Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale (nonché tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale 4 novembre 1999, n. 419), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della "durata del rapporto" matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; tra tali elementi, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 legge divorzio, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE RIMINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LL IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MIRABELLO 7, presso l'avvocato MARINA PETROLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CALCAGNILE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, CAMERA DEI DEPUTATI, E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICA ED ODONTOIATRI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2231/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione delle Persone dei Minori e della Famiglia, depositata il 13/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'Alessio, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Petrolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano in data 10 maggio 1994, la signora LA SI chiese l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni percepiti dalla signora RN IN, vedova TT. A sostegno della domanda addusse di essersi unita in matrimonio il 7 novembre 1935 con AL AR TT;
che dall'unione era nato un figlio, e che il Tribunale di Milano aveva poi pronunziato con sentenza 13 aprile-9 giugno 1977 il divorzio, attribuendole un assegno di mantenimento;
che, infine, il TT aveva sposato in seconde nozze la IN in data 23 febbraio 1980 ed era poi deceduto il 3 aprile 1994.
La INi si costituì, resistendo alla domanda, ed eccepì, fra l'altro, l'incompetenza del giudice adito e l'incostituzionalità della normativa nella parte in cui, ai fini del riparto della pensione di reversibilità, essa fa riferimento alla durata del matrimonio;
sostenne anche che il riparto non doveva essere operato in modo rigorosamente proporzionale alla durata dei matrimoni e senza tenere conto delle condizioni economiche delle parti. Alla prima udienza la ricorrente chiese ed ottenne l'estensione del contraddittorio agli enti erogatori dei trattamenti pensionistici (Empam, Ministero del tesoro, Camera dei deputati). Alla relativa ordinanza seguì un lungo contenzioso che si concluse con la sentenza 8158/1997 emessa da questa Corte. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Milano con sentenza 1° luglio-14 ottobre 1998 attribuì alla SI la quota del 74% delle pensioni e dell'assegno vitalizio di reversibilità erogato alla vedova, rispettivamente, dall'Empam, dal Ministero del tesoro e dalla Camera dei deputati a seguito del decesso, avvenuto il 3 marzo 1994, dell'on. AL AR TT, con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
ordinò agli enti erogatori di dare esecuzione alla statuizione, e condannò la resistente alla restituzione del 74% delle pensioni e dell'assegno vitalizio percepiti dalla notifica del ricorso alla notifica della sentenza agli enti erogatori.
Il Tribunale, affermata la propria competenza, sul criterio della ripartizione ritenne di uniformarsi all'indirizzo stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 159 del 1998. Contro questa sentenza la IN propose appello, riproponendo l'eccezione di incompetenza del Tribunale. Dedusse, inoltre, la irretroattività dell'art. 13 n. 3 l.n. 74 del 1987 e la incostituzionalità della normativa nella interpretazione accolta dal Tribunale;
la infondatezza della domanda della SI relativamente all'assegno vitalizio della Camera dei deputati ed alle pensioni dell'Empam e del Ministero del tesoro;
nonché la erronea determinazione del quantum in misura superiore all'assegno di lire 300.000 mensili corrispostole in vita a titolo di assegno divorzile.
Con sentenza depositata il 13 agosto 1999 la Corte d'appello di Milano rigettò l'impugnazione. Sul criterio di ripartizione ai fini della determinazione della quota nel trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato, la Corte si uniformò alle statuizioni delle Sezioni unite con la sentenza 159/1998 già richiamata. Avverso questa pronuncia, notificata in data 8 novembre 1999, la sig.ra RN INi ha proposto ricorso per cassazione in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso la sig.ra LA SI. La ricorrente ha depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il motivo del ricorso si denunciano la violazione dell'art. 9, terzo comma, e 5 della legge 898/70 e vizi di motivazione. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, interpretando la normativa nel senso stabilito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 159 del 1998, non abbia preso in considerazione, ai fini della ripartizione della pensione tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, criteri diversi dalla durata del rapporto, rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno divorzile;
abbia tenuto in esclusiva considerazione i periodi della durata legale dei matrimoni;
e non abbia, invece, attribuito rilievo ai periodi di effettiva convivenza. E rileva che la mancata considerazione di tali periodi e degli altri criteri indicati dall'art. 5 della l.898/70 ha comportato l'attribuzione al coniuge superstite di una quota pari al 26% del complessivo trattamento di reversibilità, cioè di circa lire 1.200.000, ed all'ex coniuge del 74% cioè di circa lire 3.700.000, pur beneficiando quest'ultimo di un assegno divorzile di sole lire 300.000.
La ricorrente solleva, poi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l.898/70 - nella ipotesi in cui non fosse accolta un'interpretazione della norma diversa da quella censurata e la norma applicata fosse interpretata nel senso che l'unico criterio applicabile per l'attribuzione della quota di reversibilità sia la durata formale del matrimonio - per contrasto con l'art. 3 e 38 della costituzione.
La censura è fondata alla stregua delle seguenti considerazioni. La Corte d'appello ha affermato che nella fattispecie la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei coniugi non poteva non essere data dal rapporto tra la durata legale del suo matrimonio con l'ex coniuge e che la misura era costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali;
rimanendo preclusa l'adozione di qualsiasi altro criterio di valutazione, anche in funzione di correzione del risultato conseguito.
Questi principi sono conformi ai criteri interpretativi enunciati da questa Corte con la sentenza del 12 gennaio 1998, n. 159 a Sezioni unite. Secondo questi criteri, nella ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato non può essere utilizzato un parametro diverso da quello della "durata del rapporto", ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge (sent. 159/98, cit.). Le Sezioni unite hanno fondato l'affermazione del principio sul dato letterale dell'art. 9, comma 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e sul mancato richiamo, nel contesto di quel comma, degli elementi di cui al sesto comma dell'art. 5; dato letterale ribadito dall'esegesi sistematica e coerente con l'interpretazione del quadro normativo;
sicché la durata del matrimonio - intesa come durata legale del matrimonio - risultava l'unico criterio coerente con le caratteristiche ontologiche della nuova disciplina. Sul problema è intervenuta, in sede di verifica della legittimità costituzionale della norma, il giudice delle leggi, che, con sentenza 4 novembre 1999, n. 419, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Secondo la Corte costituzionale, la norma in esame, pur imponendo al giudice di tenere presente l'elemento temporale di durata dei rispettivi matrimoni, non postula che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra gli aventi diritto debba essere effettuata sulla base del criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni, e in rigorosa proporzione coi relativi periodi, escludendo l'adozione di altri elementi di valutazione, anche in funzione di mera emenda o di correzione del risultato conseguito.
Ha rilevato, infatti, che il legislatore ha inteso assicurare all'ex coniuge, cui sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione, qualora esista un coniuge superstite che abbia diritto alla reversibilità. Ha pure osservato che, nella valutazione complessiva del fenomeno, non si può prescindere dal considerare la funzione solidaristica svolta dalla pensione di reversibilità: nei confronti del coniuge superstite, come una sorta di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento già assicurato dal reddito del coniuge deceduto;
nonché nei confronti dell'ex coniuge, cui è riconosciuta la continuità nel sostegno e la conservazione del diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale.
Il Collegio ritiene che ragioni di coerenza sistematica dell'ordinamento impongono di riconsiderare, alla luce dei suesposti rilievi, la soluzione del problema, e di verificare se, come ha suggerito il giudice delle leggi, dal quadro normativo sia possibile ricavare una interpretazione, diversa da quella accolta dalla sentenza già richiamata di questa Corte, conforme ai precetti costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale. Proprio muovendo dal carattere solidaristico della pensione di reversibilità, più volte sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 926 del 1988, n. 495 del 1993, n. 18 del 1998 e n. 70 del 1999) e dal significato che essa assume anche nell'ambito dell'art. 9, comma 3 - come una forma di proiezione, oltre la morte, della funzione di sostentamento assolta in vita dal de cuius, che persegue lo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge - si ritiene di poter pervenire ad un risultato interpretativo in cui si compongono le diverse esigenze espresse dalla legge n. 898 del 1970. L'art. 9, comma 3, della legge n. 898, nel testo vigente, stabilisce: "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni (....)".
La norma prevede, quindi, che nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del matrimonio. Espressione che, già in base al suo valore semantico secondo l'uso linguistico generale, non appare esaustiva, ma prescrive al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dell'ex coniuge, l'elemento temporale;
nel senso che non sarebbe possibile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderale ed anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico;
conclusione, questa, rafforzata dal rilievo che l'espressione tenendo conto risulta utilizzata nel sistema della legge 898, e, in particolare, nell'art. 5, comma sesto, proprio con riferimento a circostanze da sottoporre, come elementi di valutazione, all'apprezzamento del giudice del merito;
e che, quando il legislatore è intervenuto per determinare in modo rigido ed automatico i criteri da seguire per le prestazioni patrimoniali a favore dell'ex coniuge, ha utilizzato un'espressione diversa, come nell'art. 12-bis, che, per la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge e l'ex coniuge, ha indicato il "quaranta per cento della indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".
Nel suo apprezzamento il giudice potrà, dunque, ponderare ulteriori elementi, correlati alla finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzarsi, eventualmente, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale. Se, poi, si considera che lo stesso art. 9 (comma 3) già contiene un richiamo all'assegno di cui all'articolo 5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art. 5 (comma sesto) tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale. Se, infatti, la funzione dell'assegno divorzile è eminentemente assistenziale (Cass. 29 novembre 1990, n. 11490), anche questo profilo - come ha sottolineato la più recente giurisprudenza (Cass.14 marzo 2000, n. 2920; Cass. 14 giugno 2000, n. 8113; Cass.10 gennaio 2001, n. 282 e Cass.2 marzo 2001, n. 3037) - deve essere suscettibile di valutazione in funzione correttiva del criterio, non eludibile, dell'elemento temporale.
L'accoglimento, nei limiti considerati, della censura comporta l'assorbimento della questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata.
La sentenza impugnata deve essere, in conseguenza, cassata in parte qua, con rinvio ad altro giudice, che procederà ad un nuovo accertamento, attenendosi ai suenunciati criteri interpretativi. Il giudice del rinvio vorrà provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 26 settembre 2001 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002