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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1972/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11036/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio A Cremano - Piazza Carlo Di Borbone 10 80046 San Giorgio A Cremano NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029091501000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.6.2025 l'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250029091501000 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2018, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di San Giorgio a Cremano e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 325,00 per omesse versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica degli atti prodromici e, via subordinata, per la carenza di legittimazione avendo alienato l'immobile di cui all'imposta, e in via gadata, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 18.6.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'odierno oppoisto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 8.7.2025, il Comune di S.Giorgio a Cremano, nel costituirsi anch'esso in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato il prodromico avviso di accertamento che, in assenza di impugnazione, risultava essere divenuto definitivo, pertanto chiedeva confermarsi l'attività di recupero del credito vantato con il conseguente rigetto del gravame.
Con memoria del 11.9.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava le costituzioni di parti resistenti e la documentazione ex adverso versata agli atti di causa.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento alla quale viene contestata l'omissione della notifica del prodromico avviso di accertamento ad essa sotteso ed inoltre l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il resistente Comune ha documentato in atti, come sostenuto, di aver notificato l'avviso di accertamento sotteso all'odierno provvedimento opposto, riferito alla contestata annualità 2018, mediante invio di raccomandata postale ordinaria A.R., che riproduce sulla ricevuta di spedizione il numero della raccomandata riferito al numero apposto sull'atto emesso.
Il referto evidenzia che l'atto spedito è stato inviato al destinatario e che per esso si è compiuta la giacenza presso l'ufficio postale.
Tuttavia, nella fattispecie non si riscontra la prova del rilasciato avviso di giacenza annotato sulla busta del plico postale del provvedimento come assicura l'art.40 c.4 del DPR n.655 del 29.5.1982, per la qual cosa non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio, atteso che la specificità della notifica diretta postale, da parte dell'Ufficio che ha inviato l'atto, va ispirata ai principi dell'art. 14 della Legge 890/1982 ed ai principi della tutela della conoscibilità dell'atto a notificarsi.
Ne consegue che al sotteso atto, non ritualmente notificato, discende doversi annullare anche l'atto opposto.
Motivi di opportunità, dettati dalla controvertibilità della vicenda in materia di notificazione, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 14.1.2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11036/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Giorgio A Cremano - Piazza Carlo Di Borbone 10 80046 San Giorgio A Cremano NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250029091501000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.6.2025 l'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250029091501000 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2018, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di San Giorgio a Cremano e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 325,00 per omesse versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica degli atti prodromici e, via subordinata, per la carenza di legittimazione avendo alienato l'immobile di cui all'imposta, e in via gadata, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 18.6.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'odierno oppoisto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 8.7.2025, il Comune di S.Giorgio a Cremano, nel costituirsi anch'esso in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato il prodromico avviso di accertamento che, in assenza di impugnazione, risultava essere divenuto definitivo, pertanto chiedeva confermarsi l'attività di recupero del credito vantato con il conseguente rigetto del gravame.
Con memoria del 11.9.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava le costituzioni di parti resistenti e la documentazione ex adverso versata agli atti di causa.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche eventualmente facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento alla quale viene contestata l'omissione della notifica del prodromico avviso di accertamento ad essa sotteso ed inoltre l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il resistente Comune ha documentato in atti, come sostenuto, di aver notificato l'avviso di accertamento sotteso all'odierno provvedimento opposto, riferito alla contestata annualità 2018, mediante invio di raccomandata postale ordinaria A.R., che riproduce sulla ricevuta di spedizione il numero della raccomandata riferito al numero apposto sull'atto emesso.
Il referto evidenzia che l'atto spedito è stato inviato al destinatario e che per esso si è compiuta la giacenza presso l'ufficio postale.
Tuttavia, nella fattispecie non si riscontra la prova del rilasciato avviso di giacenza annotato sulla busta del plico postale del provvedimento come assicura l'art.40 c.4 del DPR n.655 del 29.5.1982, per la qual cosa non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio, atteso che la specificità della notifica diretta postale, da parte dell'Ufficio che ha inviato l'atto, va ispirata ai principi dell'art. 14 della Legge 890/1982 ed ai principi della tutela della conoscibilità dell'atto a notificarsi.
Ne consegue che al sotteso atto, non ritualmente notificato, discende doversi annullare anche l'atto opposto.
Motivi di opportunità, dettati dalla controvertibilità della vicenda in materia di notificazione, consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Napoli 14.1.2026