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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3219/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3219/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.06.1987, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Pisaniello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Giacosa 31, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Desio (MB) Via Solferino 5, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Pini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Cosimo del Fante n. 16, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale
“1) Affidamento condiviso di ed ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna;
2) Assegnazione della casa coniugale a in virtù del collocamento prevalente Parte_1 dei figli;
3) I rapporti di frequentazione padre-figli si svolgeranno nel seguente modo, come da accordo tra le parti: a) Il padre vedrà i figli a weekend alterni dal venerdì sera alle ore 20.00 sino alla domenica sera entro le ore 21.00 dopo cena;
b) Il padre vedrà i figli ogni martedì dalle ore 19.00 alle ore 21.30; c) Per quanto riguarda le vacanze estive: il padre trascorrerà una settimana a luglio e una ad agosto con i figli, come da calendario già definitivo dalle parti;
d) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno le festività con i figli seguendo il criterio dell'alternanza suddividendo dei brevi periodi: nello specifico: dal giorno di fine scuola fino al 24 dicembre (Vigilia di Natale) al termine dei festeggiamenti, i bambini staranno con un genitore;
dal 24 dicembre – notte sino al 30 dicembre sera con l'altro genitore;
dal 30 dicembre sera sino al 5 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso la vigilia;
dal 6 gennaio sino al rientro a scuola con il genitore con cui hanno trascorso il periodo dal 25.12 al 30.12; Salvo diversi migliori accordi tra le parti: come, ad esempio prevedere un periodo più lungo alternando il Natale e il Capodanno tra i genitori;
e) Anche il periodo pasquale verrà diviso fino a Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre seguendo il criterio dell'Alternanza; f) Le parti si impegnano ad organizzare una telefonata tra i figli e l'altro genitore una volta al giorno;
7) Le parti sosterranno le spese a titolo di mutuo per la casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
8) Le utenze e le spese condominiali relative alla casa coniugale restano a carico dell'assegnatario della casa coniugale, escluse le spese straordinarie che seguiranno il criterio della proprietà;
9) le parti si accordano che i minori verranno iscritti alla scuola pubblica, dal 2026/2027 con iscrizione di alla prima elementare. Per_1
10) la polizza addebitata sul conto cointestato fino alla disdetta e a carico di entrambi al 50%. A integrazione degli accordi già raggiunti si aggiunge quanto segue:
- Dal 2 dicembre 2025 tutte le rette scolastiche di ed saranno a carico integralmente Per_1 Per_2 del padre fino alla fine dell'anno scolastico 2025/2026; il padre si farà carico al 100% della mensa di fino alla fine dell'anno scolastico 2025/2026; Per_2
- obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 1200,00 (600,00 per figlio), suscettibile di rivalutazione ISTAT, da versarsi alla signora entro il 15 di ogni mese a partire da dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezione della mensa scolastica di a partire dall'anno 2026/2027 e di qualora siano previsti dei rientri, che Per_1 Per_2 saranno suddivisa al 50% tra i genitori;
- rinuncia all'addebito;
- percepito integralmente dalla madre;
CP_1
- Spese compensate.” CONCLUSIONI MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 10.05.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito concordatario in Desio il giorno 20 settembre 2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Desio al n. 39, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Desio al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3219/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.06.1987, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Pisaniello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Giacosa 31, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Desio (MB) Via Solferino 5, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Pini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Cosimo del Fante n. 16, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale
“1) Affidamento condiviso di ed ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso l'abitazione materna;
2) Assegnazione della casa coniugale a in virtù del collocamento prevalente Parte_1 dei figli;
3) I rapporti di frequentazione padre-figli si svolgeranno nel seguente modo, come da accordo tra le parti: a) Il padre vedrà i figli a weekend alterni dal venerdì sera alle ore 20.00 sino alla domenica sera entro le ore 21.00 dopo cena;
b) Il padre vedrà i figli ogni martedì dalle ore 19.00 alle ore 21.30; c) Per quanto riguarda le vacanze estive: il padre trascorrerà una settimana a luglio e una ad agosto con i figli, come da calendario già definitivo dalle parti;
d) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, i genitori trascorreranno le festività con i figli seguendo il criterio dell'alternanza suddividendo dei brevi periodi: nello specifico: dal giorno di fine scuola fino al 24 dicembre (Vigilia di Natale) al termine dei festeggiamenti, i bambini staranno con un genitore;
dal 24 dicembre – notte sino al 30 dicembre sera con l'altro genitore;
dal 30 dicembre sera sino al 5 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso la vigilia;
dal 6 gennaio sino al rientro a scuola con il genitore con cui hanno trascorso il periodo dal 25.12 al 30.12; Salvo diversi migliori accordi tra le parti: come, ad esempio prevedere un periodo più lungo alternando il Natale e il Capodanno tra i genitori;
e) Anche il periodo pasquale verrà diviso fino a Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre seguendo il criterio dell'Alternanza; f) Le parti si impegnano ad organizzare una telefonata tra i figli e l'altro genitore una volta al giorno;
7) Le parti sosterranno le spese a titolo di mutuo per la casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
8) Le utenze e le spese condominiali relative alla casa coniugale restano a carico dell'assegnatario della casa coniugale, escluse le spese straordinarie che seguiranno il criterio della proprietà;
9) le parti si accordano che i minori verranno iscritti alla scuola pubblica, dal 2026/2027 con iscrizione di alla prima elementare. Per_1
10) la polizza addebitata sul conto cointestato fino alla disdetta e a carico di entrambi al 50%. A integrazione degli accordi già raggiunti si aggiunge quanto segue:
- Dal 2 dicembre 2025 tutte le rette scolastiche di ed saranno a carico integralmente Per_1 Per_2 del padre fino alla fine dell'anno scolastico 2025/2026; il padre si farà carico al 100% della mensa di fino alla fine dell'anno scolastico 2025/2026; Per_2
- obbligo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 1200,00 (600,00 per figlio), suscettibile di rivalutazione ISTAT, da versarsi alla signora entro il 15 di ogni mese a partire da dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza, ad eccezione della mensa scolastica di a partire dall'anno 2026/2027 e di qualora siano previsti dei rientri, che Per_1 Per_2 saranno suddivisa al 50% tra i genitori;
- rinuncia all'addebito;
- percepito integralmente dalla madre;
CP_1
- Spese compensate.” CONCLUSIONI MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 10.05.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito concordatario in Desio il giorno 20 settembre 2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Desio al n. 39, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Desio al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti