Sentenza 6 aprile 1998
Massime • 1
Nel procedimento camerale per la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, atto che ha natura personalissima che la parte deve presentare direttamente o a mezzo procuratore speciale, legittimata a partecipare è solo la parte che ha proposto la dichiarazione di ricusazione, restandone estranee le altre parti private. (Fattispecie in cui è stato escluso che, oltre all'imputato ricusante, dovessero partecipare all'udienza camerale anche le parti civili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1998, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 6.4.1998
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni CASO Consigliere N. 1280
3. Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere N. 43090/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD PO ER in proprio e quale legale rappresentante della "Immobil Nord" s.r.l. avverso l'ordinanza, emessa l'1. 10. 1997, dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, l'impugnata ordinanza e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ilario S. MARTELLA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto del 4.6.1996 RD PO ER, p.c. in proprio e quale I.r. della "Immobil Nord" s.r.l., ricusava il dr. Luigi Pietro CA, membro del Collegio giudicante della IV sez. penale della Corte di appeflo di Nfilano, nell'ambito del proc. pen.
contro
EL VE.
Esponeva il RD che, con riferimento al procedimento penale svoltosi davanti alla prima sezione del Tribunale di Milano di cui all'epoca era presidente il nominato dr. CA (procedimento conclusosi con sentenza del 16.3.1994) - egli, nella qualità dianzi precisata, aveva promosso giudizio civile, nei confronti dello stesso CA. Ciò stante, detto magistrato era da ritenersi potenzialmente debitore di somme rilevanti, da cui conseguiva la situazione di incompatibilità ex art. 37 c.p.p. in relazione all'art. 36 lett. a), d) ed h) c.p.p..
2. In data 12.6.1996 la Corte di appello di Milano dichiarava, de plano, la inammissibilità della proposta ricusazione. Interposto gravame dal RD, la Corte di cassazione, con sentenza del 13.3.1997, annullava con rinvio detta ordinanza, sul presupposto che il giudice a quo non avrebbe potuto decidere de plano, ma nel rispetto della procedura di cui all'art. 127 c.p.p. conformemente al disposto dell'art.. 41, III co. s.c.
3. All'esito del giudizio di rinvio, il giudice del merito rigettava l'istanza evidenziando, in primis, che il dr. CA nel corso della relativa udienza si era astenuto, ma che il Presidente della Corte di appello non aveva accolto tale astensione, per cui, in mancanza di richiamo, da parte dell'art. 37 c.p.p. all'art. 36 lett. h) s.c., la ricusazione, sotto tale profilo, era da ritenersi inammissibile.
Escludeva, poi, il giudice a quo, che l'inizio di una causa civile per responsabilità, faccia automaticamente sorgere inimicizia grave tra il magistrato e la parte che ha intentato l'azione, ove questa non indichi i comportamenti sintomatici di tale inimicizia grave.
Il fatto che a carico del dr. CA fosse stata sporta denuncia penale al Procuratore della Repubblica di Genova molto tempo dopo che si era concluso il processo di appello davanti alla quarta sez penale della Corte di appello di Milano, non legittimava la ammissibilità della proposta ricusazione.
Con specifico riferimento all'ulteriore motivo di cui all'art.36 lett. a) c.p.p., la Corte d'appello rilevava che la posizione del dr. CA, quale debitore nei confronti del RD, era solo nella mente di questi, dal momento che nei procedimenti "de quibus" convenuto è lo Stato, mentre l'azione di rivalsa è puramente eventuale.
Si sottolineava, quindi, che la Corte di appello di Brescia, con decreto 11. 10. 1996, aveva dichiarato inammissibile la domanda che avrebbe dovuto comportare "una eventuale e quanto mai improbabile posizione debitoria del dr. LA.
Si osservava, infine, che la sentenza emessa nel procedimento per il quale era stata proposta la ricusazione, era passata in giudicato il 20.11.1996, talché l'istituto di cui all'art. 37 c.p.p., mai avrebbe potuto travolgere il giudicato stesso.
4. Ricorre per cassazione il RD nelle rispettive qualità indicate in epigrafe e denuncia: ancora una volta la Corte di appello di Milano aveva disapplicato le norme in tema di ricusazione e precisamente il co. III dell'art. 41 c.p.p. che stabilisce espressamente il rinvio all'art. 127 c.p.p., in quanto detto giudice non aveva provveduto a citare tutte le parti del processo a carico di AN VE e precisamente: la immobiliare "Rafia S.r.l" e il "Fallimento Milan Mall n.1 s.p.a.": soggetti entrambi regolarmente costituitisi parti civili, che, come tali, avevano preso parte al giudizio.
Si sottolinea che il citato art. 127 c.p.p. non dispone la citazione solo della parte ricusante, bensì quella di tutte le parti costituite e addirittura di tutte le persone interessate, ancorché non parti formali del processo ("quale, ad esempio, potrebbe essere una parte offesa non costituitasi mai parte civile"). Con riferimento, poi, al merito, si contesta che la pendenza di una causa civile promossa nei confronti di un membro del Collegio da parti (civili) di un processo, non provochi inimicizia con il magistrato. Ciò che conta è che le parti civili possano essersi trovate dinnanzi ad un magistrato non sereno e ciò anche per il giudizio conseguente alla proposta questione di responsabilità civile del magistrato stesso, per cui se parte convenuta è lo Stato, questo, poi, potrà esercitare azione di rivalsa.
Con motivi aggiunti fatti pervenire nella cancelleria di questa Corte il 27.3.1998, si contesta quanto asseverato dal P.M. in requisitoria, secondo cui "non sussisterebbe l'interesse delle ricorrenti alla partecipazione al giudizio sulla ricusazione, in quanto il giudizio che ha visto come protagonista anche il magistrato ricusato si sarebbe concluso con decisione definitiva". In realtà, "il ricorso avverso la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte di appello di Milano su relazione del consigliere ricusato dr. CA Pietro" - si sostiene - "è tuttora pendente presso la seconda sez. penale ed è stato fissato per l'udienza del 25.6.1998".
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero non esiste l'eccepita nullità per inosservanza dell'art. 127 c.p.p., atteso che, nel procedimento camerale in tema di decisione sulla dichiarazione ex art. 41 co III, in combinato disposto col citato art. 127, solo la parte che ha proposto la dichiarazione di ricusazione, atto personalissimo da presentare direttamente o a mezzo di procuratore speciale, entro i termini stabiliti a pena di decadenza, è legittimata a partecipare al conseguente procedimento incidentale, restandone estranee le altre parti private (cfr. Cass.sez. VI 17.3.1997, Ferretti): tant'è che la comunicazione ex art. 41 co IV, non va data a tutte le parti, ma solo al giudice ricusato, al P.M., e alle parti private, cioè imputato e ricusante. Nè si può dire che tutti costoro hanno diritto di impugnazione, poiché questo diritto è dato alle parti cui il provvedimento va "notificato", non "comunicato".
Ciò premesso si osserva ulteriormente, che come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria in atti, non risulta che il dr. CA sia stato (o che lo sia attualmente) debitore del ricusante e che, comunque "manca nella doglianza del RD il necessario interesse ex art. 568, IV co. c.p.p.". Tale interesse sussiste quando dalla riforma o dall'annullamento di una situazione processuale, possa derivare, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di un effetto giuridico che si ritiene pregiudizievole.
Nella fattispecie si ha che il giudizio, che ha visto come protagonista anche il magistrato ricusato, si è concluso (come attestato dalla impugnata ordinanza), con decisione definitiva, per cui l'istituto di cui all'art. 37 c.p.p. in alcun modo potrebbe intaccare l'intervenuto giudicato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo stabilire in L. un milione.
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. un milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 6 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998