Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della scriminante dell'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica è irrilevante, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 53 cod. pen., che l'arma venga utilizzata dall'agente in modo improprio piuttosto che secondo le sue naturali modalità d'impiego. (Fattispecie in cui un carabiniere aveva utilizzato la pistola d'ordinanza "a mò di clava" per infrangere il vetro di una autovettura determinando l'accidentale esplosione di un colpo che attingeva mortalmente il soggetto che si era asserragliato nel veicolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2008, n. 45015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45015 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 23/10/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1780
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 028825/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN TO, N. IL 18/10/19640 (imputato non ricorrente);
2) MINISTRO RO (resp. civile, ricorrente). avverso SENTENZA del 17/03/2005 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv.to BRUNETTO Antonio dell'Avvocatura dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il carabiniere RT TI veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Bari per rispondere del reato di omicidio preterintenzionale in relazione ad una operazione di servizio cui il medesimo aveva partecipato e nella quale aveva perso la vita DI MI.
Verso le ore 21,00 del 7.9.2002 una pattuglia dei Carabinieri di FI, composta dall'imputato TI RT e dall'app. RG Vitandrea, mentre percorreva la via Ma scagni (una via a senso unico), notava sopraggiungere dall'opposta direzione, e, perciò, in divieto di accesso, un'autovettura Fiat Tipo con il solo conducente a bordo.
I militari intimavano ritualmente l'alt; l'autovettura inizialmente rallentava ma, giunta nei pressi dei militari, accelerava bruscamente, rischiando di investire gli stessi militi ed alcuni pedoni che in quel momento ivi transitavano.
La pattuglia, quindi, si poneva all'inseguimento della Fiat Tipo, cercando di affiancarla e nel contempo allertava la Centrale Operativa.
Il conducente dell'autovettura inseguita poneva in essere delle manovre repentine al fine di evitare l'affiancamento da parte dei militari, contestualmente cercando di buttare fuori strada l'automezzo dei verbalizzanti.
La Fiat Tipo imboccava la SS. 100 ed a velocità sostenuta entrava nel centro abitato di Triggiano, a quell'ora, in considerazione anche della stagione estiva, affollato da pedoni e veicoli. L'autovettura inseguita era costretta ad arrestarsi a causa di alcuni autoveicoli fermi ad un incrocio ed il capopattuglia app. RG approfittava di tale occasione per scendere dall'autovettura di servizio, avvicinarsi alla Fiat Tipo e cercare di aprire la portiera, non riuscendovi in quanto la portiera era stata chiusa dall'interno;
nel tentativo di costringere il conducente ad aprirla, sferrava anche dei pugni contro il vetro del finestrino. L'inseguimento riprendeva e la seconda pattuglia si poneva con la propria autovettura di servizio di traverso alla strada percorsa dalla Fiat Tipo per arrestarne la corsa;
ma il conducente dell'auto inseguita continuava nella sua corsa, invadendo l'opposta corsia e rischiando di collidere con i veicoli che provenivano dall'opposta direzione.
La corsa della Fiat Tipo si arrestava solo in prossimità del camping "S. Giorgio" all'altezza del ristorante "Don Juan" di Torre a Mare in quanto la pattuglia di FI, sorpassata l'autovettura inseguita, si poneva di traverso e le tagliava la strada. L'app. RG cercava di scendere dall'autovettura di servizio ed il conducente della Fiat Tipo si dirigeva minacciosamente contro l'automezzo dei verbalizzanti, costringendo il citato RG a risalirvi precipitosamente. Inoltre, innestata la retromarcia, si dirigeva velocemente verso l'app. Patti della pattuglia di Triggiano, il quale si era posto dietro l'autovettura fuggitiva, con la chiara intenzione di investirlo. L'anzidetto verbalizzante riusciva ad evitare l'investimento, saltando sulla propria sinistra, e nel contempo esplodeva con la pistola di ordinanza un colpo in direzione delle ruote posteriori della Fiat Punto. L'app. RG riusciva finalmente a scendere dall'autovettura di servizio ed, avendo il conducente della Fiat Tipo nuovamente tentato di investirlo, con la propria pistola di ordinanza esplodeva un colpo in direzione della ruota anteriore sinistra della Fiat. Anche l'imputato TI RT scendeva dall'autovettura di servizio e, posizionatosi accanto all'app. RG, esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco, complessivamente sei come emerso dagli accertamenti balistici, in direzione della ruota anteriore sinistra della Fiat Tipo.
Il conducente di quest'ultima, pur bloccato dalla presenza delle autovetture dei Carabinieri, continuava a cercare disperatamente una via di fuga ed in quel momento l'imputato TI, riuscito ad avvicinarsi alla Fiat Tipo ed utilizzando la propria pistola a mò di grimaldello, infrangeva il vetro del finestrino dello sportello del lato guida. Immediatamente dopo l'app. RG riusciva finalmente ad aprire la portiera della Fiat Tipo e ad afferrare il conducente, il quale si accasciava al suolo privo di sensi. Nell'occasione i verbalizzanti avevano modo di constatare che la camicia indossata dal conducente dell'autovettura inseguita era intrisa di sangue all'altezza del torace ed, a seguito delle notizie fornite dalla Centrale Operativa, identificavano il conducente per tale DI MI.
Nel corso delle indagini preliminari venivano disposti dal PM accertamenti autoptici, balistico e tossicologico;
si costituivano parti civili la sorella e la moglie della vittima e citavano in giudizio i responsabili civili, Ministero della difesa e Società Fondiaria Sai assicurazioni.
Il TI chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato. Si accertava che il DI stava vivendo un periodo di particolare tensione per la separazione dalla moglie, tensione che forse poteva spiegare l'assurdo comportamento dal medesimo tenuto. Nella ricostruzione dei fatti, secondo il primo giudice, doveva operarsi una suddivisione in due distinti momenti, quello dell'inseguimento fino a quando l'auto era stata bloccata e quello successivo. Nel primo periodo nessuna censura poteva muoversi all'azione dei militari, atteso che il comportamento posto in essere dal DI faceva ragionevolmente ritenere di trovarsi in presenza di un soggetto che avesse perpetrato un qualche reato o con gravi problemi psichici, e dunque pericoloso, essendo evidentemente irrilevante la circostanza, accertata solo successivamente, che il medesimo fosse incensurato. I militari erano sicuramente tenuti ad intervenire in quanto la pericolosa condotta del conducente dell'autovettura stava ponendo in pericolo l'incolumità di terzi;
l'uso delle armi era stato opportunamente graduato, ricorrendovi solo quando il DI aveva cercato di investirli con colpi esplosi dall'alto verso il basso in direzione delle ruote.
Quanto al secondo momento, le consulenze effettuate avevano accertato che la vittima al momento di essere attinta, offriva la spalla e il fianco sinistro allo sparatore, il quale trovavasi su di un piano leggermente più alto;
tanto era compatibile con la posizione della vittima ancora seduta al posto di guida e di uno sparatore in piedi sul piano stradale;
il colpo era stato esploso dalla pistola dell'imputato TI ed era accidentalmente partito dalla pistola del medesimo nell'atto in cui, impugnandola a mò di clava, aveva infranto il vetro del finestrino per bloccare il fuggitivo (il bossolo non presentava alcuna deformazione e ciò stava a dimostrare che il relativo proiettile non aveva in precedenza impattato contro qualche ostacolo, circostanza che legittimava la conclusione che il colpo era stato esploso, allorquando si era già verificata la rottura del finestrino lato guida).
Così ricostruiti i fatti, rilevava il giudicante che non reggeva l'ipotesi del delitto preterintenzionale, le risultanze processuali (in particolare le testimonianze dei colleghi e dell'agente che avevano assistito al fatto) legittimando unicamente la conclusione che il colpo letale era accidentalmente partito dalla pistola dell'imputato nei momento in cui quest'ultimo, per fermare il DI, aveva con la detta pistola spaccato il vetro del finestrino del lato guida.
Ad avviso del G.U.P., neppure era possibile ravvisare una responsabilità ai sensi dell'art. 53 c.p. (per avere il medesimo ecceduto i limiti imposti dalla legge nell'uso delle armi), dovendosi operare una comparazione tra la condotta della vittima ed il comportamento tenuto dai militari. Era certo che il DI aveva posto in essere una serie numerosa di manovre spericolate, del tutto incurante dei pedoni, degli altri autoveicoli e degli stessi Carabinieri che lo inseguivano.
I militari invece, prima di usare le armi che erano nella loro disponibilità, avevano atteso fino all'ultimo momento, nel frattempo compiendo ripetuti tentativi incruenti per cercare di mettere fine alla fuga della Fiat Tipo (intimando ritualmente l'alt, ponendosi di traverso alla strada, cercando di affiancare l'autovettura inseguita, approfittando di una sosta forzata di quest'ultima per tentare di aprirne la portiera, allertando la Centrale Operativa, ecc). Solo dopo essere riusciti a bloccare l'autovettura de qua in una zona periferica (e, perciò, in condizioni di sicurezza per i terzi) i Carabinieri avevano fatto uso delle armi e ciò perché il DI, benché bloccato, insisteva nei suoi disperati tentativi di sfuggire all'accerchiamento, mettendo ripetutamente a repentaglio la loro incolumità. Ne conseguiva che nessun eccesso colposo era ascrivibile all'imputato TI ed a tutti gli altri militari impegnati nell'operazione in esame.
Restava da verificare per ultima la ricorrenza di una condotta negligente ed imprudente, idonea ad integrare gli estremi della fattispecie dell'omicidio colposo. Ad avviso del G.U.P., sia sulla base di un criterio di valutazione oggettivo (fondato sul principio dell'homo eiusdem professionis et condicionia), sia sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell'azione, era ravvisabile una condotta colposa da parte dell'imputato il quale, in considerazione della sua specifica attività, avrebbe dovuto rappresentarsi l'evento poi verificatosi.
Era indubbio che, fino al momento della rottura del vetro del finestrino dell'autovettura inseguita, il comportamento dell'imputato e degli altri militari era stato improntato alla massima diligenza e prudenza. La vittima in particolare, pur dopo essere stata bloccata, aveva insistito nei suoi tentativi di sfuggire all'accerchiamento (mettendo più volte a repentaglio l'incolumità dei verbalizzanti) ed era certo che i verbalizzanti sarebbero stati nell'occasione legittimati ad adottare azioni più offensive nei confronti della detta vittima.
L'imputato invece, avvicinatosi moltissimo all'autovettura Fiat Punto, era riuscito ad infrangere il vetro del finestrino, dando così al commilitone app. RG la possibilità di aprire la portiera della stessa.
Tuttavia, nell'operare nel modo sopra descritto, il TI non aveva avuto la prontezza di inserire la sicura dell'arma, ovvero di capovolgere la stessa prima di usarla come grimaldello per infrangere il vetro del finestrino (ciò che avrebbe certamente evitato l'evento), e non vi era dubbio che era proprio questa la condotta che era lecito attendersi dal prevenuto in considerazione delle sue specifiche attitudini.
La condotta che ci si attendeva dal TI in casi similari, infatti, non poteva essere quella dell'uomo comune (anche se di media diligenza) e ciò perché l'imputato era un carabiniere effettivo, con notevole esperienza alle spalle ed addestrato ad affrontare momenti critici.
Nella specie l'imputato, pur avendo tenuto un comportamento ineccepibile sino al momento della rottura del vetro del finestrino (e ciò a conferma della sua capacità di far fronte a momenti critici) nel momento topico dell'azione non aveva considerato che impugnava la pistola stessa con il dito ancora collocato sul grilletto e che tal modo di impugnare l'arma avrebbe potuto provocare, come in concreto avvenuto, la partenza di un colpo. Pertanto il Gup affermava la responsabilità dell'imputato per omicidio colposo, così diversamente qualificando l'originaria imputazione, e, in concorso di attenuanti generiche e della diminuente collegata al rito abbreviato, lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione, con i benefici di legge, oltre al risarcimento del danno, in solido con il responsabili civili Ministero della Difesa a Fondiaria SAI assicurazioni, in favore delle parti civili, la cui liquidazione rimetteva alla competente sede civile.
Proponeva appello il Pubblico Ministero per ottenere la condanna del TI per l'imputazione di omicidio preterintenzionale in origine contestata, ovvero una più adeguata quantificazione del trattamento sanzionatorio.
Proponeva altresì appello il Ministero della difesa insistendo perché fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e, con un secondo motivo, dolendosi della pronuncia di condanna del TI che doveva invece essere assolto essendo ravvisabile la scriminante di cui all'art. 53 c.p.. Il primo giudice aveva errato nel momento in cui aveva effettuato una valutazione frammentaria dell'episodio, arrivando a concludere che il TI aveva fatto un uso legittimo delle armi fino ad un momento prima della rottura del vetro e che quest'ultima operazione, invece, era stata compiuta in modo imprudente e negligente. Avrebbe dovuto valutare unitariamente l'episodio e ritenere di conseguenza che, essendo la resistenza della vittima ancora in atto al momento della rottura del vetro del finestrino e della esplosione del colpo letale, la scriminate ex art. 53 c.p. aveva accompagnato l'operato del TI fino al termine dell'operazione di polizia. L'interpretazione del Gup sarebbe stata plausibile solo se tra i due momenti dell'operazione vi fosse stato un apprezzabile lasso temporale.
All'udienza davanti alla Corte di assise di appello, il pubblico ministero rinunciava al motivo attinente la responsabilità per omicidio preterintenzionale e il responsabile civile a quello attinente il difetto di legittimazione passiva.
La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado ritenendo definitivamente accertata la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, nel senso che, con riguardo alla prima delle fasi richiamate dal Gup i militari ebbero a far uso legittimo delle armi secondo il paradigma di cui all'art. 53 c.p.; e che il colpo letale partì accidentalmente dalla pistola di ordinanza del TI nel momento in cui questi, adoperandola come grimaldello, ruppe il vetro del finestrino (così assicurando al commilitone RG la possibilità di aprire la portiera. Alla luce di tale ricostruzione dei fatti dovevano essere esaminate le censure proposte.
Secondo la Corte barese, l'art. 53 c.p., nel regolare la scriminante dell'uso legittimo delle armi, presuppone un uso dell'arma conforme alla sua naturale destinazione e cioè un suo impiego al fine di esplodere colpi. Ciò deriverebbe dall'esame della giurisprudenza, tutta relativa ad ipotesi di pubblici ufficiali impegnati ad esplodere colpi di arma da fuoco per respingere la violenza o superare la resistenza opposta alla loro azione;
e dalla "ratio" della scriminante collegata all'ineludibile componente di rischio che l'arma comporta;
l'esplosione di colpi di arma da fuoco è una attività pericolosa per definizione e, una volta accertato che essa è stata posta in essere nella ricorrenza dei presupposti voluti dal legislatore, sarebbe abnorme porre a carico dell'agente il rischio del verificarsi di un evento diverso e più grave, rischio di per sè insito nell'impiego dell'arma, giacché l'unico modo per prevenire un rischio siffatto sarebbe quello di non fare uso dell'arma, che invece il legislatore considera legittimo in presenza di determinate condizioni (Cass. civile 13.10.2003 Bravi). Ciò premesso, secondo la Corte, con riferimento all'operazione di rottura del vetro dell'autovettura Fiat Tipo, l'imputato non ebbe a fare un uso dell'arma nel significato innanzi evidenziato, essendo certo che il medesimo non aveva alcuna intenzione di esplodere dei colpi. Il TI ebbe ad adoperare la pistola di ordinanza in un modo che alcuna attinenza aveva con la naturale destinazione della stessa e per una finalità (provocare la rottura del vetro del finestrino) che in ipotesi ben avrebbe potuto essere assicurata da altri mezzi (ad esempio una pietra, un bastone).
Nessun addebito era ravvisabile per la sua decisione di utilizzare la pistola di ordinanza per la finalità innanzi specificata. Bisognava però riconoscere che l'arma era stata utilizzata solo come corpo contundente e che dunque si era del tutto al di fuori della fattispecie di cui all'art. 53 c.p.. La ragione di tale uso era costituita dalla necessità di "stanare" il DI che, dopo aver posto in essere una resistenza attiva nel modo sopra descritto, ponendo in pericolo l'incolumità dei carabinieri e dei terzi, era rimasto intrappolato tra le due autovetture di servizio e continuava a cercare una via di fuga;
bisognava tenere presente che, nonostante i ripetuti tentativi di fuga e il comportamento anche aggressivo, il medesimo non aveva fatto però uso delle armi e tale circostanza era idonea ad ingenerare la persuasione che il medesimo non fosse armato, giacché, considerata l'ostinazione mostrata nel tentare la fuga, appariva logico ritenere che non avrebbe esitato ad impiegare armi, ove ne avesse avuto la disponibilità.
Restava da esaminare se nell'improprio uso della pistola da parte dell'imputato fossero ravvisabili elementi di colpa, come ritenuto dal primo giudice, e la risposta a tale quesito non poteva che essere, secondo la Corte, positiva. L'imputato, secondo le sue stesse dichiarazioni, aveva il colpo in canna e il dito premuto sul grilletto, pur non avendo alcuna intenzione di fare fuoco sul fuggitivo (anche i colpi precedenti erano stati indirizzati alle ruote dell'autovettura). Per rompere il vetro venne fatto uso della parte dell'arma contenente la canna e la zona sottostante il grilletto. Venne fatto dunque un uso pericoloso, essendovi il concreto rischio che a seguito dell'urto contro il vetro si determinasse una involontaria pressione sul grilletto e si provocasse l'accidentale partenza di un colpo, Si trattava di una circostanza che non poteva sfuggire ad un uomo di media diligenza e che non poteva essere ignorata dal TI, carabiniere effettivo, addestrato e con lunga esperienza e che dunque, per il suo lavoro, aveva familiarità con le armi e conosceva i rischi connessi al loro impiego.
Prima di usare l'arma come corpo contundente, l'imputato avrebbe dovuto avere l'accortezza di rendere la pistola inoffensiva, inserendo la sicura, ovvero capovolgendola. L'addebito riguardava dunque non l'uso improprio dell'arma, ma il modo in cui la stessa era stata, nella circostanza, utilizzata, modalità imprudente che giustificava la responsabilità del medesimo a titolo colposo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della difesa. Lamenta illogicità della motivazione per quanto riguarda la mancata applicazione dell'esimente dell'uso legittimo delle armi. Sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello, secondo cui il carabiniere TI, utilizzando la pistola di ordinanza a mò di grimaldello, non faceva uso dell'arma nel senso voluto dalla norma è illogica. L'art. 53 c.p. tipizza l'esimente dell'uso legittimo non solo delle armi, ma altresì di qualunque altro strumento di coazione fisica, come potrebbe essere ad esempio un crick per auto che, in ipotesi, ben avrebbe potuto essere utilizzato con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 53 c.p.. Ma, specialmente, la sentenza è illogica per aver ritenuto che nella specie non vi fosse necessità di utilizzare l'arma, con la conseguenza che l'uso improprio andava addebitato al detentore. Invece, la Corte avrebbe dovuto tenere presente che non era assolutamente escludibile che il fuggitivo fosse armato e che dell'arma si apprestasse a fare uso proprio nel momento in cui il carabiniere TI si apprestava ad avvicinarsi e a rompere il vetro;
stante la persistenza del pericolo, il TI avrebbe corso un rischio enorme qualora, per rompere il vetro, avesse usato un normale oggetto contundente anziché la pistola di ordinanza;
i giudici avevano sbagliato nell'operare una frammentazione dell'episodio ravvisando una scissione temporale tra i due momenti che invece si erano succeduti senza soluzione di continuità, rientrando la rottura del vetro del finestrino nella operazione di polizia al pari del precedente inseguimento, ed anzi costituendo il momento cruciale dell'operazione stessa di cui non era ne' scemata nè tanto meno venuta meno la pericolosità.
Neppure si poteva dire, come ha fatto la Corte, che il TI non aveva alcuna intenzione di esplodere colpi di pistola, essendo invece evidente che, se il fuggitivo fosse stato armato, il TI, come i suoi colleghi, avrebbero fatto uso delle pistole di ordinanza. il ricorso è fondato risultando il ragionamento seguito dalla Corte di appello viziato per le ragioni di seguito esposte. Non può essere condivisa la ritenuta esclusione della scriminante dell'uso delle armi dalla Corte di appello motivata sul presupposto che l'arma è stata utilizzata in maniera non conforme alla sua naturale destinazione.
Si deve al riguardo osservare che lo stesso art. 53 c.p. fa riferimento all'uso "delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica", con ciò autorizzando, nella ricorrenza degli altri presupposti dalla legge stabiliti, l'uso della violenza da parte del pubblico ufficiale non solo mediante armi propriamente dette (ma anche mediante altri mezzi di coazione fisica;
si fà normalmente l'esempio, a tale ultimo riguardo, dello sfollagente, degli idranti, dei lacrimogeni, dell'uso di particolare tecniche quali le cariche a cavallo...) ma, evidentemente, solo di esempi si tratta, essendo generalmente riconosciuto che l'unico requisito desumibile dalla norma è quello del collegamento dell'arma con l'adempimento del dovere, nel senso che è legittimo l'uso dell'arma o di altro mezzo di coazione, purché collegato alla funzione svolta. Ed allora ben potrebbe trattarsi, atteso che le forze dell'ordine hanno istituzionalmente il compito di garantire la sicurezza dei cittadini, di arma impropria, come nel caso in cui, per qualche ragione, vi fosse la necessità di utilizzare un bastone o un crick, il cui uso sarebbe legittimo, sempre alle condizioni previste dall'art. 53 c.p., e cioè per resistere alla violenza o vincere una resistenza e nei limiti, generalmente riconosciuto, della proporzione tra i contrapposti interessi.
Del tutto inconsistenti appaiono peraltro le ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della diversa opinione espressa, atteso che l'esame della giurisprudenza formatasi sull'art. 53 c.p. dimostra soltanto che l'ipotesi di gran lunga ricorrente nella pratica è quella della esplosione di colpi di arma da fuoco, ciò che non esclude la possibilità di altre, diverse situazioni e certamente non aiuta a ricostruire i precisi limiti della norma;
per le stesse ragioni non risulta utile il riferimento alla "ratio" della disciplina, evocata dalla Corte di appello con riferimento alla sentenza di questa Corte, in sede civile ((Cass. civile 13.10.2003 ric. Bravi, sopra richiamata) atteso che, anche in quel caso, l'ipotesi considerata riguardava l'esplosione di colpi di arma da fuoco. Senza considerare che il principio è stato richiamato in maniera incompleta,atteso che la sentenza fa in ogni caso salvo il requisito della proporzionalità.
Nel caso di specie, non appare dunque corretto aver escluso la causa di giustificazione in relazione al fatto che l'arma è stata usata a mò di grimaldello per rompere il vetro, e ciò sotto due profili. Il primo è che pur trattandosi di un uso dell'arma per un fine che non è quello caratteristico dell'arma stessa, è pur sempre un uso possibile e lecito della stessa, certamente non ignoto nella pratica. Il secondo è che anche se fosse stato utilizzato un diverso mezzo contundente, si sarebbe rimasti nel campo di azione della scriminante, di cui si sarebbero dovuti rispettare i limiti. Parimenti illogica è la sentenza impugnata, allorché ritiene che nella specie non vi fosse bisogno di utilizzare l'arma nella sua specifica destinazione al momento della rottura del vetro. L'assunto trova fondamento nella suddivisione dell'azione del TI, operata dal primo giudice e dalla Corte di appello recepita, in due fasi nettamente distinte, assunto che non può essere condiviso per le ragioni che si espongono. L'operazione di polizia effettuata è stata chiaramente unica, anche se, come è ovvio, specie tenuto conto della complessità della stessa, al suo interno possono individuarsi momenti e azioni distinti, e si è caratterizzata per la pervicacia e la determinazione con cui il fuggitivo ha cercato di sottrarsi al legittimo controllo delle forze dell'ordine e al successivo inseguimento resosi necessario, sempre più concitato e nel corso del quale - come si è visto - sono state ripetutamente poste in pericolo l'incolumità dei terzi e degli stessi inseguitori. La dettagliata esposizione della vicenda effettuata dalla Corte di appello da atto con chiarezza dello sviluppo dell'azione ed esime da ulteriori precisazioni al riguardo, risultando evidenziata la pericolosità del comportamento del DI. Appare allora illogico, sostenere, come in sostanza fa la sentenza impugnata, che non vi era necessità, nel momento in cui il TI si è avvicinato alla vettura del DI, di impugnare la pistola di ordinanza, ovvero che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata per la canna o avere la sicura. L'aggressivo comportamento posto in essere dal TI nel corso di tutto l'episodio ed ancora nell'ultima fase (risulta che l'autovettura venne trovata con la prima marcia ingranata, come per cercare ancora una via di fuga) non legittimava affatto da parte del Carabiniere la sicura convinzione che il fuggitivo, pur non avendo fatto fino ad allora uso di armi, non avesse disponibilità di armi e non si apprestasse ad usarle proprio nel momento in cui si vedeva intrappolato e privo di altro mezzo per sfuggire all'arresto.
Deve pertanto ritenersi che sia stato legittimo da parte del TI il fatto di essersi avvicinato al finestrino della autovettura con la pistola in mano e il colpo in canna, comportamento reso necessario dalla possibilità di dover affrontare un soggetto sicuramente pericoloso e potenzialmente armato;
come pure legittima è stata, evidentemente, la rottura del vetro.
Rispetto alla successiva esplosione del colpo, resta da verificare - e questo è compito del giudice di merito, previa la precisa ricostruzione di questo frammento dell'azione, da inquadrarsi nell'ambito di riferimento sopra delineato - se il Carabiniere TI abbia rispettato, con il proprio comportamento, i limiti della specifica scriminante considerata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Bari.
P.Q.M.
La Corte:
- Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Assise di appello di Bari, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008