Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1057
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Sentenza 29 gennaio 2002

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In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della "durata del rapporto" matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; tra tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 legge divorzio, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale.

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1057
Data del deposito : 29 gennaio 2002

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