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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 11787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11787 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI DA nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con rito cartolare ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Chieti, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da DD UB avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Chieti aveva disposto il sequestro di un immobile già di proprietà del defunto UI NC ed occupato dalla ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputata con unico motivo in cui si deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo. Da un lato si denuncia l'insussistenza del fumus boni iuris poiché gli elementi indicati dal Tribunale a tal fine non sono conclusivi (la perizia del p.m. sulla firma apposta dal defunto sul titolo apparentemente legittimante l'occupazione dell'immobile da parte della ricorrente è smentita da altro elaborato di segno opposto;
l'analisi delle celle telefoniche ai fini della localizzazione non fornisce una risposta definitiva sulla collocazione della donna al momento della sottoscrizione del contratto); dall'altro si contesta il periculum in mora giacché al di là di formule tautologiche ('il danno è in re Osa') non viene indicato un danno specifico che la permanenza della ricorrente nell'immobile potrebbe causare. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11787 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/02/2024 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'unico motivo di ricorso vengono evidenziati diversi profili di doglianza nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Chieti che, rigettando l'istanza di riesame formulata dalla ricorrente, ha confermato il decreto di sequestro dell'immobile dalla stessa occupato. 2. Va subito sgombrato il campo da ogni critica attinente all'apparato motivazionale ("vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo", si legge nella rubrica del motivo), per una delle infrazioni elencate nell'art.606 lett. e) c.p.p. essendo dirimente sul punto l'argomento per cui avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso. 3. Nemmeno si può prospettare la violazione di legge sotto l'aspetto della mancanza del fumus boni iuris ovvero del periculum in mora, data la piena adeguatezza e correttezza motivazionale in relazione ad entrambi i menzionati profili. La Corte ritiene che l'accertamento del fumus boni iuris sia ineccepibilmente fondato, tra l'altro, sulle conclusioni del consulente di parte e sulle risultanze delle analisi del traffico telefonico generato dal terminale dell'imputata (che ne esclude la presenza nel luogo e nel momento in cui il contratto contestato risulterebbe essere stato sottoscritto). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare, va evidenziato che il ricorso non fornisce alcuna risposta -ed è pertanto generico-, rifugiandosi in una formula evasiva che non affronta il tema centrale: come potesse l'imputata aver apposto la firma, se non era nel posto in cui venne concluso il contratto. Anche in relazione al periculum in mora, limitandosi a criticare la formula utilizzata dal Tribunale del riesame (secondo la quale il periculum, nella data condizione, sarebbe in re ipsa), la ricorrente trascura di considerare che già il giudice per le indagini preliminare aveva fornito la corretta giustificazione sul punto. Dopo aver chiarito la natura 'impeditiva' del sequestro preventivo (diretto ad impedire il protrarsi dell'attività delittuosa, piuttosto che alla confisca), il primo giudice ha indicato il periculum nel perdurante possesso del bene da parte dell'indagata, causa dell'aggravamento delle conseguenze del reato per l'ostacolo alle attività 2 della curatela ed al compimento della successione ereditaria. In sostanza, anche a prescindere dalla sottrazione di mobili, pure oggetto della denuncia all'origine del procedimento penale a carico della UB, la sottrazione della disponibilità del cespite immobiliare a coloro ai quali esso spetta, per la gestione dell'eredità giacente o quali eredi del defunto UI AN, costituisce ragione sufficiente a soddisfare il requisito cautelare richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. L'occupazione dell'immobile infatti ostacola la procedura precludendo la 'messa a reddito' del bene da parte della curatela o degli eredi o, in alternativa, l'utilizzazione diretta dello stesso, con corrispondente pregiudizio economico. Lungi dall'essere una formula vuota poiché eccessivamente sintetica o oscura, l'espressione utilizzata dal tribunale del riesame esprime l'evidenza del danno che una occupazione abusiva inevitabilmente arreca a chi abbia legittime aspettative alla fruizione di un bene. 4. Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso nonché la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Consi liere relatpre Il President
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con rito cartolare ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Chieti, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da DD UB avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Chieti aveva disposto il sequestro di un immobile già di proprietà del defunto UI NC ed occupato dalla ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputata con unico motivo in cui si deduce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo. Da un lato si denuncia l'insussistenza del fumus boni iuris poiché gli elementi indicati dal Tribunale a tal fine non sono conclusivi (la perizia del p.m. sulla firma apposta dal defunto sul titolo apparentemente legittimante l'occupazione dell'immobile da parte della ricorrente è smentita da altro elaborato di segno opposto;
l'analisi delle celle telefoniche ai fini della localizzazione non fornisce una risposta definitiva sulla collocazione della donna al momento della sottoscrizione del contratto); dall'altro si contesta il periculum in mora giacché al di là di formule tautologiche ('il danno è in re Osa') non viene indicato un danno specifico che la permanenza della ricorrente nell'immobile potrebbe causare. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11787 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/02/2024 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'unico motivo di ricorso vengono evidenziati diversi profili di doglianza nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Chieti che, rigettando l'istanza di riesame formulata dalla ricorrente, ha confermato il decreto di sequestro dell'immobile dalla stessa occupato. 2. Va subito sgombrato il campo da ogni critica attinente all'apparato motivazionale ("vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo", si legge nella rubrica del motivo), per una delle infrazioni elencate nell'art.606 lett. e) c.p.p. essendo dirimente sul punto l'argomento per cui avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso. 3. Nemmeno si può prospettare la violazione di legge sotto l'aspetto della mancanza del fumus boni iuris ovvero del periculum in mora, data la piena adeguatezza e correttezza motivazionale in relazione ad entrambi i menzionati profili. La Corte ritiene che l'accertamento del fumus boni iuris sia ineccepibilmente fondato, tra l'altro, sulle conclusioni del consulente di parte e sulle risultanze delle analisi del traffico telefonico generato dal terminale dell'imputata (che ne esclude la presenza nel luogo e nel momento in cui il contratto contestato risulterebbe essere stato sottoscritto). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare, va evidenziato che il ricorso non fornisce alcuna risposta -ed è pertanto generico-, rifugiandosi in una formula evasiva che non affronta il tema centrale: come potesse l'imputata aver apposto la firma, se non era nel posto in cui venne concluso il contratto. Anche in relazione al periculum in mora, limitandosi a criticare la formula utilizzata dal Tribunale del riesame (secondo la quale il periculum, nella data condizione, sarebbe in re ipsa), la ricorrente trascura di considerare che già il giudice per le indagini preliminare aveva fornito la corretta giustificazione sul punto. Dopo aver chiarito la natura 'impeditiva' del sequestro preventivo (diretto ad impedire il protrarsi dell'attività delittuosa, piuttosto che alla confisca), il primo giudice ha indicato il periculum nel perdurante possesso del bene da parte dell'indagata, causa dell'aggravamento delle conseguenze del reato per l'ostacolo alle attività 2 della curatela ed al compimento della successione ereditaria. In sostanza, anche a prescindere dalla sottrazione di mobili, pure oggetto della denuncia all'origine del procedimento penale a carico della UB, la sottrazione della disponibilità del cespite immobiliare a coloro ai quali esso spetta, per la gestione dell'eredità giacente o quali eredi del defunto UI AN, costituisce ragione sufficiente a soddisfare il requisito cautelare richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. L'occupazione dell'immobile infatti ostacola la procedura precludendo la 'messa a reddito' del bene da parte della curatela o degli eredi o, in alternativa, l'utilizzazione diretta dello stesso, con corrispondente pregiudizio economico. Lungi dall'essere una formula vuota poiché eccessivamente sintetica o oscura, l'espressione utilizzata dal tribunale del riesame esprime l'evidenza del danno che una occupazione abusiva inevitabilmente arreca a chi abbia legittime aspettative alla fruizione di un bene. 4. Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso nonché la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 9 febbraio 2024 Il Consi liere relatpre Il President