Sentenza 1 ottobre 1999
Massime • 1
Il trasferimento di un detenuto o internato dall'istituto di assegnazione ad altro, pur se disposto in via formalmente provvisoria (come nel caso in cui nell'istituto di assegnazione debbano essere eseguiti lavori che ne comportino la temporanea inagibilità), qualora si protragga, di fatto, per un tempo apprezzabile (nella specie, circa sette mesi), deve essere considerato idoneo a determinare il radicamento della competenza della magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art.677, comma 1, c.p.p., sulla base dell'ubicazione dell'istituto in cui il detenuto o internato è stato trasferito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1999, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 1.10.1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 5334
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 17275/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) EI LUIGI n. il 16.03.1970
2) UFFICIO SORV. NUORO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) EI LUIGI n. il 16.03.1970
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Germano Abbate che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Cagliari.
In esito al conflitto di competenza tra il magistrato di sorveglianza di Cagliari e quello di Nuoro, nel procedimento di esecuzione della misura di sicurezza della assegnazione a una colonia agricola nei confronti di EI IG, internato presso la Casa di Reclusione di Is Arenas;
OSSERVA
I. Con provvedimento del 3 marzo 1999, il magistrato di sorveglianza di Cagliari dichiarava la propria incompetenza in ordine all'esecuzione della misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola nei confronti di EI IG, giusta ordinanza del magistrato di sorveglianza di Trento del 5 marzo 1998, sul rilievo che la competenza a provvedere sull'esecuzione doveva intendersi tuttora radicata in capo all'ufficio sorveglianza di Nuoro, non potendo, assumere rilievo, quanto alla determinazione della competenza, i trasferimenti dei detenuti o degli internati aventi carattere di provvisorietà.
Era accaduto che il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari aveva disposto il trasferimento in via provvisoria del EI, assegnato alla colonia agricola di Mamone, rientrante nella giurisdizione del magistrato di sorveglianza di Nuoro, alla Casa di Reclusione di Is Arenas, rientrante nella giurisdizione del magistrato di sorveglianza di Cagliari, stante la necessità di effettuare presso la Casa di Reclusione di Mamone lavori di ristrutturazione di alcuni fabbricati. Il magistrato di sorveglianza di Nuoro, con provvedimento del 19 aprile 1999, riteneva però che, stante la presenza dell'internato da circa sette mesi in un istituto rientrante nella giurisdizione del magistrato di sorveglianza di Cagliari, competente a provvedere sulla esecuzione della misura fosse quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 677 comma 1 c.p.p., avendo assunto la permanenza del EI in quell'istituto un carattere di apprezzabile stabilità. Da qui la ricorrenza di un caso di conflitto, che il magistrato di Nuoro rilevava, rimettendo a questa Corte Suprema copia degli atti necessari alla sua risoluzione. II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a prendere conoscenza dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Ciò premesso, va riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza di Cagliari.
È orientamento costante di questo Collegio, ribadito anche in data recentissima (Cass., Sez. I, 20 settembre 1999, Moggia;
ma vedi anche Cass., Sez. I, 19 ottobre 1994, Cutaia, in Cass. pen. mass. ann., 1996, n. 69, p. 149; Id., Sez. I, 26 gennaio 1994, Baldi, ivi, 1995, n. 244, p. 310; Id., Sez. I, 1 dicembre 1993, Consoli, in C.E.D. Cass., n. 196247; Id., Sez. I, 20 febbraio 1989, Sgobba, in Cass. pen. mass. ann., 1989, n. 1682, p. 2082) che, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza, secondo la regola affermata dall'art. 677 comma 1 c.p.p., in base alla quale tale competenza "appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta, o dell'inizio d'ufficio del procedimento", l'espressione si trova va intesa come indicativa dell'esistenza di un rapporto caratterizzato da apprezzabile stabilità tra il detenuto o internato e l'istituto penitenziario, rimanendo quindi escluso che possa assumere rilevanza la mera presenza fisica dell'interessato in un qualsiasi istituto determinata da ragioni del tutto occasionali o momentanee, come quelle determinate da motivi di giustizia o di semplice transito nel corso del trasferimento ad altro istituto. Ciò avuto riguardo alla ratio della norma (fondata sullo stretto collegamento tra il criterio di attribuzione della competenza territoriale e la valutazione dei risultati del trattamento penitenziario), sia all'esigenza di evitare facili strumentalizzazioni della stessa norma, tanto da parte del detenuto (o internato) quanto da parte della stessa amministrazione penitenziaria, con pericolo, quindi, di sostanziale lesione del principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale. Nella vicenda in esame, si tratta di stabilire se il trasferimento del EI dalla Casa di Reclusione di Mamone a quella di Is Arenas, disposto in via provvisoria dall'amministrazione penitenziaria per motivi attinenti all'inagibilità del primo istituto, la cui riapertura non è prevista ne' prevedibile in tempi brevi, giustifichi il mantenimento della competenza dell'ufficio di sorveglianza per così dire "naturale", che è quello di Nuoro, ovvero determini uno spostamento della competenza a quello di Cagliari.
Questa Corte ritiene che la durata dei lavori di ristrutturazione dell'istituto di Mamone abbia fatto assumere al mutamento del locus custodiae del EI un carattere non già di provvisorietà, come si legge nella nota del Ministero di Grazia e Giustizia, bensì un carattere di apprezzabile stabilità, tale da giustificare la competenza del magistrato cagliaritano. Ed invero, le possibilità di variazione del locus custodiae, diverso dall'assegnazione definitiva, offerte dall'ordinamento penitenziario sono diverse e possono realizzarsi in vari casi:
assegnazione provvisoria ex art. 30 reg., assegnazione ad un centro di osservazione scientifica della personalità o a un ospedale per la perizia psichiatrica (art. 63 ord. pen.), trasferimenti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze di istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari (art. 42 ord. pen.), trasferimenti in ospedali o in altro luogo di cura per motivi sanitari (art. 11 ord. pen.), applicazione del regime di sorveglianza particolare (art. 14 - quater ord. pen.), ecc. Si tratta per lo più di situazioni di modesti e di brevissimi spostamenti, irrilevanti dal punto di vista trattamentale, e tali comunque da non determinare una modifica della regola generale della competenza.
In un caso eccezionale come quello sottoposto all'esame di questa Corte, un trasferimento dotato di una situazione temporale di una certa consistenza e stabilità induce a puntare l'attenzione sul concetto di "naturalità" del giudice, inteso come idoneità ed attitudine del giudice alla decisione, secondo lo scopo che sottende la norma dell'art. 677 comma 1 c.p.p. E il giudice "naturale" idoneo in un caso come quello di specie non può che essere il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione ove è ristretto l'internato in via non provvisoria ma con apprezzabile stabilità.
P. Q. M.
Visto l'art. 32 c.p.p. dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Cagliari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999