Sentenza 5 luglio 2005
Massime • 1
Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato attualmente previsto dall'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche, salvo ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lettera c) del citato D.Lgs., ossia si tratti di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2005, n. 34141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34141 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO ON - Presidente - del 05/07/2005
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 864
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 10703/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA OC NT, n. a Bari il 5.8.1924;
avverso l'ordinanza 21.12.2004 del Tribunale di Bari quale giudice dell'esecuzione.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21.12.2004 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da MA OC ON, rivolta ad ottenere, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza di condanna 15.3.1996 del Pretore di Bari (passata in giudicato il 17.3.1998), quale conseguenza della prospettata abrogazione delle norme incriminatrici di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 per effetto dell'art. 63 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152. Rilevava quel giudice che la domanda non poteva essere accolta, poiché:
- la Corte di Cassazione aveva già annullato la sentenza in questione, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 22 della legge n. 319/1976, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
- quanto alla contravvenzione di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 (nella specie connessa a scarichi non autorizzati di frantoio oleario ed accertata fino al 9.2.1993) non si è avuta una abolitio criminis bensì una successione di norme incriminatrici nel tempo, in quanto la medesima fattispecie integra oggi l'ipotesi incriminatrice prevista e punita dall'art. 59 del D.Lgs. n. 152/1999. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il MA, il quale ne lamenta l'illegittimità.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti:
- il D.Lgs. n. 152/1999, pur elencando nell'art. 63 una serie di atti normativi dichiarati in modo espresso abrogati, si colloca in posizione di sostanziale continuità rispetto ad essi. Ai fini della configurabilità come reato e della punibilità di una condotta posta in essere prima della sua entrata in vigore, occorre accertare, pertanto, in via prioritaria, l'eventuale sua depenalizzazione e, successivamente, nell'ipotesi negativa, individuare il regime sanzionatorio più mite in applicazione del 3 comma dell'art. 2 cod. pen. (vedi Cass., Sez. 3^, 30.7.1999, n. 9739, Zambelli Titton);
- lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato attualmente previsto dall'art. 59 dello stesso decreto D.Lgs. n. 152/1999, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche (vedi Cass., Sez. 3^:
3.10.2003, n. 37562, Malignano;
12.7.2002, n. 26614, Iannotti;
17.1.2000, n. 425, Gobetti).
Non è applicabile, nella specie, in relazione all'accertamento fattuale operato dai giudici del merito, la disposizione dell'art. 28, comma 7, lett. c), secondo la quale sono assimilate alle "acque reflue domestiche" le acque reflue provenienti dalle imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, "che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità".
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 666, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005