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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Via G. D'Annunzio N. 91 65100 Pescara PE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240011817325000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240011817325000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale veniva impugnato la cartella di pagamento emessa per omessi versamenti Tari-Tefa anno 2016.
Il ricorrente lamentava in primo luogo l'illegittimità della procedura per omessa, inesistente ed irregolare ricezione e notifica degli atti presupposti riportati nell'atto impugnato, con conseguente estinzione e dei crediti tributari.
Successivamente parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'impugnativa allegando l'intervenuta emissione di provvedimenti di discarico da parte del Comune di Castel di Sangro,
tanto premesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice atto della rinuncia al giudizio di impugnazione avverso il predetto atto.
Stante quanto sopra e vista la richiesta del ricorrente la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizo, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Via G. D'Annunzio N. 91 65100 Pescara PE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240011817325000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240011817325000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da ricorso depositato alla Commissione Tributaria Provinciale veniva impugnato la cartella di pagamento emessa per omessi versamenti Tari-Tefa anno 2016.
Il ricorrente lamentava in primo luogo l'illegittimità della procedura per omessa, inesistente ed irregolare ricezione e notifica degli atti presupposti riportati nell'atto impugnato, con conseguente estinzione e dei crediti tributari.
Successivamente parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'impugnativa allegando l'intervenuta emissione di provvedimenti di discarico da parte del Comune di Castel di Sangro,
tanto premesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice atto della rinuncia al giudizio di impugnazione avverso il predetto atto.
Stante quanto sopra e vista la richiesta del ricorrente la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizo, spese compensate