Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
O I 0 T 1 R A . E T I 1 S 1 N A . O R T ESPULSIONE L T L R S E A E D N 8 O O 9 I - C S I 3 - L R U 6 A P C L S 0 5059 /02 E E A : D E IA S 0 R E E 4 IN P T . S A L M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni OLLA R.G.N. 24375/00 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron.11476 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SENARIO 66, presso l'avvocato CRISTINA CHIASSAI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAMELI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 2538 avverso il provvedimento del Tribunale di SASSARI, -1- depositato il 22/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento del 22.8.2000 il Tribunale di Sassari rigettava il ricorso proposto dalla cittadina ungherese IA AN avversO il provvedimento di espulsione del Prefetto di Sassari 20.7.2000 per aver emesso nei suoi confronti il omesso di richiedere il permesso di soggiorno entro l'ottavo giorno lavorativo dal suo ingresso in Italia. Rilevava al riguardo che, a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato di Alghero il 12.6.2000, era risultato dal passaporto della AN nonché per sua stessa ammissione, che era entrata nel territorio dello Stato l'11.2.1999, fruendo di un regolare permesso di soggiorno di tre mesi per motivi turistici, e che non aveva poi lasciato l'Italia se non dopo detto controllo, facendovi rientro il 16.7.2000 ed omettendo di provvedere in entrambi i casi di richiedere il permesso di soggiorno alla cui mancanza consegue obbligatoriamente il decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L.vo 286/98. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione IA AN, deducendo due motivi di censura. 3 Resiste con controricorso il Ministero degli Interni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IA AN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 13 comma 2 D.L.vo 286/98 nonché contraddittorietà fra il decreto di espulsione ed il provvedimento del Tribunale, deducendo che, mentre il decreto di espulsione era stato motivato con il mancato abbandono del territorio dello Stato alla scadenza del periodo di validità (tre mesi) del permesso di soggiorno, il Tribunale aveva invece confermato l'espulsione affermando che, sia in occasione del primo ingresso (11.2.1999) che del (16.7.2000), non era stato richiesto ilsecondo permesso di soggiorno nei termini prescritti, senza considerare che nel primo caso ne era munita e nel secondo caso aveva presentato idonea domanda nei termini. La censura è infondata, essendo irrilevante ai fini della correttezza della decisione che il Tribunale contraddittoriamente abbia affermato che in occasione del primo ingresso nel territorio dello Stato in data 11.2.1999 la ricorrente non richiesto il permessO di soggiorno nel avesse 4 termine di otto giorni pur avendo prima dato atto nella stessa sentenza che al momento di detto ingresso era munita di un regolare permesso per motivi turistici con una validità di tre mesi. Una tale contraddizione deve ritenersi infatti tutt'altro che decisiva in quanto in ogni caso, allorchè fu sorpresa dalla Polizia alla data del 12.6.2000 indicata nello stesso ricorso, l'interessata era priva, come è stato precisato, del permesso di soggiorno ormai scaduto da tempo e nelle condizioni quindi di essere espulsa, come avvenuto. Del pari irrilevante è poi la circostanza che il Tribunale abbia fatto riferimento anche al secondo ingresso avvenuto il 16.7.2000, risultando dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in ricorso che il decreto di espulsione riguardava unicamente la permanenza nel territorio dopo la scadenza dei tre mesi previsti dal permesso di soggiorno ottenuto per motivi turistici. Trattasi pertanto di un riferimento che, sebbene estraneo alla specifica contestazione contenuta nel decreto di espulsione, non incide in alcun modo sulla idoneità della motivazione del Tribunale relativa al primo ingresso, del tutto 5 autosufficiente laddove, nel confermare il provvedimento del Prefetto, ha espressamente affermato che la ricorrente non aveva lasciato il territorio dello Stato dopo la scadenza del permesso di soggiorno, rimanendovi abusivamente per oltre un anno, fino al momento in cui (12.6.2000) ne era stata rilevata la presenza nel corso di un controllo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del principio del contraddittorio nonché 6 omessa motivazione in relazione alle eccezioni formulate in ricorso. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sulla esatta data di ingresso e di soggiorno, comprovabile del resto anche attraverso la prduzione del biglietto aereo. Lamenta altresì che il Tribunale abbia omesso qualsiasi motivazione sia in ordine all'istanza di riduzione della durata dell'espulsione (da cinque a tre) e sia relativamente alle eccezioni di nullità riguardanti la ritualità del decreto di espulsione, la sua mancata sottoscrizione elo certificazione di conformità, la carenza di motivazione dello stesso e la contraddittorietà fra "l'atto di notifica" ed 6 il provvedimento del Prefetto. Il presente motivo di ricorso, articolato in diverse specifiche censure, deve ritenersi inammissibile nei termini in cui è stato formulato. Per quanto riguarda in particolare la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale in ordine alla data d'ingresso ed al periodo di soggiorno, se ne deve rilevare la genericità, non essendo stato riprodotto in ricorso il testo della richiesta formulata in primo grado né indicato il teste di cui era stata chiesta la deposizione e non essendo stata peraltro l'incidenza che avrebbeespressamente precisata potuto assumere tale prova sulla decisione del Tribunale. Per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo del giudice di legittimità sulla decisività della prova non ammessa o di cui è stata ignorata la richiesta non può che essere compiuto infatti sulla base delle contenute nel ricorso medesimo, senzadeduzioni possibilità di colmare eventuali lacune co n indagini integrative attraverso la lettura degli atti facenti parti dei precedenti gradi di giudizio. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione in ordine all'istanza di riduzione temporale del periodo di espulsione, si Osserva che l'art. 13 comma 14 del D.L.vo 286/98 prevede espressamente rientrare nel l'operatività del divieto di territorio dello Stato per un periodo di anni cinque, consentendo poi al giudice competente di determinare una diversa durata, non inferiore comunque а tre anni, purchè, fra l'altro, vengano addotti dall'interessato motivi che legittimano una tale richiesta. Non si precisa però in ricorso se siano stati avanti al Tribunale detti motivi né,dedotti conseguentemente, viene riportato il loro contenuto e pertanto non rimane che richiamare anche qui il principio dell'autosufficienza poco sopra applicato in relazione alla doglianza riguardante la mancata ammissione della prova testimoniale. Per quanto riguarda infine la dedotta mancanza di motivazione sui vizi che inficierebbero il decreto di espulsione, si osserva: - relativamente all'asserita contraddittorietà l'originale del decreto di espulsione e la fra copia notificata (così sembrando di interpretare l'improprio riferimento all' atto di notifica"), 8 non risulta nemmeno indicato in cosa fosse consistita tale contraddittorietà e non viene conseguentemente consentita, ancora una volta, la valutazione in ordine alla decisività del supposto vizio;
relativamente all'asserita "mancata sottoscrizione e/o certificazione di conformità" del decreto notificato, va precisato che, dovendosene presumere la conformità in quanto formato e consegnato dalla P.A., la ricorrente 4 avrebbe dovuto in sede di merito chiedere in concreto la verifica di un'eventuale difformità con l'originale sottolineandone la rilevanza ed, in caso di omesso esame, dedurlo in questa sede sotto specifico profilo come motivo di censura.tale Nulla però è stato precisato al riguardo, essendosi limitata la ricorrente ad una generica dichiarazione di contraddittorietà. Il ricorso deve essere pertanto nel complesso rigettato. Non essendosi costituita la controparte, da Prefettura di Sassari che ha individuare nella emesso il decreto di espulsione, e dovendosi dichiarare inammissibile il controricorso del Ministero dell'Interno in quanto privo di legittimazione, nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Roma, 11.12.2001 Il Consigliere est. Il Presidente1 Ricard Sambrancy Yor Mgo DEPOSITATA IN CANCELLER! 9 APR. 2002 721 ваше 2 Oggi O T A I 0 T R S 1 . E I 1 O N 1 L A L . R E T T D S R A E O N C 8 I O 9 I R - S A 3 L - C U 6 P A S L E E E : S D A E I P R 0 S E 4 T . A L M 10