Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2002, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA E SUPR2 0 0.2 026 IN NOME DEL POPOLO ALIANÓ •0€ A DICASSAZI LA CO Oggetto BEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente R.G.N. 7574/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron.4989 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: EM NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. 50, presso lo studio dell'avvocato POLIZZI ANTONELLI -- - rappresentato e difeso dall'avvocato MOTTA MARCO, BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SO.GE.SI. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 94, rappresentato e difeso dall'avvocato SPAMPINATO LEONARDO c\o DE MARIA SALVATORE, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4439 -1- nonchè
contro
MONTEPASCHI SERIT SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA F. CORNARO 20, presso lo studio GRIMALDI BRUNO C\O GRECO BENEDETTO, che dell'avvocato lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente la sentenza n. 249/98 del Tribunale di avverso NICOSIA, depositata il 27/11/98 R.G.N. 151/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato GRIMALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità e comunque rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Nicosia del 10/2/94 MI Angela conveniva in giudizio la Montepaschi SE.RI.T. Spa e la SO.GESI. Spa per il riconoscimento del grado di funzionario e quindi per la condanna al pagamento delle differenze retributive a lei spettanti con decorrenza dal 28/9/85; precisava di avere esercitato fin dal 1/1/58 le funzioni di collettore alle dipendenze dell'esattore privato di ON e di essere poi passata, dapprima alle dipendenze della SO.GE.SI dal 1/1/85, ottenendo dal 28/6/85 la nomina a collettore con abilitazione a "rappresentare la stessa in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, nonché presso gli Enti interessati a norma di legge” e poi alle dipendenze della Montepaschi SE.RI.T. in data 1/1//91, rimanendo in servizio fino al 31/1/92. La SO.GE.SI. contrastava la domanda e ne chiedeva il rigetto, perché ai sensi del contratto collettivo del 26/7/85 la qualifica di funzionario spettava solo al collettore preposto alla direzione di una o più esattorie con almeno 8 dipendenti, cosa che non si verificava nella specie, mentre la Montepaschi SE.RI.T. contestava la propria legittimazione passiva, perché l'attrice aveva lavorato alle sue dipendenze come "capo - ufficio" e non in qualità di “collettore”, la cui nomina era stata revocata fin dal 15/3/90. Il Pretore rigettava la domanda ed il Tribunale di Nicosia, investito in grado di appello ad istanza della MI, confermava la decisione. Precisava il giudice del riesame che preliminare era l'esame della disciplina collettiva nazionale ed aziendale;
il CCNL applicabile nell's specie prevedeva all'art. 3 che erano funzionari quei “lavoratori preposti a particolari importanti servizi esattoriali e coloro che hanno ..la facoltà di impegnarlo per i singoli rami dell'azienda nei confronti dei terzi"; la disposizione era generica e quindi in concreto inapplicabile senza ulteriori specificazioni, che le stesse parti rimandavano alla contrattazione integrativa aziendale. L'accordo integrativo aziendale per le esattorie gestite dalla SO.GE.SI prevedeva l'inquadramento nella categoria dei "funzionari” solo per alcune classi di dipendenti della società ed in particolare, per quel che riguarda i collettori, solo di quelli "preposti alla direzione di una o più esattorie, cui siano complessivamente addetti almeno otto dipendenti con diritto all'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali". La norma applicabile era quindi chiara ed inequivoca, mentre in punto di fatto, da un lato, era provato documentalmente che la esattoria di ON aveva sempre avuto meno di otto dipendenti e, dall'altro, l'attrice non aveva fornito prova del contrario, con la conseguenza che doveva escludersi che la stessa avesse diritto al preteso inquadramento come funzionario in base alle norme collettive. Né tale diritto poteva derivare dal fatto che la MI avesse esercitato le mansioni di “collettore con rappresentanza", come da lei dedotto, e quindi con “facoltà di impegnare l'esattore nei confronti dei terzi", per due ordini di considerazioni: a) la documentazione prodotta si esauriva in una serie di missive e di atti (esaminati in dettaglio) che nel loro complesso potevano valutarsi “come espressione di un generico potere della lavoratrice di gestire i rapporti con i terzi, ma 2 non valgono ad integrare quella facoltà di impegnarlo nei confronti dei terzi che è richiesta dal contratto collettivo per l'attribuzione della qualifica di funzionario" e quindi di manifestare la volontà dell'Ente, con imputazione allo stesso degli atti posti in essere (come stipulare contratti ed assumere iniziative giudiziali con relativa rappresentanza processuale). b) L'art. 130 del DPR n. 858 del 1963, relativo al personale delle esattorie stabiliva che "il collettore rappresenta l'esattore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria ... Nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente"; ogni collettore quindi aveva normativamente un potere di rappresentanza, ma la qualifica di funzionario non veniva riconosciuta a tutti i collettori e quindi si doveva concludere che per l'attribuzione di tale qualifica era necessaria l'attribuzione in capo al singolo dipendente di un "complesso di poteri e facoltà più ampi ed ulteriori rispetto a quelli generici di rappresentanza, propri di ogni collettore”; poteri aggiuntivi che l'attrice non aveva provato. Né poteva essere accolta la tesi dell'attrice, secondo cui il grado di funzionario doveva esserle riconosciuto per avere svolto “importanti servizi esattoriali" secondo la dizione dell'art. 3 del CCNL, perché in ogni caso sussisteva il limite rappresentato dal numero minimo di otto addetti all'esattoria, posto dal contratto integrativo aziendale. In nessun caso quindi poteva essere riconosciuto il diritto della MI alla qualifica di funzionario. 3 Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la MI, fondato su tre motivi, illustrati da memoria. Resistono la SO.GE.SI e la Montepaschi SERIT con controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione degli artt. 1362 - 1371 c.c. in relazione a norma contrattuale ed agli art. 130 e 131 DPR n. 858/63, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la ricorrente che nel rapportare il caso concreto alle norme convenzionali, nazionali e aziendali, il Tribunale è incorso in una palese violazione dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e 1363 c.c., oltre che in vizi della motivazione, perché, in virtù del potere di rappresentanza attribuito dalla legge al collettore, la responsabilità per gli atti dallo stesso compiuti nell'esercizio delle funzioni inerenti il servizio di riscossione ricade sul concessionario;
l'attribuzione delle funzioni è conferita al collettore mediante il rilascio, da parte del concessionario, di patente, resa esecutiva dalla direzione regionale delle entrate competente per territorio. L'art. 3 del CCNL del 1983 prevede l'inquadramento come funzionario del dipendente che abbia potere rappresentativo “nei confronti di terzi per i singoli rami dell'azienda". Questa norma, che non menziona espressamente il collettore, ma per la stessa ragione non lo esclude, se da una parte non consente di affermare che il possesso della patente di collettore determina automaticamente il diritto al grado di funzionario, dall'altra però porta alla conclusione che il collettore con rappresentanza e con possibilità di impegnare l'esattore nei confronti di terzi ha diritto al riconoscimento del grado di funzionario, in considerazione dei poteri conferitigli dalla legge e dell'esercizio di "plurime, concrete e continuative attività" dallo stesso espletate, la cui valutazione è rimessa al giudice merito. Nella specie, il Tribunale ha affermato che per l'attribuzione della “qualifica occorre in capo al dipendente la sussistenza di un complesso di poteri e facoltà più ampi ed ulteriori che valgano anche ad impegnare (e non sono a rappresentare) l'esattore nei confronti di terzi", e quindi ha ritenuto irrilevante la documentazione prodotta, trascurando le posizioni articolate, che peraltro non erano state contestate dall'altra parte;
la ricorrente curava tutti i servizi inerenti i rapporti con l'Amministrazione centrale, le altre esattorie ed i contribuenti (discrimina ruoli, notifiche, deleghe, fissazione vendite, concessioni di dilazioni e tutti i rapporti con gli enti pubblici) e controllava e coordinava il lavoro del personale dipendente;
tutto il lavoro da lei espletato comportava concreto esercizio di attività con effettiva rappresentanza dell'esattore, implicante impegno nei confronti di terzi, meritevole di inquadramento nel grado di funzionario. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli artt. 1362 - 1371 c.c., 115 e 116 CPC, nonché illogica ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che, sotto altro profilo, il Tribunale ha violato le suddette norme per avere ritenuto comunque insuperabile il limite delle otto unità di addetti 5 all'esattoria posto dalla contrattazione aziendale ai fini del riconoscimento della qualifica di funzionario. Questa contrattazione prevede l'attribuzione della qualifica di capo ufficio al collettore preposto alla direzione di una 0 più esattorie cui siano complessivamente addetti da 3 a 7 dipendenti;
l'esame di questa sola norma ha portato il Tribunale a rigettare la domanda;
la disposizione però va essere posta in relazione alla norma del CCNL secondo cui hanno diritto all'inserimento nel grado di funzionario “i lavoratori preposti a particolari importanti servizi esattoriali", perché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, quando una specifica posizione di lavoro non trova un inquadramento tipico nella classificazione della contrattazione collettiva si deve procedere alla interpretazione complessiva delle clausole per individuare la qualifica in cui inquadrare le mansioni di fatto svolte. La ricorrente fin dal 1985 ha espletato tutti i servizi esattoriali e non solo quelli più importanti, coordinato e controllato il lavoro dei dipendenti anche se in misura inferiore ad otto unità ed esercitato l'attività in data anteriore al 1990 (prima cioè dell'entrata in vigore del DPR n. 43 del 1988 istitutiva del concessionario unico per tutta la provincia) quando i compiti del collettore erano più ampi di quelli di un addetto allo sportello esattoriale, e quindi assimilabili a quelli del funzionario. Lamentando, col terzo motivo, violazione degli art. 38 L. R. n. 35 del 1990, 122 e 24, comma 3°, DPR n. 43/88 e 112 CPC (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere applicabili al commissario governativo Montepaschi SERIT 6 Spa le norme stabilite per il concessionario e quindi condannare entrambe la società al pagamento degli emolumenti richiesti, oltre rivalutazione ed interessi. Il ricorso è infondato. I primi due motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi. In proposito si osserva che questa Corte è stata già investita per un caso analogo, nel quale il giudice di merito ha rigettato la domanda proposta dal lavoratore sulla base dell'art. 3 del CCNL 13/10/83, che delinea genericamente i requisiti delle singole qualifiche e prevede la qualifica di funzionario in caso di preposizione a particolari importanti servizi esattoriali, nonché del contratto integrativo aziendale, cui è demandata la funzione di specificare i requisiti relativi alle varie qualifiche e che attribuisce rilevanza, per la qualifica di funzionario, alla preposizione ad una o più esattorie solo nel caso in cui alle stesse sia addetto un organico complessivo di almeno otto dipendenti. Nel confermare quella sentenza La Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "in applicazione dei principi circa l'inquadramento professionale dei lavoratori nei rapporti privatistici di lavoro subordinato, ai fini del riconoscimento della qualifica di funzionario ad un dipendente di azienda esattoriale è rilevante non già il possesso della patente di collettore, secondo la previsione dell'art. 130 del DPR n. 858 del 1963, con il correlativo potere di rappresentare l'esattore nei rapporti con gli enti interessati, ma l'integrazione dei requisiti previsti dalla 7 contrattazione collettiva del settore (Cass. n. 9979 del 28/7/2000). La parte peraltro, sviluppando le sue tesi difensive, incorre in palesi contraddizioni laddove, pur riconoscendo che non ha mai diretto una esattoria con otto dipendenti e che la qualifica di funzionario non spetta a tutti i collettori (in quanto la contrattazione collettiva riconosce la qualifica di capo ufficio al collettore che dirige esattorie cui siano addetti da tre a sette dipendenti e la qualifica di funzionario al collettore addetto ad esattoria con otto dipendenti) propone una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva, giustificata dal fatto che la sua specifica posizione di lavoro non troverebbe inquadramento nella classificazione prevista dai contratti. L'inquadramento tipico in realtà esiste e non è contestato e la ricorrente non indica gli errori logici in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'interpretare le norme convenzionali, quella generale della contrattazione nazionale e quella specifica del contratto integrativo aziendale;
anzi tentando di spiegare, sulla base dei principi generali fissati alla prima, la portata di questa seconda norma finisce per darne un lettura che viola la norma specifica e quindi per riconoscere la qualifica di funzionario al collettore che esercita i normali poteri di rappresentanza attribuitigli dalla legge e che dirige una esattoria cui siano addetti meno di otto dipendenti. Le prime due censure sono quindi infondate, mentre la terza è assorbita ed il ricorso va rigettato. Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE 8 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida pari a € 1549, 37 in £40 660 par € 21,00ltre a £ 3.000.000/per onorario in favore di ciascuna delle due società resistenti. Roma 16 novembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Au zuk rora Hallie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIERE r O N o S c . T O . R M A ' L S 3 E L 7 E P - S D 8 I - I A 1 N T S 1 G S N O O E E S P A I G M D I A G E A O L D O T T R E I T A T R S L I I N L G E D E E S R E D O ...