Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1998, n. 1280
CASS
Sentenza 6 aprile 1998

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Nel procedimento camerale per la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, atto che ha natura personalissima che la parte deve presentare direttamente o a mezzo procuratore speciale, legittimata a partecipare è solo la parte che ha proposto la dichiarazione di ricusazione, restandone estranee le altre parti private. (Fattispecie in cui è stato escluso che, oltre all'imputato ricusante, dovessero partecipare all'udienza camerale anche le parti civili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1998, n. 1280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1280
    Data del deposito : 6 aprile 1998

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