Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2005, n. 34141
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Sentenza 5 luglio 2005

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Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato attualmente previsto dall'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche, salvo ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lettera c) del citato D.Lgs., ossia si tratti di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2005, n. 34141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34141
    Data del deposito : 5 luglio 2005

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