Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 5 2 6 / 01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto LavoroDott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere R.G. N. 10224/99 Cron. 11895 Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 30/01/01 ORD INANZA C.C. 116 sul ricorso proposto da: SA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato FUSILLO ANTONIO, che lo rappresenta e NI RT, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
STERILGARDA ALIMENTI SPA, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale VIA G. B. VICO 1, presso lo studio in ROMA al Sig. PROSPER: AN NG AN, che lo dell'avvocato PROSPERI per diritti L 05 GLU, 2001 rappresenta e difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE 2001 GUALTIEROTTI PIERO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 784/98 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 09/12/98 R.G.N. 523/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore MARTONE, che ha concluso per Generale Dott. ANTONIO rinunzia. -2- La Corte, ritenuto che in data 10 gennaio 2000 LI NF ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione proposto avversO la sentenza del Tribunale di Mantova n. 784/98 del 9 dicembre 1998 nei confronti della Sterilgarda Alimenti s.p.a. а questa notificato in data 13 maggio 1999, in quanto tra le parti erano intervenuti accordi per la definizione bonaria della lite;
ritenuto che
tale rinuncia è stata sottoscritta personalmente dallo stesso ricorrente e che ad essa hanno prestato adesione con la loro sottoscrizione i difensori delle parti avv.ti Antonio Fusillo e Umberto Fantini, da una parte, e Piero Gualtierotti e Franco Prosperi Magni, dall'altra, per rinuncia alla solidarietà professionale;
ritenuto che
anche la società resistente, in persona del legale rappresentante dott. Primo Ferrari, ha aderito a detta rinuncia sottoscrivendo l'atto depositato che la contiene;
ritenuto che
tale rinuncia, ai sensi dell'art. 390 secondo comma c.p.c., è ritualmente proposta e che ai sensi dell'art. 391 quarto comma c.p.c. non può essere pronunciata condanna alle spese, avendo le parti aderito personalmente alla rinuncia mediante sottoscrizione dell'atto che la contiene;
ritenuto che
il Procuratore Generale 3 presso la Suprema Corte, pur avendo sollecitato la fissazione della pubblica udienza, non si è ivi opposto alla declaratoria di estinzione del giudizio, che va senz'altro pronunciata, attesa la ritualità della depositata rinuncia;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. IlJesidefate рашилив sore: ll resident sten CELLERIA e APR. 2001 P ns. 11 Laria CAN o in C Il epositata 12 E R O T ggi, LLERIA A D C O I IL D CASS . 3 A 0 0 M 3 1 1 6 . 7 . 2 N 3 7 - 6 - 1 1 S G G E L A L L E D 4