Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Sentenza breve 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 16/07/2025, n. 13998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13998 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 6763 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco La Gattuta, presso il cui studio in Roma, viale Anicio Gallo n. 194, è elettivamente domiciliata, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via del Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) l’esclusione, per il mancato superamento della prova di capacità operativa espletata in data 10.04.2024, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C del 2 bando di concorso “Modulo 2 – lett. C” (scavalcamento della parete in legno, alta m 2), dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14.11.2018, esclusione anticipata dalla Commissione d’esame in data 10.04.2024 al termine della prova di capacità operativa e resa nota sulla posizione personale della ricorrente nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it, sezione concorsi; 2) il verbale della Commissione d’esame del 10.04.2024 e la scheda di valutazione relativa alla ricorrente; 3)-l’art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14.11.2018) nella parte in cui richiama l’allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente presentava domanda per la partecipazione alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 238 del 14.11.2018.
Collocata come idonea nella graduatoria definitiva, approvata con decreto dipartimentale 14.11.2018 n. 238, relativa alla “ Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 27.12.2017, nella qualifica di vigile del fuoco net Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario ”- veniva esclusa dall’assunzione con provvedimento del 12.10.2023, per non aver superato la prova di capacità operativa di cui al Modulo 1- lett. D “ effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete ”.
Con il ricorso n.r.g. 16298/2023, la candidata impugnava l’esclusione e veniva riammessa a sostenere la prova operativa, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo T.a.r. -OMISSIS-.
L’Amministrazione resistente, con nota depositata in data 22.04.2024, precisava che la “ ricorrente non ha superato la prova rinnovata, a causa di un infortunio occorso durante la stessa, e che manifesta la volontà di impugnare l’esclusione dalla procedura concorsuale ”, sicché questo T.a.r. dichiarava improcedibile la domanda cautelare, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Stando l’esito sfavorevole della prova operativa, al secondo tentativo, la ricorrente insorge, con il ricorso n.r.g. 6763/2024, notificato il 03.06.2024 e depositato il 19.06.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia della lex specialis nella parte in cui l’allegato C richiamato dall’art. 8 stabilisce che l’infortunio occorso durante l’esecuzione della prova determina il non superamento della prova stessa nel suo complesso; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; contraddittorietà tra disposizioni del medesimo bando di concorso; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa: 2) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia dell’esclusione dalla procedura concorsuale; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.; violazione di legge per violazione del bando di concorso; violazione di legge ex art.3 legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; causa di forza maggiore; 3) eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia del provvedimento di esclusione; causa di forza maggiore.
Si costituisce l’Amministrazione per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, al limitato fine di consentire la reiterazione della prova operativa.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, sono disposti incombenti istruttori.
Nella camera di consiglio del 15 luglio 2025, viene rilevata d’ufficio a verbale l’improcedibilità del ricorso, in quanto la ricorrente ha fallito anche il secondo tentativo della prova operativa e ne ha poi impugnato l’esito, con il ricorso n.r.g. 3308/2025. Verbalizzato altresì il preavviso di sentenza breve e sussistendone i presupposti, la causa è introitata per la decisione di merito.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse.
III - La ricorrente ha fallito anche il secondo tentativo della prova operativa e ne ha poi impugnato l’esito, con il ricorso n.r.g. 3308/2025. Pertanto, non ha interesse a vedere deciso il presente gravame, in quanto l’accoglimento del medesimo non recherebbe alcuna utilità, in presenza di un sopravvenuto verbale di fallita prova e di una conseguente esclusione dal concorso.
IV – Il ricorso è dunque improcedibile. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.