Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8552 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B LA CORTE SUP8552/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 2430/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Cons. Rel. Cron. 19585 Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ud. 28/03/01 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RA GO, LL LO, EV EN e CO TA, elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio n. 32, presso l'avv. Leonardo Malorni, che li rappresenta e difende giusta, delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a., società di trasporti e servizi per azioni, in persona del dott. Francesco лити Forlenza, procuratore speciale per atto notaio dott. LO Castellini di Roma del 21 settembre 1998, rep. N. 55796, elettivamente domiciliata in Roma, via di l'avv. Gerardo Vesci, che la Ripetta n. 22, presso 1 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 27 del Tribunale di Viterbo depositata il 21 gennaio 1998 (R.G. n. 342/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Leonardo Malorni e LO Antonucci (per delega avv. Gerardo Vesci); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 18 febbraio/4 marzo 1994 il Pretore di Viterbo, sede distaccata di Civita Castellana, rigettava la domanda proposta nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato da GO ZA, LO LL, EN VI, TA CO e 1474 Attilio VI, i quali avevano richiesto, i primi quattro, il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nella qualifica di segretario con la condanna dell'ente al pagamento delle differenze 2 retributive da essi specificate, il quinto il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso per segretario, e tutti la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato sviluppo della carriera e alla lesione della dignità professionale. A sostegno delle loro pretese gli attori avevano dedotto che dichiarati fisicamente inidonei alle mansioni da esse svolte alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, e precisamente di macchinisti i primi quattro e di aiuto-macchinista il quinto, ed idonei invece gli uni alle mansioni di segretario e di applicato l'altro, erano stati tutti utilizzati sempre come applicati, malgrado l'utilizzazione per un profilo inferiore dovesse, in base alle clausole contrattuali, essere solo VI non era stato temporanea;
che esso al concorso interno per ammessO a partecipare segretario, e gli altri a quello di segretario superiore. Detta decisione appellata dai soccombenti è stata confermata dal Tribunale della stessa con pronuncia deliberata il 4 dicembre 1997. Ha rilevato il giudice del gravame che il VI non aveva presentato la domanda di 3 partecipazione al concorso e che gli altri non avevano fornito la prova a loro carico della esistenza dei posti in organico con la qualifica di segretario, costituendo siffatta disponibilità di posti elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, di essere cioè mantenuti in servizio, dopo il giudizio di inidoneità alle precedenti mansioni, con altro profilo professionale purché della stessa categoria di appartenenza. Per la cassazione della sentenza di appello lo ZA, il LL, il VI e il CO hanno proposto ricorso, formulando quattro motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato, la quale ha depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità delle note presentate dal difensore dei ricorrenti il 29 marzo 2001, il giorno dopo l'udienza di discussione della causa, essendo consentito alla parte presentare alla Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 379 cod. proc. civ., soltanto nella stessa udienza brevi osservazioni scritte in merito alle conclusioni del Pubblico Ministero. Ancora preliminarmente, prima dell'esame dei quattro motivi nei quali si articola il ricorso dello ZA e degli altri litisconsorti, si deve procedere alla verifica dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 369 cod. proc. civ., che, sollecitata dalla eccezione formulata dal Procuratore Generale all'udienza di discussione, va comunque effettuata di ufficio. Come è noto questa norma stabilisce, al primo comma, che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto e, al secondo comma, che insieme con il ricorso debbono essere presentati, sempre a pena d'improcedibilità, i documenti là elencati, tra cui (al n. 2) copia autentica della sentenza o decisione impugnata. Ed è proprio sulla mancanza di questa che il Procuratore Generale ha fondato la richiesta di improcedibilità del ricorso. È pur vero che copia autentica della sentenza impugnata è stata depositata il 12 febbraio 1999, 5 secondo quanto risulta dalla nota di deposito in pari data della Cancelleria di questa Corte e da quella di produzione dei documenti ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., notificata alla febbraio 1999, ma talesocietà resistente il 19 il termine dei ventideposito è avvenuto oltre giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione alla controparte eseguita il 22 dicembre 1998. Del resto l'attestazione di conformità all'originale della copia della sentenza impugnata è stata rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Viterbo il 18 gennaio 1999, oltre il termine dei venti giorni ora richiamato. In precedenza i ricorrenti avevano provveduto, tempestivamente 1'11 gennaio 1999, a mezzo del servizio postale, al deposito di copia del ricorso per cassazione, allegando una copia della sentenza deliberata dal Tribunale di Viterbo il dicembre 1997, sottoscritta soltanto dal giudice relatore e ovviamente priva della attestazione della cancelleria del giudice a quo di autenticità della copia, oltre che di quella di deposito della sentenza, ed i medesimi ricorrenti nell'indice da essi redatto, con la data 22 gennaio 1999 (e pervenuto a mezzo posta nella Cancelleria di questa 6 Corte, come evidenziato dal timbro dell'8 febbraio 1999 apposto su tale indice), degli atti allegati al ricorso, dichiaravano espressamente di riservarsi di depositare la copia autentica della sentenza di secondo grado e l'istanza al Tribunale di Viterbo della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio ex art. 369, ultima parte, cod. proc. civ. In tal modo, però, non può ritenersi tempestivamente assolto l'onere di cui all'art. 369 cod. proc. civ. Infatti il deposito dei documenti in base all'art. 372 stesso codice si riferisce esclusivamente a quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso o del controricorso e si è specificato che se la disposizione di cui all'art. 369 cod. proc. civ. non osta a che il deposito dei documenti indicati in questa norma avvenga separatamente da quello del ricorso per cassazione e sia eseguito con le forme di cui all'art. 372 cod. proc. civ. (potendo detta norma essere applicata estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), il deposito deve essere eseguito dalla parte pur sempre nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, e che la 7 sanzione di improcedibilità non è evitata dal deposito per equipollenti, se cioè, proprio con riferimento alla copia della sentenza impugnata, il deposito sia stato eseguito dal controricorrente o se la copia della sentenza medesima risulti già nel fascicolo d'ufficio (Cass. sez. unite 25 novembre 1998 n. 11932 e v. pure Cass. 19 dicembre 1996 n. 11361, Cass. 14 luglio 1993 n. 7802, Cass. 11 dicembre 1986 n. 7380). Né, infine, la sanzione di improcedibilità, specificamente prevista dal citato art. 369, può essere esclusa dalla costituzione del resistente 4894,(cfr. fra le altre: Cass. 2 giugno 1997 n. Cass. 20 marzo 1991 n. 2997) o dalla circostanza che quest'ultimo nulla abbia eccepito in proposito (Cass. 19 maggio 1997 n. 4452, Cass. 6 giugno 1985 n. 3377). l'improcedibilità del Va perciò dichiarata cassazione ed i ricorrenti, in ricorso per del principioapplicazione della soccombenza, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
8 eLa Corte dichiara improcedibile il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in lire 49.500 ' oltre all'onorario difensivo determinato in lire 3.000.000=(tremilioni). Così deciso in Roma, il 28 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Антоній комиогра incente Miles Shille I D , IL CANCELLIERE O SA LL S 0 A BO Depositato in Cancelleria 1 , T acelleria T. I 2 A D 3 R ES 5 L'A STA SP oggi 2.2. GIU 2001 : L I O E N P D 3 G IM -3 O SI IL CANCELLIERE A N A - E D D S , E T E I O T O A N SEN R G O T IS T E IT R G L IR E R D A E O L E D 0