Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
6/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente Aurelio LAINO Consigliere Giovanni COMITE Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 44345 del registro di segreteria, promosso da
…Omissis…, nato il …omissis… a …omissis…, C.F. …omissis…,
rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra C.F. [...],
con elezione di domicilio presso lo studio legale associato Guerra in Roma, Via Magnagrecia n. 95
- appellantecontro INPS, gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dalla Dirigente Dr.ssa Maria Caravaggio
- appellatoper la riforma della sentenza n. 41/2012 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria - depositata in data 9 febbraio 2012.
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITA, all’udienza del 5 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi. Nessuno è comparso per le parti in causa.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante volto ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme pagate dall’INPDAP (ora INPS) in esecuzione della sentenza della medesima Sezione Giurisdizionale n. 544/2006 in data 20.06.2006, tuttavia riformata in sede d’appello con la sentenza della Prima Sezione Giurisdizionale di questa Corte n. 213/2010 in data 29.03.2010.
Il giudice di prime cure ha, in dettaglio, ritenuto che la ripetizione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, riformato nel successivo grado di giudizio, non sia riconducibile allo schema della
“condictio indebiti”.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello il
…omissis…, notificato in data 21 settembre 2012, ed affidato ai seguenti motivi:
“1) adempimento spontaneo dell’Amministrazione alla decisione di prime cure;
2) legittimo affidamento del pensionato alla decisione e al comportamento dell’Amministrazione;
3) mancanza di dolo, colpa o negligenza del pensionato nell’ottenimento della sentenza di prime cure annullata in appello;
4) Natura del giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti ed irripetibilità degli importi corrisposti in adempimento della decisione riformata in appello;
In via subordinata 5) Recupero con sole ritenute sulle due pensioni”
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza gravata e la conseguente dichiarazione di irripetibilità “di tutte le somme corrisposte al ricorrente in esecuzione della decisione n. 544/2006 della Corte dei conti Liguria annullata dalla sentenza n. 213/2010 della Prima Sezione Centrale d’Appello”. In via subordinata ha chiesto di limitare il recupero alle sole trattenute mensili di un quinto della pensione.
3. Con memoria in data 2 maggio 2014 si è costituito in giudizio l’INPS contestando ciascun motivo di gravame. Ha concluso per il rigetto dell’appello.
4. Con nota in data 12 maggio 2014 il difensore dell’appellante ne ha comunicato l’avvenuto decesso, attestato dal relativo certificato, chiedendo l’interruzione del giudizio, dichiarata all’udienza del 13 maggio 2014, come da dispositivo in atti.
5. All’odierna udienza nessuno è comparso per le parti in causa.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 6. L’articolo 108 del c.g.c. nel disciplinare i casi di interruzione del processo contabile, prevede che la sopravvenuta morte di una delle parti del processo costituita a mezzo di procuratore, debba essere da questi dichiarata in udienza o notificata alle altre parti (secondo comma).
La norma prosegue prevedendo che dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione (terzo comma).
Il successivo articolo 109 sancisce che il processo interrotto debba essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue (ultimo comma).
Inoltre l’articolo 111 del medesimo codice prevede che il processo si estingua, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura (terzo comma).
Nel caso in esame, dopo la dichiarazione di avvenuto decesso della parte appellante e l’interruzione del processo all’udienza del 13 maggio 2014, alcun atto della procedura risulta esser stato compiuto, nei termini previsti dalle richiamate disposizioni del codice di giustizia contabile.
In conseguenza delle citate previsioni di legge e della integrazione delle condizioni da essa contemplate, stante l’inattività delle parti, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo d’appello in esame, ai sensi dell’art. 111, commi 3 e 4, del c.g.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in forza dell’art. 188 del c.g.c.
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, del c.g.c.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio d’appello proposto da
…omissis… ed iscritto al n. 44345 del registro di segreteria.
Spese in carico alle parti, nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Beatrice MENICONI f.to Massimo LASALVIA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI