempre destinata alla realizzazione di un complesso immobiliare da parte della fallita); la presentazione di domanda di ammissione al passivo per un preliminare di compravendita in relazione al quale era stato emesso un assegno girato personalmente dal ES;
la disponibilità di quest’ultimo a finanziare la società ormai in crisi;
il vincolo coniugale con AG De LU, a sua volta socia sia della fallita che, nella misura del 50%, della sua controllante;
il riferimento dell’imputato da parte del presidente del collegio sindacale, che, nell’indicarlo al curatore, lo ha descritto come soggetto di rilevanza centrale nelle dinamiche dell’impresa; infine, il riferimento di uno dei creditori, EX NI, ad un’ope- razione finanziaria individuata testualmente come “prestito ES”. Ebbene, ri- leva la Corte che non appare frutto di un’operazione arbitraria o manifestamente illogica la qualificazione di tali specifici e numerosi elementi come idonei a dimo- strare non solo uno specifico interesse alle sorti dell’attività della società ma anche una diretta ingerenza nella sua gestione, dovendosi anzi sottolineare la qualità di alcune delle suddette (e incontestate) condotte del ES e, in particolare, la loro riferibilità ad atti e negozi intimamente connessi all’oggetto sociale e non concilia- bili, come tali, con una mera qualità di socio occulto (si pensi, in particolare, alla fideiussione finalizzata alla costruzione da parte della fallita del complesso immo- biliare e alla girata del titolo consegnato in occasione del contratto preliminare di compravendita). Si ritiene pertanto che, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, razionale, priva di vizi logico-giuridici e, come tale, non sindacabile. 1.2 Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il ricorrente non si confronta con una serie di puntuali dati di fatto valorizzati dalla Corte d’appello e costituiti dall’assenza completa di tracce contabili di debiti della fallita nei confronti della Immobiliare SA MA, dalla corrispondente contabilizzazione di cospicui crediti verso quest’ultima da parte di SE.AN. e, infine, dall’accoglimento in sede civile della domanda proposta dalla curatela fallimentare per dichiarare la simula- zione assoluta della compravendita stipulata fra le due società (pagina 6 della sentenza impugnata). Detto questo, appare evidente che la conclusione della 6 Corte d’Appello circa la natura fraudolenta dell’intera operazione (ossia trasferire ingenti risorse patrimoniali alla controllante cedendole le quattro villette al rustico, compensando l’obbligo di pagamento del prezzo con un credito fittizio e rinun- ciando, di fatto, ad incassare le caparre incassate dall’Immobiliare SA MA stessa per conto della fallita) poggia su solide basi logiche e probatorie non real- mente intaccate dal motivo di ricorso che, come tale, si rivela lacunoso e non in grado di colpire in modo decisivo l’apparato della motivazione. Si evidenzia, altresì, che altrettanto priva di riscontro, nell’ambito del ricorso, è l’affermazione della sentenza impugnata relativa ad un ulteriore e rilevante episodio di depaupera- mento patrimoniale, ossia il trasferimento sine causa all’Immobiliare SA MA della somma di euro 1.210.360. Quanto, poi, alla contrazione di ingenti finanzia- menti bancari da parte della fallita, il ricorrente ne sottolinea solo l’aspetto in prima battuta benefico per le casse sociali, vale a dire l’afflusso di liquidità all’interno di esse, trascurando però l’ovvia considerazione, viceversa ben evidenziata dalla sen- tenza impugnata, che tali apporti finanziari, avvenuti in parallelo con i trasferi- menti di denaro a favore dell’Immobiliare SA MA, implicavano un ulteriore, consistente incremento dell’esposizione debitoria. Assente è poi il vizio di motiva- zione in ordine alla riconducibilità delle operazioni sin qui evidenziate alla figura del ES, trattandosi di conclusione che si ricava dalla già esaminata (e condi- visa) ricostruzione della sentenza impugnata circa il suo coinvolgimento diretto e personale in molteplici quanto significativi atti di gestione. Concludendo in ordine a tale motivo, poi, si rileva che il tema della non configurabilità del concorso formale fra bancarotta documentale e per distrazione, da un lato, e bancarotta impropria ex art. 223, comma 2 n. 2) l.fall. appare posto dalla difesa in modo incongruo. L’impostazione d’accusa, poi recepita dalle sen- tenze di merito, non postula infatti una mera, automatica sovrapposizione e iden- tità di condotte materiali ma inquadra la vicenda in una prospettiva di ben più ampio respiro, valorizzando, il numero, il coordinamento, la sistematicità e la preordinazione delle varie operazioni e ritenendole inserite in un disegno a sua volta posto in diretta correlazione con il fallimento della società. Tale impostazione, in effetti, prescinde dall’identificazione del singolo atto distrattivo collocandolo nel contesto delle operazioni e valorizzando, altresì, condotte che distrattive non sono ma che si ricollegano però ad un’incidenza negativa sugli equilibri patrimoniali della società (v. in particolare il riferimento del capo B bis) ad alcune operazioni, a loro volta descritte al capo B), che palesemente non si riferiscono ad operazioni di natura distrattiva bensì, volta a volta, ad atti negoziali simulati, infedeltà con- tabili, incassi collegati a prestazioni inesistenti o a denaro di provenienza illecita;
v. altresì, a pagina 84 della sentenza di primo grado, il corretto richiamo alle sen- tenze n. 47621 del 25/9/2014 e n. 17690 del 18/2/2010 di questa Corte in ordine 7 alla natura della bancarotta impropria e alla sua distinzione rispetto alla bancarotta patrimoniale). 1.3 Passando al terzo motivo, ritiene questa Corte che il ricorrente non valorizzi un’affermazione della sentenza impugnata che viceversa assume un va- lore peculiare, ossia l’impossibilità, pur a fronte di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, di vendere i beni a causa della mancanza delle risorse fi- nanziarie necessarie a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione e per gli oneri concessori (p. 7 sentenza). Tale elemento, da mettere ovviamente in corre- lazione con la precedente affermazione della Corte d’Appello in ordine alla sostan- ziale incommerciabilità degli immobili in quanto incompiuti e non collaudati, non è oggetto di contestazione e si inserisce in un complessivo ragionamento che appare idoneo, sul piano logico-giuridico, ad escludere che il dissesto sia stato determi- nato da cause diverse dall’oggettiva incapacità dell’impresa di adempiere le proprie obbligazioni. Quanto agli ulteriori profili del motivo di ricorso, è lo stesso ricorrente a richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede non può che confermarsi, in merito alla natura di reato di pericolo concreto della ban- carotta per distrazione e, dunque, alla necessità che la condotta distrattiva sia effettivamente idonea a costituire un pregiudizio per le ragioni creditorie. Detto questo, l’opposta tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale, invece, alla luce del generale principio di offensività occorre l’accertamento di un nesso eziologico fra condotta distrattiva e stato d’insolvenza, se in parte prede spunto da un passo della sentenza impugnata (p.10), nondimeno rimane del tutto generica in quanto non si traduce in una specifica, circostanziate critica della motivazione. Si tratta in altri termini di argomentazione che rimane su un piano teorico, senza prendere in esame la struttura della sentenza e senza spiegare, in particolare, per quali con- crete ragioni questa avrebbe errato nel ravvisare il carattere pregiudizievole delle condotte distrattive e, seguendo la prospettazione difensiva, la loro rilevanza cau- sale rispetto al fallimento. 1.4 Quanto al quarto motivo, si osserva che il ricorrente prende in esame solo un segmento della motivazione della sentenza, omettendo qualunque esame del (corposo) settore di essa in cui, con argomenti logici e puntuali, si citano la genericità e caoticità delle scritture in merito alla ricostruzione dei versamenti delle caparre, la non sovrapponibilità fra la contabilità della SE.AN e quella dell’Immo- biliare SA MA, l’impossibilità di identificare i finanziatori della società, la grave lacunosità della documentazione bancaria (pagina 11, 12 e 13). Non solo. La sen- tenza impugnata evidenzia altresì l’incidenza negativa sulla ricostruzione della contabilità della registrazione del simulato atto di vendita delle quattro villette all’Immobiliare SA MA, dell’annotazione di falsi preliminari di compravendita, 8 dello scollamento fra le transazioni a nome di ER CO e la prove- nienza degli assegni ad esse relativi, il disconoscimento dei titoli in questione da parte dell’apparente emittente, l’inesistenza di qualunque rapporto sottostante alle fatture emesse nell’ambito dell’operazione con MI PP (pagina 11). Si tratta di una molteplicità di specifici elementi che la sentenza impugnata ha utiliz- zato per trarne la conclusione, da un lato, di una sostanziale impossibilità di rico- struire compiutamente la contabilità e, dall’altro, di una loro finalizzazione a scher- mare l’attività della società, con particolare riferimento all’identificazione della pro- venienza e destinazione di flussi di denaro e al compimento di atti di distrazione. Sul punto, si ripete, il ricorso non prende specificamente posizione e questo, in uno con il riconoscimento della congruità della motivazione, porta a disattendere anche questo motivo. 1.5 Quanto al quinto motivo, si rileva che la sentenza impugnata non trae la prova dell’elemento psicologico dalla mera materialità delle condotte, ma valo- rizza la sistematicità, il collegamento reciproco e le caratteristiche concrete di que- ste ultime ritenendole, in quanto tali, rivelatrici del dolo e dell’intento fraudolento postulato dalle norme incriminatrici. Si noti al riguardo che anche in questo caso il ricorso sconta una evidente parzialità nel momento in cui riporta testualmente alcuni passi della sentenza che, in realtà, costituiscono solo lo sbocco di una lunga e minuziosa disamina delle condotte addebitate al ES (e delle quali si è già trattato in precedenza). Ora, si tratta di motivazione che valorizza non solo il coin- volgimento diretto dell’imputato nelle vicende della società, e in particolare di al- cuni specifici atti compiuti nel suo interesse, ma anche la peculiarità di singole ipotesi distrattive e di infedeltà o falsità contabile che ex se, proprio per le loro già evidenziate ed intrinseche caratteristiche, sono state giudicate sufficienti a dar conto dell’elemento soggettivo. E si tratta di motivazione adeguata, poiché non riposa solo sulla mera e asettica registrazione dell’oggettività delle distrazioni e delle falsità contabili ma, appunto, ne valorizza la natura e la capacità, in concreto. di dar conto della partecipazione soggettivo al reato. 1.6 Infondato è anche il motivo sull’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto sia la sentenza di primo grado che quella impugnata hanno spiegato in modo adeguato le ragioni per cui il beneficio non poteva essere con- cesso, facendo leva sulla concreta gravità dei fatti, sull’entità del danno patrimo- niale e sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. A tale scopo non può inoltre essere valorizzato l’argomento, prospettato in ricorso, della riconducibilità al sequestro preventivo dell’impossibilità di realizzazione dell’attivo, essendosi già spiegato supra che la sentenza impugnata motiva con- gruamente anche sulle cause del dissesto escludendo, al riguardo, la rilevanza di tale circostanza. 9 2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR ER IC TO LA CA
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale LU Sciarretta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
sentito l'avvocato Vittorio Manes, anche quale sostituto processuale dell'avvocato ZO AI, entrambi difensori di ES ZO, che si è riportato ai mo- tivi di ricorso ed insistito per il suo accoglimento;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale ri- forma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto ES ZO dai reati contestati al capo G) (riciclaggio e reimpiego) confermando la condanna per i reati di bancarotta per distrazione, bancarotta documentale e bancarotta impropria e rideterminando la pena in sei anni e quattro mesi di reclusione. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17754 Anno 2026 Presidente: CA IC TO LA Relatore: ER AR Data Udienza: 14/04/2026 2 2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al ruolo di socio occulto o amministratore di fatto in capo al ES. Tanto la sentenza impugnata quanto la pronuncia di primo grado hanno sovrapposto queste due figure a dispetto della loro radicale diversità. Con l’atto di appello si era evidenziato che alcuni atti valorizzati dal Tribunale erano al più indicativi del ruolo di socio occulto (la fideiussione in favore di Immobiliare SA MA, la disponibilità a finanziare la società, il rapporto di conoscenza con il presidente del Collegio Sindacale, il prestito del titolare di EX NI), ma la sentenza impugnata si è di fatto rifugiata nel richiamo acritico alla pronuncia del Tribunale e nell’affermazione apodittica della riconducibilità al ES della ge- stione effettiva dell’impresa. Non vi era però prova di un apporto sistematico e incisivo alle scelte della società, eppure la Corte d’Appello ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con le doglianze contenute nell’impugnazione limitandosi ad una mera, e come tale inesistente, motivazione per relationem. 2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e difetto di mo- tivazione circa la natura distrattiva delle operazioni infragruppo fra SE.AN. e Im- mobiliare S. MA. In particolare, l’operazione di cessione di quattro villette alla società controllante per il prezzo di euro 1.224.056, mai versato perché compen- sato con contrapposti crediti, era stata secondo la Corte d’Appello effettuata per giustificare il mancato adempimento dell’obbligo di restituire somme in precedenza acquisite da Immobiliare SA MA, che inoltre aveva ricevuto euro 1.210.360 dalla fallita così rendendone irreversibile lo stato di insolvenza. Nondimeno, nell’atto di appello si era sottolineato che le caparre incassate dalla Immobiliare SA MA erano state restituite alla fallita e che la stessa SA MA aveva pa- gato, per conto della fallita, 2 milioni di euro di cambiali a favore di EX Immobi- liare e 1.600.000 euro a MC Group per l’acquisto di terreni edificabili. A fronte poi della contrazione di finanziamenti bancari da parte di SE.AN., la Corte d’Appello non ha chiarito perché tale operazione fosse riconducibile al ES, perché tale afflusso di liquidità integrasse distrazione e, inoltre, con quali tempi e modalità le risorse in questione fossero poi fuoriuscite dalle casse della fallita. Si denunciano altresì violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al riconosci- mento del concorso formale fra la bancarotta fraudolenta per distrazione e la ban- carotta impropria. Trattandosi infatti delle medesime condotte materiali, il secondo reato avrebbe dovuto ritenersi assorbito nel primo, come stabilito dalla costante giurisprudenza sul punto. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motiva- zione con riguardo alle cause del fallimento e all’affermazione dell’irrilevanza dell’accertamento del nesso di causalità fra distrazione e dissesto. Secondo la Corte d’Appello il fallimento è dipeso dalle operazioni infragruppo prima indicate e 3 dall’irregolare tenuta delle scritture contabili, senza tener conto delle osservazioni difensive che facevano leva sull’andamento negativo del mercato immobiliare e sul sequestro penale dl 2010, e precisando che il mancato completamento delle opere edilizie aveva in sostanza annullato il valore di queste ultime. Tuttavia, il curatore, sulla base di una relazione di stima, aveva indicato l’attivo fallimentare in oltre 13.000.000 e l’atto di appello aveva sottolineato che si trattava di valuta- zione al ribasso, con la conseguenza che, a fronte di un passivo di euro 11.572.000, non vi era alcun nesso fra la dichiarazione di fallimento e l’asserito squilibrio economico-finanziario dovuto a mancanza di attivo. In realtà, le cause della crisi della società dovevano individuarsi nella sottoposizione del patrimonio immobiliare a sequestro penale, nella conseguente valutazione di esso pari a zero da parte del curatore, nella decisione del G.I.P. di autorizzare la vendita di alcuni cespiti e nella legittimazione della curatela a integrare la convenzione urbanistica con il Comune per completare le opere di urbanizzazione, con una serie di obblighi pecuniari a carico del Comune stesso e dell’amministrazione giudiziaria: ne deriva che in mancanza del sequestro la SE.AN. avrebbe potuto far fronte ai propri im- pegni, vendere i fabbricati e realizzare un attivo sufficiente a coprire l’esposizione debitoria. Quanto al nesso causale fra condotta distrattiva e dissesto, pur muo- vendo dalla natura di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta per distra- zione, occorre comunque che un evento, sia pure di pericolo e non naturalistico, debba essere individuato;
è dunque necessario che la condotta rechi in sé una potenzialità dannosa e una sua idoneità a provocare il dissesto, risultando altri- menti svuotato di significato il principio di offensività. 2.4. Si denunciano poi inosservanza di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il nesso fra lacune contabili e finalità di dissimulare gli afflussi di liquidità necessari per gli acquisti dei fondi, affermato dalla Corte d’Appello, ha di fatto configurato una fattispecie di pericolo astratto vanificando il fondamentale requisito dell’impossibilità o almeno della seria difficoltà di ricostruire patrimonio o movimento degli affari. Mancando la prova di tale evento è allora configurabile, semmai, la figura della bancarotta semplice. 2.5 Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e difetto di mo- tivazione in relazione all’elemento psicologico dell’extraneus nel reato di banca- rotta sia distrattiva che documentale. Di fatto, tale requisito è stato riconosciuto sulla semplice scorta della natura delle condotte materiali, senza alcuna indagine sul ruolo effettivamente svolto dal ES e in evidente difformità dai principi ela- borati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.6 Con il sesto motivo si lamentano violazione di legge e difetto di moti- vazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, che si base 4 nel caso di specie su due elementi (la gravità dei fatti e l’entità del danno) alla base dell’aggravante speciale ex art. 219 l.f. e sull’assenza di dati positivamente valutabili in favore dell’imputato. Non si sono però esaminati gli elementi segnalati nell’atto di appello cioè l’assenza di precedenti e la realizzazione da parte della fallita di un elevato attivo che non si è concretizzato solo a causa di fattori esterni (sequestro penale). 2.7 Sono stati in seguito depositati motivi nuovi con i quali si è evidenziato, in primo luogo, che la sentenza impugnata non ha indicato un solo atto rivelatore, in concreto, di un coinvolgimento non episodico dell’imputato nella gestione della società, limitandosi a richiamare acriticamente alcuni elementi, peraltro non signi- ficativi, citati dal giudice di primo grado a sostegno della tesi di un’amministrazione di fatto;
irrilevante, al riguardo, il legame coniugale con una delle socie della fallita, al pari della prestazione di fideiussione che è al più rivelatrice di un interesse eco- nomico nella società; è stato poi travisato il rapporto di conoscenza con il presi- dente del collegio sindacale, che si basava sull’attività politica del ES e non già sul suo legale con la Se.AN.; insignificanti altresì i dati dell’esistenza di un credito verso il ES da parte della società che aveva costruito il complesso immobiliare della fallita e l’esistenza di un assegno relativo ad un preliminare di compravendita stipulato con altro soggetto e cioè Immobiliare S. MA;
anche il finanziamento effettuato in prossimità del fallimento non appare elemento uni- voco, potendo ricollegarsi semplicemente alla volontà di prestare un aiuto alla co- niuge titolare di partecipazioni sociali. Il ricorrente ha inoltre ribadito, approfon- dendoli con ulteriori richiami giurisprudenziali, i motivi di ricorso relativi all’identi- ficazione delle cause del fallimento, alla struttura del reato di bancarotta patrimo- niale, alla non configurabilità di un suo concorso con la bancarotta impropria, all’in- sussistenza della bancarotta documentale e all’omesso riconoscimento delle atte- nuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, si osserva innanzitutto che la Corte d’appello, se ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, non si è però mossa nel solco di una mera motivazione per relationem ma ha espressamente citato ed analizzato gli elementi di fatto ritenuti indicativi del ruolo di amministratore di fatto del Ne- spoli. Quanto al significato e al peso probatorio di tali elementi, va premesso che 5 il ricorrente commette l’errore di analizzarli singolarmente anziché nel loro in- sieme, quando invece il coerente ragionamento dei giudici di merito era incentrato proprio sulla loro valutazione complessiva. Detto questo, è appunto sul carattere circostanziato, concorrente e convergente di tali elementi che le due motivazioni si soffermano, interpretandoli, del tutto logicamente, come rivelatori di un coin- volgimento diretto ed incisivo nella gestione della società da parte del ES. In effetti, osserva la Corte che appaiono innegabili la precisione, la molteplicità e la concordanza dei seguenti elementi fattuali: la prestazione di fideiussione per l’ac- quisto del terreno di Afragola (operazione effettuata sì a vantaggio di Immobiliare SA MA ma pur sempre destinata alla realizzazione di un complesso immobiliare da parte della fallita); la presentazione di domanda di ammissione al passivo per un preliminare di compravendita in relazione al quale era stato emesso un assegno girato personalmente dal ES;
la disponibilità di quest’ultimo a finanziare la società ormai in crisi;
il vincolo coniugale con AG De LU, a sua volta socia sia della fallita che, nella misura del 50%, della sua controllante;
il riferimento dell’imputato da parte del presidente del collegio sindacale, che, nell’indicarlo al curatore, lo ha descritto come soggetto di rilevanza centrale nelle dinamiche dell’impresa; infine, il riferimento di uno dei creditori, EX NI, ad un’ope- razione finanziaria individuata testualmente come “prestito ES”. Ebbene, ri- leva la Corte che non appare frutto di un’operazione arbitraria o manifestamente illogica la qualificazione di tali specifici e numerosi elementi come idonei a dimo- strare non solo uno specifico interesse alle sorti dell’attività della società ma anche una diretta ingerenza nella sua gestione, dovendosi anzi sottolineare la qualità di alcune delle suddette (e incontestate) condotte del ES e, in particolare, la loro riferibilità ad atti e negozi intimamente connessi all’oggetto sociale e non concilia- bili, come tali, con una mera qualità di socio occulto (si pensi, in particolare, alla fideiussione finalizzata alla costruzione da parte della fallita del complesso immo- biliare e alla girata del titolo consegnato in occasione del contratto preliminare di compravendita). Si ritiene pertanto che, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, razionale, priva di vizi logico-giuridici e, come tale, non sindacabile. 1.2 Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il ricorrente non si confronta con una serie di puntuali dati di fatto valorizzati dalla Corte d’appello e costituiti dall’assenza completa di tracce contabili di debiti della fallita nei confronti della Immobiliare SA MA, dalla corrispondente contabilizzazione di cospicui crediti verso quest’ultima da parte di SE.AN. e, infine, dall’accoglimento in sede civile della domanda proposta dalla curatela fallimentare per dichiarare la simula- zione assoluta della compravendita stipulata fra le due società (pagina 6 della sentenza impugnata). Detto questo, appare evidente che la conclusione della 6 Corte d’Appello circa la natura fraudolenta dell’intera operazione (ossia trasferire ingenti risorse patrimoniali alla controllante cedendole le quattro villette al rustico, compensando l’obbligo di pagamento del prezzo con un credito fittizio e rinun- ciando, di fatto, ad incassare le caparre incassate dall’Immobiliare SA MA stessa per conto della fallita) poggia su solide basi logiche e probatorie non real- mente intaccate dal motivo di ricorso che, come tale, si rivela lacunoso e non in grado di colpire in modo decisivo l’apparato della motivazione. Si evidenzia, altresì, che altrettanto priva di riscontro, nell’ambito del ricorso, è l’affermazione della sentenza impugnata relativa ad un ulteriore e rilevante episodio di depaupera- mento patrimoniale, ossia il trasferimento sine causa all’Immobiliare SA MA della somma di euro 1.210.360. Quanto, poi, alla contrazione di ingenti finanzia- menti bancari da parte della fallita, il ricorrente ne sottolinea solo l’aspetto in prima battuta benefico per le casse sociali, vale a dire l’afflusso di liquidità all’interno di esse, trascurando però l’ovvia considerazione, viceversa ben evidenziata dalla sen- tenza impugnata, che tali apporti finanziari, avvenuti in parallelo con i trasferi- menti di denaro a favore dell’Immobiliare SA MA, implicavano un ulteriore, consistente incremento dell’esposizione debitoria. Assente è poi il vizio di motiva- zione in ordine alla riconducibilità delle operazioni sin qui evidenziate alla figura del ES, trattandosi di conclusione che si ricava dalla già esaminata (e condi- visa) ricostruzione della sentenza impugnata circa il suo coinvolgimento diretto e personale in molteplici quanto significativi atti di gestione. Concludendo in ordine a tale motivo, poi, si rileva che il tema della non configurabilità del concorso formale fra bancarotta documentale e per distrazione, da un lato, e bancarotta impropria ex art. 223, comma 2 n. 2) l.fall. appare posto dalla difesa in modo incongruo. L’impostazione d’accusa, poi recepita dalle sen- tenze di merito, non postula infatti una mera, automatica sovrapposizione e iden- tità di condotte materiali ma inquadra la vicenda in una prospettiva di ben più ampio respiro, valorizzando, il numero, il coordinamento, la sistematicità e la preordinazione delle varie operazioni e ritenendole inserite in un disegno a sua volta posto in diretta correlazione con il fallimento della società. Tale impostazione, in effetti, prescinde dall’identificazione del singolo atto distrattivo collocandolo nel contesto delle operazioni e valorizzando, altresì, condotte che distrattive non sono ma che si ricollegano però ad un’incidenza negativa sugli equilibri patrimoniali della società (v. in particolare il riferimento del capo B bis) ad alcune operazioni, a loro volta descritte al capo B), che palesemente non si riferiscono ad operazioni di natura distrattiva bensì, volta a volta, ad atti negoziali simulati, infedeltà con- tabili, incassi collegati a prestazioni inesistenti o a denaro di provenienza illecita;
v. altresì, a pagina 84 della sentenza di primo grado, il corretto richiamo alle sen- tenze n. 47621 del 25/9/2014 e n. 17690 del 18/2/2010 di questa Corte in ordine 7 alla natura della bancarotta impropria e alla sua distinzione rispetto alla bancarotta patrimoniale). 1.3 Passando al terzo motivo, ritiene questa Corte che il ricorrente non valorizzi un’affermazione della sentenza impugnata che viceversa assume un va- lore peculiare, ossia l’impossibilità, pur a fronte di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, di vendere i beni a causa della mancanza delle risorse fi- nanziarie necessarie a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione e per gli oneri concessori (p. 7 sentenza). Tale elemento, da mettere ovviamente in corre- lazione con la precedente affermazione della Corte d’Appello in ordine alla sostan- ziale incommerciabilità degli immobili in quanto incompiuti e non collaudati, non è oggetto di contestazione e si inserisce in un complessivo ragionamento che appare idoneo, sul piano logico-giuridico, ad escludere che il dissesto sia stato determi- nato da cause diverse dall’oggettiva incapacità dell’impresa di adempiere le proprie obbligazioni. Quanto agli ulteriori profili del motivo di ricorso, è lo stesso ricorrente a richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede non può che confermarsi, in merito alla natura di reato di pericolo concreto della ban- carotta per distrazione e, dunque, alla necessità che la condotta distrattiva sia effettivamente idonea a costituire un pregiudizio per le ragioni creditorie. Detto questo, l’opposta tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale, invece, alla luce del generale principio di offensività occorre l’accertamento di un nesso eziologico fra condotta distrattiva e stato d’insolvenza, se in parte prede spunto da un passo della sentenza impugnata (p.10), nondimeno rimane del tutto generica in quanto non si traduce in una specifica, circostanziate critica della motivazione. Si tratta in altri termini di argomentazione che rimane su un piano teorico, senza prendere in esame la struttura della sentenza e senza spiegare, in particolare, per quali con- crete ragioni questa avrebbe errato nel ravvisare il carattere pregiudizievole delle condotte distrattive e, seguendo la prospettazione difensiva, la loro rilevanza cau- sale rispetto al fallimento. 1.4 Quanto al quarto motivo, si osserva che il ricorrente prende in esame solo un segmento della motivazione della sentenza, omettendo qualunque esame del (corposo) settore di essa in cui, con argomenti logici e puntuali, si citano la genericità e caoticità delle scritture in merito alla ricostruzione dei versamenti delle caparre, la non sovrapponibilità fra la contabilità della SE.AN e quella dell’Immo- biliare SA MA, l’impossibilità di identificare i finanziatori della società, la grave lacunosità della documentazione bancaria (pagina 11, 12 e 13). Non solo. La sen- tenza impugnata evidenzia altresì l’incidenza negativa sulla ricostruzione della contabilità della registrazione del simulato atto di vendita delle quattro villette all’Immobiliare SA MA, dell’annotazione di falsi preliminari di compravendita, 8 dello scollamento fra le transazioni a nome di ER CO e la prove- nienza degli assegni ad esse relativi, il disconoscimento dei titoli in questione da parte dell’apparente emittente, l’inesistenza di qualunque rapporto sottostante alle fatture emesse nell’ambito dell’operazione con MI PP (pagina 11). Si tratta di una molteplicità di specifici elementi che la sentenza impugnata ha utiliz- zato per trarne la conclusione, da un lato, di una sostanziale impossibilità di rico- struire compiutamente la contabilità e, dall’altro, di una loro finalizzazione a scher- mare l’attività della società, con particolare riferimento all’identificazione della pro- venienza e destinazione di flussi di denaro e al compimento di atti di distrazione. Sul punto, si ripete, il ricorso non prende specificamente posizione e questo, in uno con il riconoscimento della congruità della motivazione, porta a disattendere anche questo motivo. 1.5 Quanto al quinto motivo, si rileva che la sentenza impugnata non trae la prova dell’elemento psicologico dalla mera materialità delle condotte, ma valo- rizza la sistematicità, il collegamento reciproco e le caratteristiche concrete di que- ste ultime ritenendole, in quanto tali, rivelatrici del dolo e dell’intento fraudolento postulato dalle norme incriminatrici. Si noti al riguardo che anche in questo caso il ricorso sconta una evidente parzialità nel momento in cui riporta testualmente alcuni passi della sentenza che, in realtà, costituiscono solo lo sbocco di una lunga e minuziosa disamina delle condotte addebitate al ES (e delle quali si è già trattato in precedenza). Ora, si tratta di motivazione che valorizza non solo il coin- volgimento diretto dell’imputato nelle vicende della società, e in particolare di al- cuni specifici atti compiuti nel suo interesse, ma anche la peculiarità di singole ipotesi distrattive e di infedeltà o falsità contabile che ex se, proprio per le loro già evidenziate ed intrinseche caratteristiche, sono state giudicate sufficienti a dar conto dell’elemento soggettivo. E si tratta di motivazione adeguata, poiché non riposa solo sulla mera e asettica registrazione dell’oggettività delle distrazioni e delle falsità contabili ma, appunto, ne valorizza la natura e la capacità, in concreto. di dar conto della partecipazione soggettivo al reato. 1.6 Infondato è anche il motivo sull’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto sia la sentenza di primo grado che quella impugnata hanno spiegato in modo adeguato le ragioni per cui il beneficio non poteva essere con- cesso, facendo leva sulla concreta gravità dei fatti, sull’entità del danno patrimo- niale e sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. A tale scopo non può inoltre essere valorizzato l’argomento, prospettato in ricorso, della riconducibilità al sequestro preventivo dell’impossibilità di realizzazione dell’attivo, essendosi già spiegato supra che la sentenza impugnata motiva con- gruamente anche sulle cause del dissesto escludendo, al riguardo, la rilevanza di tale circostanza. 9 2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR ER IC TO LA CA