Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/07/2005, n. 29821
CASS
Sentenza 27 luglio 2005

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L'istituto della detenzione domiciliare, disciplinato dall'art. 47 ter della Legge n. 354 del 1975, ancorché inserito nel novero delle "misure alternative alla detenzione", costituisce un modo di esecuzione della pena, che può essere revocato qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione; in tal caso, la revoca ha efficacia ex nunc e non ex tunc, in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto in questione, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/07/2005, n. 29821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29821
    Data del deposito : 27 luglio 2005

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