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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16327/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 16327/2023, promossa da:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) l'11/06/1982, Controparte_1
2. nato a [...]/SP (Brasile) il 09/03/1984, CP_2
3. nato a [...]/SP (Brasile) il 28/05/1957; CP_1
4. nata a [...]/SP, il Controparte_3
07/08/1956.
Rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone
RICORRENTE/I
contro
Controparte_4
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito dell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti, convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, CP_4
per essere discendenti diretti di nato in Italia a [...] il [...], Persona_1
emigrato in Brasile ove non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, ad eccezione della ricorrente, sig.ra coniuge di Controparte_3 Per_2
– che vanta invece il legittimo diritto di ottenere il riconoscimento della
[...]
cittadinanza italiana iure matrimonii ex art. 10 comma 2 l. 555/1912.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“che in data 15 novembre 1850, in Italia nel Comune di Zocca (Modena), nasceva il sig. , figlio di e , come comprovato dal Persona_1 Persona_3 CP_5
Certificato di Battesimo rilasciato dalla Diocesi di Modena ed autenticato dalla stessa, che si produce (v. all. 2).
2. Il sig. denominato anche Persona_1 Parte_1
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 25 giugno 1877 in Italia nel Comune di Castello di Serravalle (Bologna), il sig. contraeva Persona_1
matrimonio con la sig.ra , come risulta dal Certificato di Matrimonio, che CP_6
si produce (v. all. 4).
4. Dalla loro unione coniugale nasceva a Amparo/SP (Brasile), in data 3 settembre 1892 il sig. come comprovato dal Certificato di Parte_2
Battesimo, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 22 maggio 1925 a Amparo/SP (Brasile), il sig. (denominato Parte_2
anche contraeva matrimonio con la sig.ra , come Parte_3 Persona_4
risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6). Dalla loro unione coniugale nasceva a Amparo/SP (Brasile), in data 17 ottobre 1925 il sig. come comprovato dal Parte_4
Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 7).
7. In data 21 ottobre 1944 a Mogi Mirim/SP (Brasile), il sig. Parte_4
contraeva matrimonio con la sig.ra , come risulta dal Persona_5
Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8).
8. Dalla loro unione coniugale nasceva a Santos/SP (Brasile), in data 28 maggio 1957 il sig. come comprovato dal Certificato di CP_1
Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 9). 9.
In data 5 gennaio 1979 a Mogi Mirim/SP (Brasile), il sig. contraeva CP_1
matrimonio con la sig.ra (che da coniugata passerà a Controparte_3
chiamarsi , come risulta dal Certificato di Controparte_3
Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
10). 10. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Mogi Mirim/SP (Brasile), in data 11 giugno 1982 il sig. , come comprovato dal Controparte_1
Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 11); - a Mogi Mirim/SP (Brasile), in data 9 marzo 1984 il sig. CP_2
come comprovato dal Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 12)”
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risposta (doc. 13-14) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti.
Con decreto del 24 marzo 2025 veniva fissata udienza di comparizione dele parti al 2 dicembre 2025, ove, la parte ricorrente si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il non si è costituito in giudizio, pertanto, è dichiarato contumace. CP_4
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto. 2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve, quindi, riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande dei sig.ri , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_1
l'11/06/1982, nato a [...]/SP (Brasile) il 09/03/1984 e CP_2
nato a [...]/SP (Brasile) il 28/05/1957, devono essere accolte. CP_1
Merita accoglimento anche la domanda relativa alla sig.ra Controparte_3
nata a [...]/SP, il 07/08/1956, moglie di
[...] Persona_6
anch'essa da considerarsi cittadina italiana, sebbene non per discendenza sanguigna, ma per comunicazione (iure matrimonii), avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Ed invero, all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma-, stabiliva che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, ACCERTA la cittadinanza di:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) l'11/06/1982, Controparte_1
2. nato a [...]/SP (Brasile) il 09/03/1984, CP_2
3. nato a [...]/SP (Brasile) il 28/05/1957; CP_1
4. nata a [...]/SP, il Controparte_3
07/08/1956.
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 16327/2023, promossa da:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) l'11/06/1982, Controparte_1
2. nato a [...]/SP (Brasile) il 09/03/1984, CP_2
3. nato a [...]/SP (Brasile) il 28/05/1957; CP_1
4. nata a [...]/SP, il Controparte_3
07/08/1956.
Rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone
RICORRENTE/I
contro
Controparte_4
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito dell'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti, convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, CP_4
per essere discendenti diretti di nato in Italia a [...] il [...], Persona_1
emigrato in Brasile ove non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, ad eccezione della ricorrente, sig.ra coniuge di Controparte_3 Per_2
– che vanta invece il legittimo diritto di ottenere il riconoscimento della
[...]
cittadinanza italiana iure matrimonii ex art. 10 comma 2 l. 555/1912.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“che in data 15 novembre 1850, in Italia nel Comune di Zocca (Modena), nasceva il sig. , figlio di e , come comprovato dal Persona_1 Persona_3 CP_5
Certificato di Battesimo rilasciato dalla Diocesi di Modena ed autenticato dalla stessa, che si produce (v. all. 2).
2. Il sig. denominato anche Persona_1 Parte_1
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 25 giugno 1877 in Italia nel Comune di Castello di Serravalle (Bologna), il sig. contraeva Persona_1
matrimonio con la sig.ra , come risulta dal Certificato di Matrimonio, che CP_6
si produce (v. all. 4).
4. Dalla loro unione coniugale nasceva a Amparo/SP (Brasile), in data 3 settembre 1892 il sig. come comprovato dal Certificato di Parte_2
Battesimo, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 22 maggio 1925 a Amparo/SP (Brasile), il sig. (denominato Parte_2
anche contraeva matrimonio con la sig.ra , come Parte_3 Persona_4
risulta dal Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6). Dalla loro unione coniugale nasceva a Amparo/SP (Brasile), in data 17 ottobre 1925 il sig. come comprovato dal Parte_4
Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 7).
7. In data 21 ottobre 1944 a Mogi Mirim/SP (Brasile), il sig. Parte_4
contraeva matrimonio con la sig.ra , come risulta dal Persona_5
Certificato di Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8).
8. Dalla loro unione coniugale nasceva a Santos/SP (Brasile), in data 28 maggio 1957 il sig. come comprovato dal Certificato di CP_1
Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 9). 9.
In data 5 gennaio 1979 a Mogi Mirim/SP (Brasile), il sig. contraeva CP_1
matrimonio con la sig.ra (che da coniugata passerà a Controparte_3
chiamarsi , come risulta dal Certificato di Controparte_3
Matrimonio, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
10). 10. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: - a Mogi Mirim/SP (Brasile), in data 11 giugno 1982 il sig. , come comprovato dal Controparte_1
Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(v. all. 11); - a Mogi Mirim/SP (Brasile), in data 9 marzo 1984 il sig. CP_2
come comprovato dal Certificato di Nascita, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 12)”
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere risposta (doc. 13-14) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti.
Con decreto del 24 marzo 2025 veniva fissata udienza di comparizione dele parti al 2 dicembre 2025, ove, la parte ricorrente si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il non si è costituito in giudizio, pertanto, è dichiarato contumace. CP_4
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto. 2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib.
Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve, quindi, riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande dei sig.ri , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_1
l'11/06/1982, nato a [...]/SP (Brasile) il 09/03/1984 e CP_2
nato a [...]/SP (Brasile) il 28/05/1957, devono essere accolte. CP_1
Merita accoglimento anche la domanda relativa alla sig.ra Controparte_3
nata a [...]/SP, il 07/08/1956, moglie di
[...] Persona_6
anch'essa da considerarsi cittadina italiana, sebbene non per discendenza sanguigna, ma per comunicazione (iure matrimonii), avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Ed invero, all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma-, stabiliva che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, ACCERTA la cittadinanza di:
1. , nato a [...]/SP (Brasile) l'11/06/1982, Controparte_1
2. nato a [...]/SP (Brasile) il 09/03/1984, CP_2
3. nato a [...]/SP (Brasile) il 28/05/1957; CP_1
4. nata a [...]/SP, il Controparte_3
07/08/1956.
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 04/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore