Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11802 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dotte SACCUCCI - President R.G. N. 8477/00 Consid ere Cron.2941 Dot imo Dott. Vincenzo Rep.Consigliere Dott. Giuseppe Antonio Vito MAGNO Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: NA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
UFF REGISTRO ROMA 3; intimato avversO la sentenza n. 3/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di ROMA, depositata il 05/03/99; 1337 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine cessazione materia del contendere. -2- Svolgimento del processo l'Ufficio del Registro- Atti Privati di Roma - notificava a SI AS, acquirente, ed ai venditori AZ MO e CH DA, avviso di accertamento valore n° 197212 con il quale veniva elevato il valore dichiarato nell'atto compravendita di un immobile ad uso agricolo, sito in Roma, via G. Silvestri 38, da 25.000.000 a 164.000.000. Avverso tale ricorso sia il SI che i venditori proponevano ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma con atto del 21/1/1980 adducendo che il terreno de quo era a destinazione agricola ed era soggetto a vincolo di esproprio, in quanto incluso nel comprensorio della seconda città universitaria di Roma, secondo quanto previsto nel Piano Regolatore dell'anno 1962. In secondo luogo veniva rilevato che le costruzioni insistenti sul terreno altro non erano che capannoni abusivi per l'allevamento del pollame, in completo stato di disfacimento. Chiedevano pertanto l'annullamento dell'accertamento di valore emesso previa conferma del valore dell'immobile dichiarato in atti. Si costituiva l'Amministrazione finanziaria interessata contestando le avverse prospettazioni, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n° 450/02/94 resa all'udienza del 19/5/94 la Commissione Tributaria di primo grado adita, rigettava il ricorso. Con atto notificato in data 27/2/98 il SI impugnava avanti la Commissione Regionale di Roma la suddetta sentenza, eccependo la circostanza che né l'avviso di trattazione della causa in primo grado, né l'avviso di deposito della sentenza gli erano stati ritualmente notificati;
nel merito ribadiva le difese già svolte con l'originario ricorso. Si costituiva l'Ufficio del Registro affermando la legittimità della notifica in segreteria e concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. Con sentenza n° 99450003 del 21/01/99, depositata il 05/03/1999 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello sostenendo, da un lato l'inammissibilità dell'appello avverso l'avviso di liquidazione se non per motivi formali, e dall'altro ribadendo la regolarità delle notifiche in segreteria, essendosi il SI trasferito, senza informare l'ufficio. L'intimato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'amministrazione non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha depositato documenti in cancelleria chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso ilo SI censura sotto il profilo della violazione di legge l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'avviso di trattazione in udienza pubblica relativo al ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore n° 197212 sarebbe stato regolarmente notificato ex art. 32 bis D.P.R. 636/72, mediante deposito in segreteria dello stesso, dal momento che la notifica all'indirizzo indicato dal sig. NA risultò negativa poiché "trasferito incognito", senza che lo stesso avesse comunicato all'ufficio alcuna variazione di domicilio. Il giudice di merito infatti non avrebbe rilevato che la relata di notifica della racc. n° 1217, c con la quale veniva comunicata la fissazione dell'udienza del 19/5/94, non risulta recante data né è sottoscritta dall'ufficiale notificante e la stessa sarebbe pertanto nulla. Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce la nullità della notifica avvenuta tramite deposito in segreteria in quanto non vi sarebbe indicata la data di deposito presso la segreteria della Commissione tributaria. Con il terzo motivo di ricorso l'intimato deduce l'incostituzionalità degli artt. 32 DPR636/72, 161 e 327 cpc in relazione agli artt. 111 e 24 Cost. poichè le norme in questione violerebbero il precetto costituzionale relativo al diritto di difesa ed al contraddittorio. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle finanze sono privi di soggettività esterna, di legittimazione e di competenza in ordine al giudizio di cassazione conseguente all'impugnazione in sede di legittimità delle sentenze delle Commissioni tributarie,spettando la soggettività e la legittimazione unicamente al Ministero dell' economia e delle finanze contro il quale va proposto il ricorso con conseguente necessità della notifica di quest' ultimo presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass n. 6034/98;Cass n. 2807/99;Cass 1217/01;Cass 8714/01;Cass 13730/01). Ne consegue che il ricorso proposto nei confronti di una amministrazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso di specie l'Ufficio del registro di Roma, deve considerarsi inesistente in quanto non notificato ad alcun legittimo contraddittore (Cass n. 12315/99;Cass n. 657/00) Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 25.03.02 Il Cons.est. Il Presidente ёшь исчисCCNUA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 6 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista