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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3375/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO EMILIO Parte_1
IMBRIANI 33 80132 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. LONGOBARDI
GI e dell'avv. Giuliano Ferraro, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso VIA F. FLORA 76 BENEVENTO,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2025 la parte ricorrente ha esposto: di aver svolto, per oltre quarant'anni, in maniera pressoché continuativa, l'attività lavorativa di autotrasportatore di autotreni (motrice + rimorchio), alle dipendenze di diverse società, tra cui: (dal 01.02.1982 al 30.09.1982), Controparte_2
1 (dal 01.02.1985 al 14.10.1986), (dal Controparte_3 Controparte_4
01.08.1987 al 31.10.1987), (dal 01.07.1988 al 13.09.1989), CP_5 [...]
(dal 01.09.1989 al 31.08.1995), CP_6 Controparte_7
(dal 01.03.1996 al 02.03.2020) e, da ultimo, (dal Controparte_8
06.03.2020 ad aprile 2024) (doc.
1 - Relazione Medico-Legale); che nello svolgimento delle sue mansioni, è stato costantemente esposto a specifici fattori di rischio professionali, quali movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero, come peraltro attestato dal giudizio di idoneità del medico competente (doc. 1); che a causa della prolungata esposizione a detti rischi, il sig. ha Pt_1
sviluppato una grave patologia al rachide. che in data 17.04.2024, pertanto, inoltrava denuncia di malattia professionale all (doc.
2 - Denuncia M.P.); CP_1 che con provvedimento del 21.06.2024, l archiviava la pratica, CP_1
comunicando che: "la documentazione acquisita e' insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. la pratica pertanto viene archiviata" (doc.
3 - Prospetto liquidazione del 21.06.2024); CP_1
che avverso tale provvedimento, presentava formale opposizione, chiedendo di essere sottoposto a visita collegiale al fine di veder accertato il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta e di ottenere il giusto indennizzo (doc.
4); che all'esito della visita collegiale, l respingeva nuovamente la richiesta, CP_1 negando il riconoscimento della malattia professionale (doc.
5 - Provvedimento di reiezione); che la patologia da cui è affetto il ricorrente, come diagnosticato nella relazione medico-legale di parte redatta dal Dott. , consiste in "Discopatia Persona_1
e degenerazione artrosica del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori", supportata da esame TC del 09.04.2024 che evidenzia
2 "spondilolistesi di II grado della L4 sulla L5", "ernia discale posteriore" e
"marcata degenerazione artrosica somatica ed interapofisaria" (doc. 1); che il consulente di parte ha ritenuto che tale quadro patologico sia causalmente o, quantomeno, concausalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta e ha quantificato il danno biologico permanente in una misura non inferiore al 15%
(quindici percento) (doc. 1).
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “A. CP_1
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per la malattia professionale derivante dall'attività lavorativa svolta, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 15% (quindici percento), o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria; B. per l'effetto, condannare l , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.04.2024) e/o da diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sino al soddisfo. C. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituito l' , contestando l'asserita esposizione a rischio CP_1
(in quanto, nulla viene dedotto o chiesto di provare al riguardo), evidenziando la natura multifattoriale della patologia denunciata e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò posto, in via generale si osserva che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre CP_1 qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino causalmente
3 collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L,
Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell assicuratore, che nel CP_1
caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del
25/09/2004).
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia
(purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità
4 della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell , CP_1
quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del
21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere
5 astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del
26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del
21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un.,
17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un.,
23 gennaio 2002 n. 761).
Nella fattispecie, il ricorso si presenta del tutto carente per quanto riguarda il rispetto di tali oneri.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha nemmeno precisato – in violazione dell'art. 414, co. 1, nn.
3-4 c.p.c. – quale sia la patologia denunciata, asseritamente contratta a causa e nell'espletamento dell'attività di autista, né se si tratti di malattia inclusa nelle tabelle.
Dalla documentazione versata in atti risulta soltanto una ctp e la certificazione esibita in fase amministrativa, rispetto alla quale l ha evidenziato che la CP_1 domanda è stata rigettata in quanto il ricorrente “……Esibisce visite di idoneità del 29/7/2013, 29/11/2018, 10/9/2022, da cui si rileva sempre giudizio di idoneità. (si inviano a scansione dall'infermiere).
Riferisce di aver guidato camion e autotreni su strada.
6 riferita dolente la digitopressione delle apofisi spinose del tratto CP_9 lombare. Lieve contrattura antalgica dei muscoli delle docce paravertebrali.
Algia ai massimi gradi dei movimenti del tronco. Lasegue positivo a sinistra ai massimi gradi. Mingazzini negativo. Deambulazione armonica.
Agli atti non è presente documentazione tecnica che consenta di definire quali- quantitativamente il rischio specifico professionale. Inoltre, l'esame TC lombo- sacrale del 09/04/2024 evidenzia una spondilolistesi di II grado della L4 sulla L5 con slittamento anteriore della L4, con associato slargamento paradosso del canale osseo in un quadro di marcata degenerazione artrosica che denota per un quadro di tipo degenerativo eredo-costituzionale.”
Inoltre, gli accertamenti strumentali indicano un'insorgenza di sicuro non precoce di una patologia non marcata (modeste manifestazioni artrosiche), di sicuro compatibile con l'età del ricorrente. I primi esami sono stati effettuati nel
2024.
In ricorso la parte non ha specificamente allegato, né dimostrato, né dedotto alcunchè in ordine agli orari di lavoro, al contenuto delle specifiche mansioni disimpegnate, alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, ai mezzi e gli strumenti impiegati.
Si è infatti limitato a dedurre di aver svolto, alle dipendenze di varie ditte, mansioni di autotrasportatore.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, essendo agli atti, solo documentazione relativa al procedimento amministrativo e un referto, non viene allegato nemmeno un estratto contributivo
– impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, ovvero l'adibizione alle lavorazioni tabellate o comunque la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e le mansioni espletate.
7 Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dal ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3375/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO EMILIO Parte_1
IMBRIANI 33 80132 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. LONGOBARDI
GI e dell'avv. Giuliano Ferraro, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso VIA F. FLORA 76 BENEVENTO,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2025 la parte ricorrente ha esposto: di aver svolto, per oltre quarant'anni, in maniera pressoché continuativa, l'attività lavorativa di autotrasportatore di autotreni (motrice + rimorchio), alle dipendenze di diverse società, tra cui: (dal 01.02.1982 al 30.09.1982), Controparte_2
1 (dal 01.02.1985 al 14.10.1986), (dal Controparte_3 Controparte_4
01.08.1987 al 31.10.1987), (dal 01.07.1988 al 13.09.1989), CP_5 [...]
(dal 01.09.1989 al 31.08.1995), CP_6 Controparte_7
(dal 01.03.1996 al 02.03.2020) e, da ultimo, (dal Controparte_8
06.03.2020 ad aprile 2024) (doc.
1 - Relazione Medico-Legale); che nello svolgimento delle sue mansioni, è stato costantemente esposto a specifici fattori di rischio professionali, quali movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero, come peraltro attestato dal giudizio di idoneità del medico competente (doc. 1); che a causa della prolungata esposizione a detti rischi, il sig. ha Pt_1
sviluppato una grave patologia al rachide. che in data 17.04.2024, pertanto, inoltrava denuncia di malattia professionale all (doc.
2 - Denuncia M.P.); CP_1 che con provvedimento del 21.06.2024, l archiviava la pratica, CP_1
comunicando che: "la documentazione acquisita e' insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. la pratica pertanto viene archiviata" (doc.
3 - Prospetto liquidazione del 21.06.2024); CP_1
che avverso tale provvedimento, presentava formale opposizione, chiedendo di essere sottoposto a visita collegiale al fine di veder accertato il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta e di ottenere il giusto indennizzo (doc.
4); che all'esito della visita collegiale, l respingeva nuovamente la richiesta, CP_1 negando il riconoscimento della malattia professionale (doc.
5 - Provvedimento di reiezione); che la patologia da cui è affetto il ricorrente, come diagnosticato nella relazione medico-legale di parte redatta dal Dott. , consiste in "Discopatia Persona_1
e degenerazione artrosica del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori", supportata da esame TC del 09.04.2024 che evidenzia
2 "spondilolistesi di II grado della L4 sulla L5", "ernia discale posteriore" e
"marcata degenerazione artrosica somatica ed interapofisaria" (doc. 1); che il consulente di parte ha ritenuto che tale quadro patologico sia causalmente o, quantomeno, concausalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta e ha quantificato il danno biologico permanente in una misura non inferiore al 15%
(quindici percento) (doc. 1).
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “A. CP_1
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per la malattia professionale derivante dall'attività lavorativa svolta, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 15% (quindici percento), o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria; B. per l'effetto, condannare l , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente del corrispondente indennizzo in capitale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.04.2024) e/o da diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sino al soddisfo. C. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituito l' , contestando l'asserita esposizione a rischio CP_1
(in quanto, nulla viene dedotto o chiesto di provare al riguardo), evidenziando la natura multifattoriale della patologia denunciata e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò posto, in via generale si osserva che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre CP_1 qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino causalmente
3 collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L,
Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell assicuratore, che nel CP_1
caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del
25/09/2004).
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia
(purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità
4 della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell , CP_1
quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del
21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere
5 astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del
26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del
21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un.,
17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un.,
23 gennaio 2002 n. 761).
Nella fattispecie, il ricorso si presenta del tutto carente per quanto riguarda il rispetto di tali oneri.
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, non ha nemmeno precisato – in violazione dell'art. 414, co. 1, nn.
3-4 c.p.c. – quale sia la patologia denunciata, asseritamente contratta a causa e nell'espletamento dell'attività di autista, né se si tratti di malattia inclusa nelle tabelle.
Dalla documentazione versata in atti risulta soltanto una ctp e la certificazione esibita in fase amministrativa, rispetto alla quale l ha evidenziato che la CP_1 domanda è stata rigettata in quanto il ricorrente “……Esibisce visite di idoneità del 29/7/2013, 29/11/2018, 10/9/2022, da cui si rileva sempre giudizio di idoneità. (si inviano a scansione dall'infermiere).
Riferisce di aver guidato camion e autotreni su strada.
6 riferita dolente la digitopressione delle apofisi spinose del tratto CP_9 lombare. Lieve contrattura antalgica dei muscoli delle docce paravertebrali.
Algia ai massimi gradi dei movimenti del tronco. Lasegue positivo a sinistra ai massimi gradi. Mingazzini negativo. Deambulazione armonica.
Agli atti non è presente documentazione tecnica che consenta di definire quali- quantitativamente il rischio specifico professionale. Inoltre, l'esame TC lombo- sacrale del 09/04/2024 evidenzia una spondilolistesi di II grado della L4 sulla L5 con slittamento anteriore della L4, con associato slargamento paradosso del canale osseo in un quadro di marcata degenerazione artrosica che denota per un quadro di tipo degenerativo eredo-costituzionale.”
Inoltre, gli accertamenti strumentali indicano un'insorgenza di sicuro non precoce di una patologia non marcata (modeste manifestazioni artrosiche), di sicuro compatibile con l'età del ricorrente. I primi esami sono stati effettuati nel
2024.
In ricorso la parte non ha specificamente allegato, né dimostrato, né dedotto alcunchè in ordine agli orari di lavoro, al contenuto delle specifiche mansioni disimpegnate, alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, ai mezzi e gli strumenti impiegati.
Si è infatti limitato a dedurre di aver svolto, alle dipendenze di varie ditte, mansioni di autotrasportatore.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, essendo agli atti, solo documentazione relativa al procedimento amministrativo e un referto, non viene allegato nemmeno un estratto contributivo
– impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, ovvero l'adibizione alle lavorazioni tabellate o comunque la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e le mansioni espletate.
7 Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dal ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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