Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S., dell'obbligo di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2009, n. 45508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45508 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 957
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 28210/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ EG N. IL 23/08/1975;
avverso la sentenza n. 4414/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 02/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15.2.07 il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZZ DI per il reato ascrittogli (L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno in Comune di Rizzonico, era stato rinvenuto dai carabinieri privo della carta precettiva). Il Tribunale anzidetto, qualificato il reato ascritto al ZZ come violazione art. 650 c.p., lo ha dichiarato estinto per intervenuta oblazione.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha impugnato detta sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la quale, con sentenza del 2.12.08, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, ha ritenuto ZZ DI colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, e lo ha condannato alla pena di mesi 3 di arresto, non ritenendo che l'essere stato rinvenuto sprovvisto della carta precettiva costituisse per un sorvegliato speciale violazione dell'art. 650 c.p.. Avverso tale ultima sentenza, ha proposto personalmente ricorso per cassazione ZZ DI, deducendo i seguenti due motivi di ricorso:
1) - violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2: nullità della sentenza siccome basata su prove illegittimamente acquisite: esso ricorrente era stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, per rispondere del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, siccome sprovvisto della carta precettiva nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri e, prima dell'instaurarsi dell'istruttoria dibattimentale, era stato ammesso all'oblazione, dopo che il reato ascrittogli era stato riqualificato come contravvenzione, di cui all'art. 650 c.p.. Non erano state dunque espletate in primo grado le prove da lui chieste;
e la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nel momento in cui aveva riaperto l'istruttoria dibattimentale, avrebbe dovuto espletare anche le prove a discarico da lui chieste, ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. Invece, nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi innanzi alla Corte d'Appello, il proprio teste a discarico, LI IU, in un primo momento ammesso e non potutosi presentare per legittimo impedimento, non era stato più sentito, avendo la Corte ritenuto la testimonianza del medesimo superflua, dopo le deposizioni rese dagli agenti operanti.
Al contrario il teste avrebbe dovuto essere sentito e la revoca dell'ordinanza di ammissione costituiva violazione del proprio diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione;
ed anche l'art. 507 c.p.p. era stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che le prove nuove dovevano essere assunte in ogni caso, ogni qualvolta fossero state necessarie, a prescindere da eventuali decadenze intervenute ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. Da quanto sopra conseguiva la nullità assoluta ed insanabile che travolgeva anche la sentenza di secondo grado;
2) - Violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 133 c.p.: inosservanza delle norme processuali ovvero di altre norme giuridiche di cui occorreva tener conto;
motivazione carente ovvero manifestamente illogica;
travisamento del fatto:
la Corte territoriale aveva commesso un'evidente violazione di legge, in quanto la motivazione era fittizia e contraddittoria, tale da impedire la individuazione delle ragioni della decisione, essendosi essa risolta nell'estrapolazione arbitraria di elementi processuali. L'organo giudicante si era adagiato sulle dichiarazioni rese dagli organi di polizia, senza procedere all'interrogatorio dei testimoni a discarico.
La Suprema Corte aveva poi ritenuto che la mancata esibizione della c.d. "carta di permanenza" non integrava ne' la contravvenzione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, ne' il delitto previsto dal comma successivo e poteva essere al più ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 650 c.p.. L'impugnata senza andava quindi annullata.
1.11 motivo di ricorso sub 1) è infondato.
È vero che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), così come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, prevede fra i motivi di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, limitatamente alle ipotesi previste dall'art. 495 c.p.p., comma 2. Tuttavia la mancata acquisizione di tale tipo di prova in tanto può essere dedotta come vizio di legittimità in quanto si tratti di una prova decisiva, ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa rispetto a quella assunta dal giudice di merito.
La prova non riveste invece tale carattere di decisività quando, con essa, il ricorrente si prefigga solo lo scopo di proporre una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e posti a sostegno della decisione (cfr. Cass. 6^, 11.6.08 n. 37173, rv. 241009). Applicando tali principi giurisprudenziali alla specie in esame, va escluso che possa essere ritenuta prova decisiva quella proposta dal ricorrente, intesa ad ottenere l'escussione, quale teste a discarico, di tale LI IU, atteso che la Corte territoriale risulta avere adeguatamente acquisito la prova del reato commesso dal ricorrente mediante l'escussione degli agenti operanti, i quali avevano appunto confermato che il ricorrente, al momento del controllo da essi effettuato, era privo della carta precettiva.
La decisione adottata dalla Corte territoriale, di non far luogo all'escussione del teste indotto dal ricorrente appare pertanto giuridicamente corretta, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso in esame.
2. È altresì infondato il motivo di ricorso sub 2). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza, a carico del ricorrente, del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, per essere stato egli sorpreso, nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri, privo della c.d. "carta di permanenza", prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, u.c.. La Corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale la carta precettiva, di cui sopra, consegnata al ricorrente all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., dev'essere esibita ad ogni richiesta da parte della p.g., affinché quest'ultima possa verificare - il rispetto, da parte del sorvegliato, delle prescrizioni alle quali il medesimo è tenuto;
pertanto la violazione di tale obbligo, ricompreso fra le prescrizioni impostegli e preordinato a garantire la sicurezza pubblica, integra certamente il reato ascrittogli (cfr., in termini, Cass. 1^, 12.2.08 n. 8771, rv. 239236; Cass. 1^, 17.1.06 n. 5640, rv. 233691).
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009