Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA UC, LA MA e LA TO, elettivamente domiciliati in Roma, via Vallisneri, n. 11, presso l'avv. Paolo Pacifici, che, unitamente all'avv. Elido Guerrini del foro di Lucca, li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 16/03/99 del 23 febbraio 1999, depositata il 15 marzo 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
udito l'avv. Guerrini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto del 4 luglio 1991, registrato il 23 luglio 1991 al n. 2317, LA UC e LA MA (con la prima delle tre compravendite contenute in tale atto) cedevano a LA TO i propri diritti di proprietà di un terzo ciascuno su un capannone industriale e su un fabbricato di civile abitazione siti in Bagni di Lucca, per il prezzo rispettivamente di L. 22,5 milioni e di L. 22 milioni, dichiarando, per l'abitazione, di volersi avvalere dell'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, quale convertito nella l. n. 154 del 1988.
In relazione a tale compravendita, l'Ufficio del registro di Lucca notificava alle parti, in data 5 novembre 1993, un avviso di liquidazione dell'imposta (L. 21,935 milioni per imposta di registro;
L. 43,675 milioni per INVIM), con irrogazione di sanzioni. 2.- Su ricorso dei contraenti (i quali avevano eccepito: a) la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla pretesa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986; b) la carenza di motivazione dell'atto; c) l'infondatezza della pretesa tributaria), la Commissione tributaria di primo grado di Lucca, con sentenza n. 2356/06/94 del 25 giugno 1994, annullava l'avviso impugnato, perché notificato oltre il termine biennale di cui all'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo il quale - nel testo all'epoca vigente - l'avviso di accertamento di maggior valore deve essere notificato a pena di decadenza entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
3.- Con sentenza n. 16/03/99 del 23 febbraio 1999, depositata il 15 marzo 1999 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana, premesso di decidere sull'appello proposto "sia dal contribuente che dall'Ufficio" avverso la predetta sentenza, che aveva "accolto parzialmente il ricorso", e premesso che l'Ufficio aveva censurato la decisione sotto un triplice profilo (1.- perché, trattandosi di avviso di liquidazione e non di accertamento, il termine di decadenza applicabile era quello triennale di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986; 2.- perché, in ogni caso, il termine era stato prorogato sino al 31 dicembre 1993, a seguito della sospensione disposta dall'art. 57 della l. n. 413 del 1991; 3.- perché l'ammontare dell'imposta era stato determinato con calcolo matematico, in base al valore catastale), dichiarava che "le ragioni addotte nell'appello" erano "assolutamente fondate" e, per l'effetto, "in accoglimento dell'appello dell'Ufficio", annullava la decisione di primo grado, "confermando l'operato dell'Ufficio". 4.- I contribuenti propongono ricorso (notificato il 1^ luglio 1999), affidato a quattro motivi, avverso tale sentenza, chiedendone la cassazione, con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese.
5.- Resiste con controricorso privo di motivi (notificato il 10 agosto 1999) il Ministero delle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso. 1.1.- Ritiene il Collegio che il combinato disposto degli artt. 370, secondo comma, e 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vada interpretato nel senso che il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità i motivi con i quali si intende contraddire il ricorso.
Invero, poiché l'indicazione dei motivi attiene alla sostanza del contraddittorio tra le parti, deve ritenersi che la struttura del contraddittorio nel giudizio di Cassazione (in generale) e la funzione propria del controricorso (in particolare) escludano che quest'ultimo possa risolversi nella mera formalità di manifestare un generico voler resistere al ricorso, al solo fine (con distorsione delle finalità previste dalla legge) di consentire il deposito delle memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ.. È perciò meritevole di adesione l'orientamento espresso da questa Corte (Cass., n. 3421 del 1997) che (in contrasto con risalenti pronunce, per le quali sarebbe invece sufficiente la mera manifestazione di resistenza al ricorso:
Cass., nn. 2646 del 1963, 1588 del 1967) valorizza, in relazione ai motivi del controricorso, il rinvio effettuato dall'art. 370 cod. proc. civ., nel limite della compatibilità ("in quanto è
possibile"), all'art. 366 dello stesso codice e perciò ("a pena di inammissibilità") al contenuto del ricorso.
1.2.- Nella specie, il Ministero controricorrente sì è limitato ad eccepire genericamente l'inammissibilità, l'irricevibilità e l'infondatezza delle deduzioni avversarie, senza addurre alcun motivo specifico e riservandosi di "integrare" in prosieguo le proprie difese. Va anche soggiunto, per completezza ed ai fini della valutazione delle spese, da effettuarsi nel prosieguo, che l'Avvocatura dello Stato non ha poi svolto altra attività difensiva in questa fase di giudizio.
Ne consegue, in base ai principi sopra esposti, l'inammissibilità del controricorso.
2.- Con il primo mezzo di impugnazione, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l'atto impugnato, risolvendosi in una rettifica del valore finale dei beni, era da qualificare come avviso accertamento di maggior valore, soggetto al termine biennale di decadenza, senza che fosse applicabile la sospensione di cui all'art. 57 della l. n. 413 del 1991, da ritenersi applicabile solo in relazione agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991 (in base all'art. 53, comma 2, della l. n. 413 del 1991). 3.- Il motivo di ricorso è infondato.
3.1.- L'atto di compravendita in questione (per quanto rileva nella controversia) riguarda diritti di proprietà relativi a due diversi oggetti, per i quali i contribuenti hanno indicato distinti valori:
a) un capannone industriale;
b) un fabbricato di civile abitazione, non ancora iscritto a catasto, in relazione al quale i contraenti hanno dichiarato di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, quale convertito dalla l. n. 154 del 1988).
L'atto impugnato, in relazione al bene sub a), attiene, perciò, ad una imposta complementare, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986 e va qualificato come avviso di accertamento di maggior valore (in rettifica), soggetto - come tale - al termine di decadenza biennale, per la notifica, decorrente dal pagamento dell'imposta proporzionale (art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo all'epoca vigente: v., ora, l'art. 76, comma 1-bis, dello stesso d.P.R -, aggiunto dall'art. 3, comma 135, della l. n. 549 del 1995 e successive modifiche).
Lo stesso atto impugnato, in relazione al bene sub b), attiene, invece, ad un'imposta principale, ai sensi del citato art. 42, in quanto questa deve considerarsi "applicata al momento della registrazione", allorché, cioè, vengono individuati in concreto i presupposti per la successiva liquidazione del tributo, da effettuarsi sulla base dell'attribuzione della rendita: ciò comporta che l'atto (da qualificarsi come avviso di liquidazione: v., ex multis, Cass., nn. 15091 del 2000, 2973 del 2002) è soggetto al termine triennale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dall'istanza di attribuzione della rendita (v., in tal senso, Cass., n. 8418 del 2002). 3.2.- Ferma la duplice qualificazione dell'atto impugnato (in riferimento a ciascuna delle due imposte in esso liquidate), va ora considerato che, in base alla lettera ed alla non irragionevole ratio della norma (intesa a consentire agli uffici finanziari di utilizzare per gli avvisi di accertamento un termine più ampio, al fine di potersi concentrare nell'esame delle pratiche di condono), la sospensione sino al 31 dicembre 1993, disposta dalla l. n. 413 del 1991 e successive modificazioni, del termine di decadenza biennale di cui all'art. 52, comma 2, della l. n. 131 del 1986, nel testo all'epoca vigente, si applica anche nel caso in cui l'avviso di accertamento riguardi un atto registrato in un periodo d'imposta escluso dal condono (v., ex plurimis, Cass., nn. 7937, 8265, 9118 e 17010 del 2002). 3.3.- Ne deriva la tempestività della notifica dell'atto impugnato (notificato il 5 novembre del 1993), in relazione ad entrambe le imposte liquidate (complementare e principale), concernenti l'atto di compravendita in questione (registrato il 23 luglio 1993): è perciò corretta, sul punto, la decisione della Commissione regionale. 4.- Con il quarto motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente, rispetto al secondo ed al terzo motivo, in base ad un ordine di priorità logica, si denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in quanto il giudice di secondo grado, una volta affermata la mancata decadenza della pretesa tributaria, avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia e non limitarsi ad affermare genericamente la fondatezza dell'appello. 5.- Il mezzo di impugnazione è fondato, con assorbimento degli altri.
Il giudice di appello, nell'affermare genericamente la fondatezza dei motivi di appello dell'Ufficio tributario, ha evidentemente inteso richiamare le deduzioni di tale parte riassunte nella stessa sentenza di secondo grado: la tempestività dell'avviso impugnato e l'automaticità del calcolo determinativo dell'imposta in base al valore catastale. Il primo punto è stato oggetto del primo motivo di ricorso, sopra esaminato. Per il resto, l'intera motivazione della sentenza si esaurisce in tale generico richiamo ("le ragioni dedotte nell'appello sono assolutamente fondate") ad un motivo di impugnazione che si afferma condiviso, ma che è solo schematicamente riassunto. Tale sintetico cenno non consente di individuare ne' l'oggetto del giudizio di appello (si accenna ad un appello anche dei contribuenti, senza ulteriori precisazioni;
non si forniscono elementi da cui desumere se vi siano questioni od eccezioni non riproposte, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 546 del 1992), ne' l'iter logico seguito e le rationes fondanti il contenuto della sentenza (in particolare, in ordine non solo al calcolo ritenuto corretto del valore del fabbricato di civile abitazione, ma anche al rigetto delle deduzioni di carenza di motivazione dell'atto dell'Ufficio e di infondatezza della pretesa tributaria prospettate con il ricorso introduttivo dei contribuenti, subordinatamente all'eccezione - infondata - di decadenza della pretesa tributaria). Si è dunque in presenza di una sostanziale omissione di motivazione della sentenza, che impone la cassazione di quest'ultima. 6.- Come già accennato, gli altri motivi di ricorso (prospettati in relazione alla violazione di legge) restano assorbiti dall'accoglimento del quarto, attenendo al merito della controversia:
o alla dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato (per la mancata indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni oggetto della compravendita e per la mancata specificazione degli elementi presi in considerazione dall'Ufficio tributario: secondo motivo) o alla violazione delle norme sulla valutazione automatica di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988, quale convertito dalla l. n. 154 del 1988 (per la mancata notificazione alle parti della rendita catastale, non menzionata neppure nell'atto impugnato: terzo motivo). 7.- Al rigetto del primo motivo di ricorso ed all'accoglimento del quarto consegue la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, con rinvio - anche per la liquidazione delle spese di questa fase di giudizio - ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale, per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il quarto, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004