Sentenza 27 luglio 2005
Massime • 1
L'istituto della detenzione domiciliare, disciplinato dall'art. 47 ter della Legge n. 354 del 1975, ancorché inserito nel novero delle "misure alternative alla detenzione", costituisce un modo di esecuzione della pena, che può essere revocato qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione; in tal caso, la revoca ha efficacia ex nunc e non ex tunc, in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto in questione, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/07/2005, n. 29821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29821 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 27/07/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 4
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 20285/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YE AN;
avverso l'ordinanza in data 23.3.2005 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato nonché il ricorso ed i motivi aggiunti;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO
1. AN AY ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data 23.3.2005 del Tribunale di Milano. In tale provvedimento il Tribunale: a) ha rilevato l'assenza della AY, per motivi non consentiti, dall'abitazione in cui espiava, in regime di detenzione domiciliare, la pena di anni due, mesi sette e giorni dieci di reclusione determinata con provvedimento di cumulo del 9.11.2001 dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Monza;
b) ha preso atto dell'esistenza a carico della AY di un episodio di ricettazione di una autovettura compendio di furto risalente al 25.2.2003;
c) ha registrato l'esistenza di suoi comportamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dei carabinieri preposti al controllo;
d) ha ritenuto questi dati incompatibili con la prosecuzione della misura della detenzione domiciliare.
Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha provveduto a revocare la detenzione domiciliare fissando la decorrenza della revoca al 25.2.2003 (data di accertamento dell'episodio di ricettazione).
2. Nel ricorso della AY si sottolinea che l'episodio di ricettazione di cui si parla nella comunicazione di notizia di reato risale al 25.2.2003 e si esclude che esso possa essere ragionevolmente posto a base della revoca della detenzione domiciliare deliberata due anni più tardi.
Si aggiunge poi che il Tribunale, nel fissare la revoca del beneficio della detenzione domiciliare al 25.2.2003, nonostante che il momento finale della pena debba essere confermato al 21.5.2005, ha ignorato che la ricorrente "ha espiato la pena senza censure di alcun genere nella convinzione che la stessa fosse di fatto computata quale espiazione effettiva". Si chiede pertanto la cassazione dell'impugnata ordinanza.
In una prima requisitoria del 27.6.2005 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto la revoca conforme alla previsione dell'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Nei motivi aggiunti del 27.6.2005 e nella memoria difensiva depositata il 6.7.2005 la difesa della AY ha posto l'accento sul fatto che il Tribunale di Milano - nello statuire la revoca retroattiva della misura alternativa delle detenzione domiciliare a far tempo dal 25.3.2003 - non ha tenuto conto della pena presofferta di 2 anni, 5 mesi e 17 giorni già scontata dalla AY in regime di detenzione domiciliare.
La difesa ha inoltre depositato il provvedimento in data 8.7.2005 (con il quale il pubblico ministero procedente ha disposto la scarcerazione della ricorrente sul rilievo che la detenzione domiciliare è valutabile ai fini della espiazione della pena quale detenzione) ed ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha presentato in data 15.7.2005 una nuova requisitoria scritta nella quale, anche alla luce dei motivi aggiunti e sulla base dell'ulteriore documentazione depositata dalla difesa della ricorrente, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Come è noto la detenzione domiciliare - regolata dall'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario - costituisce una particolare forma di "espiazione" della pena della reclusione o dell'arresto nella abitazione del soggetto o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.
Nonostante sia stata inserita dal legislatore tra le " misure alternative alla detenzione" la detenzione domiciliare rappresenta un "modo" di esecuzione della pena adottato nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali la ordinaria detenzione potrebbe risultare dannosa sotto il profilo fisico e psicologico e perciò priva di una concreta funzione rieducativa.
La "revoca" della detenzione domiciliare è poi prevista nel caso di accertata incompatibilità del comportamento del soggetto (contrario alla legge o alle prescrizioni dettate per la detenzione domiciliare) con la prosecuzione della misura o del venir meno delle condizioni che ne hanno legittimato l'adozione.
È però evidente che, in ragione delle caratteristiche proprie dell'istituto della detenzione domiciliare, la revoca è destinata ad avere efficacia ex nunc dal momento che il periodo trascorso in detenzione domiciliare dovrà comunque essere computato come pena espiata.
2. Tanto premesso in linea generale sulla detenzione domiciliare e sulla efficacia ex nunc della revoca di tale misura, si osserva che nel ricorso della AY (o meglio nella sequenza di atti costituita dal ricorso, dai "motivi aggiunti" del 27.6.2005 e dalla "memoria difensiva" del 6.7.2005) confluiscono censure che si appuntano sulla legittimità e sulla congruità della motivazione del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare adottato dal Tribunale di Milano il 23 marzo 2005 e censure che si indirizzano sulla decorrenza della revoca, fissata dall'ordinanza impugnata alla data del 25.2.2003.
Le censure relative alla legittimità del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare ed alla sua motivazione appaiono prive di fondamento.
Per un verso, infatti, tali censure fanno riferimento a circostanze (la posizione del Sig. Taubmann, l'assistenza alla prole) che non risultano affatto prese in considerazione nel provvedimento impugnato;
ne' il ricorso spiega quale sia la rilevanza di questi dati ai fini della impugnativa della ordinanza di revoca. Per altro verso le censure indirizzate nei confronti del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare non valgono a revocare in dubbio ne' la legittimità della revoca ne' la logicità e la coerenza della motivazione adottata.
Il Tribunale infatti - con una motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha posto a base della sua decisione di revocare il beneficio della detenzione domiciliare una violazione delle prescrizioni risalente nel tempo ma comunque significativa e grave (soprattutto se si considera che ad essa si è accompagnata una denunzia per ricettazione) ed i più recenti e ripetuti episodi di comportamenti minacciosi ed ingiuriosi della AY nei confronti dei carabinieri preposti al controllo.
Dati, questi, che giustificano l'adozione di un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare.
3. Diversa considerazione merita invece la censura che si indirizza sulla decorrenza della revoca fissata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.
Come si è già accennato in precedenza il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha fissato la decorrenza della revoca della detenzione domiciliare al momento dell'accertamento dell'episodio di ricettazione e quindi al 25.2.2003.
Così decidendo il Tribunale ha disposto una revoca ex rune che contrasta con la fisionomia dell'istituto della detenzione domiciliare (peculiare modalità di espiazione della pena) ed ha mostrato di ignorare che la AY aveva già trascorso in regime di detenzione domiciliare un periodo indicato dalla difesa in 2 anni, 5 mesi e 17 giorni (su di un pena complessiva di 2 anni, 7 mesi e 10 giorni), periodo che certo non poteva essere posto nel nulla. Ed è significativo al riguardo il provvedimento in data 8.7.2005 (prodotto dalla difesa) con il quale il pubblico ministero procedente ha disposto la scarcerazione della ricorrente computando nel calcolo della pena espiata il periodo scontato in regime di detenzione domiciliare.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata nella parte in cui stabilisce al 25.2.2003 la decorrenza della revoca della detenzione domiciliare e va rinviata al Tribunale di Milano perché - sulla base delle considerazioni sin qui svolte sulla efficacia ex nunc della revoca in questione - riesamini il punto della decorrenza della revoca e l'incidenza della stessa sulla complessiva espiazione della pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2005