Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN0.02 25 /04 Oggetto LA CORTE Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 30486/01 Dott. Vincenzo MILEO PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron. 411 Dott. Mario Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Rep. 1 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.13/06/03 AMOROSO Rel. Consigliere Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in pro tempore, persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati CARLO DE rappresentato ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
: IE RI;
intimato 3681 avverso la sentenza n. 161/01 della Corte d'Appello di 2003 -1- - R.G.N. 1356/2000; TORINO, depositata il 07/03/01 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/03 dal Consigliere Dott. Giovanni udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AMOROSO;
Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. T -2- r.g.n. 30486/2001 u.p. 13 giugno 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al tribunale di Torino IE Mario chiedeva condannarsi l'INPS a corrispondergli l'assegno sociale, al quale aveva diritto, a decorrere dal 1° aprile 1996 con gli interessi ed il favore delle spese. L'istituto convenuto si costituiva chiedendo respingersi tale domanda, perché infondata in considerazione del sussidio corrisposto dal Comune di Torino. Il tribunale pronunciava sentenza in data 19 novembre 1999 rigettando la domanda. Avverso tale pronuncia interponeva appello l'originario ricorrente insistendo per l'accoglimento della domanda. L'Istituto appellato si costituiva chiedendo respingersi l'impugnazione. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 27 febbraio - 7 marzo 2001, riformava la sentenza del Tribunale, accogliendo la domanda dell'appellante con il favore delle Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con un unico motivo. spese. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, legge n.335 del 1995 e dell'art. 12 disposizioni preliminari al codice civile (in riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.). Osserva la difesa dell'Istituto che l'assegno sociale introdotto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 8/8/95 n.335 è erogabile, dal 1/1/96, ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle "condizioni reddituali" previste da tale ud. 13 giugno 2003 3 30486/2001 r.g.n. disposizione. La norma prevede la riduzione dell'importo attribuibile ai beneficiari fino al suo azzeramento, quando "il soggetto possiede redditi propri" (ed anche del coniuge), precisandosi ulteriormente varie tipologie di redditi specificamente indicati come computabili o meno a questo fine. La norma citata dispone infatti che alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Specifica altresì la norma citata che non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, 1. cit., a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Quindi non vi sono varie tipologie di redditi specificamente indicati come computabili o meno a questo fine. Al contrario il legislatore precisa che alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ed altresì indica specificamente quali sono gli emolumenti che non si computano nel reddito. Tra questi emolumenti non sono previsti i sussidi quali quello corrisposto all'intimato dal Comune di Torino;
dal che si deduce - argomenta la difesa dell'INPS - che gli stessi devono computarsi nel reddito.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. La soglia reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale è definita dall'art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995 n.335, disposizione questa che ha sostituito tale provvidenza assistenziale a quella della pensione sociale. Alla formazione di tale reddito rilevante che, ove superiore alla soglia suddetta (di lire 6.240.000 per anno con riferimento al 1996), esclude il beneficio e, ove inferiore, lo riduce in pari misura, concorrono i redditi ... di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e 30486/2001 r.g.n. ud. 13 giugno 2003 quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva>>. Il legislatore quindi, proprio con la fissazione di un presupposto reddituale così generale e tendenzialmente onnicomprensivo di ogni entrata, ha assegnato all'assegno sociale, nell'ambito del sistema della sicurezza sociale, una specifica e funzione di contrasto delle situazioni di indigenza dei cittadini ultrasessantacinquenni, accentuando l'analoga, ma non identica, connotazione della pensione sociale, anch'essa diretta al fine di soccorrere i cittadini sprovvisti di mezzi necessari per vivere>> (C. cost. n. 157 del 1980). Tale accentuazione risulta proprio dal presupposto reddituale di spettanza del in termini meno beneficio che in precedenza per la pensione sociale era costituito assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone - -dai (soli) redditi generali ... Mette conto aggiungere che non rilevano invece - quand'anche anch'essi di carattere fisiche>> (art. 26 legge 30 aprile 1969 n.153). generale i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate quali recentemente posti dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.109, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 3 maggio 2000 n.130, atteso che l'art. 1 di tale decreto legislativo espressamente ne esclude l'applicazione (tra l'altro) proprio all'assegno e alla pensione sociali. Parimenti non trovano applicazione - ma ratione temporis - i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione del presupposto delle disagiate condizioni economiche di cui agli artt. 2, comma 3, e 18, comma 3, lett. h, della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000 n.328), criteri questi che invece sono destinati ad essere estesi anche all'assegno sociale, in attesa del previsto riordino degli emolumenti economici assistenziali e delle misure di contrasto alla povertà.
2.2. Il menzionato criterio generale introdotto (dal cit. art. 3 legge n.335/95) per l'assegno sociale si arricchisce poi di ulteriori specificazioni previste dalla medesima disposizione. Si computano innanzi tutto anche i redditi del coniuge, ma in tal caso la soglia reddituale si raddoppia. Inoltre al criterio generale si affianca la specifica previsione vuoi di redditi esclusi (i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, il reddito della casa di abitazione, una quota della pensione liquidata secondo il sistema contributivo, lo stesso ud. 13 giugno 2003 S 30486/2001 r.g.n. assegno sociale del titolare), vuoi di redditi compresi (gli assegni alimentari previsti dal codice civile, l'assegno sociale del coniuge). Ma ciò che soprattutto, ai fini del decidere, interessa rilevare è che il successivo comma 7 del medesimo art. 3 legge n.335/95 - nel rimandare ad un decreto del Ministro del tesoro le modalità ed i termini di presentazione delle domande per il conseguimento del beneficio - richiama, per quanto non diversamente disposto dal medesimo comma e dal comma 6, le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153; rinvio quindi che opera, residualmente, una saldatura tra la disciplina dell'assegno sociale e quella della pensione sociale. Trovano pertanto applicazione (tra l'altro) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 26 di tale legge cit., come introdotti dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n.30, conv. in l. 16 aprile 1974 n.114, che prevedono che non hanno diritto alla pensione sociale coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri>> di importo superiore alla soglia reddituale suddetto;
ove previdenziali ed assistenziali ... di importo inferiore, la misura della pensione sociale è ridotta in pari misura. La stessa disposizione può ulteriormente notarsi - prevede altresì la computabilità ai fini del suddetto requisito reddituale anche delle pensioni di guerra, ossia di una tipica - prestazione a carattere risarcitorio. Marginalmente può anche ricordarsi che la Corte costituzionale (ord. n. 143 del 2001) ha recentemente ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità riguardante la computabilità di tale prestazione a carattere risarcitorio (quale appunto è la pensione di guerra) nel calcolo del reddito di chi domanda la pensione sociale. Parimenti è stata ritenuta la computabilità delle rendite erogate dall'INAIL, anch'esse aventi carattere risarcitorio (arg. ex C. cost., ord., n.174 In sostanza alla regola generale della rilevanza di una nozione tendenzialmente del 1985). onnicomprensiva di reddito si affiancano plurimi canoni specifici, tra i quali quello riguardante il concorso della prestazione assistenziale costituita dalla pensione e dall'assegno sociale con le prestazioni parimenti assistenziali erogate da altri enti pubblici. Sicché, in breve, nella fattispecie occorre far riferimento allo specifico criterio (che quindi è quello della non cumulabilità) dettato dal cit. art. 26 della legge 30 aprile 1969 n.153 quanto alla computabilità, nel reddito di chi domanda l'assegno sociale (ed, in passato, la pensione sociale), delle ulteriori prestazioni a carattere assistenziale ud. 13 giugno 2003 6 30486/2001 r.g.n. percepite dal medesimo e corrisposte da altri enti, purché erogate con carattere di continuità>> (conf. Cass. 27 giugno 2001 n. 8799). Trattasi di un criterio ispirato al canone di sussidiarietà dell'intervento dello Stato (a mezzo dell'INPS) rispetto all'intervento degli enti locali nella politica di contrasto delle situazioni di indigenza dei cittadini ultrasessantacinquenni, con il successivo conferimento (oltre alle regioni, anche) agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi sociali (ex d.lgs. 31 marzo 1998 n.112) che esalta il decentramento del sistema di sicurezza sociale, tant'è che ai comuni è stata assegnata (ex art. 3 d.lgs. 18 giugno 1998 n.237) la funzione di erogare una prestazione assistenziale similare, quale il reddito minimo di inserimento (la contiguità tra assegno sociale, a carico dell'INPS, e reddito minimo di inserimento, a carico dei comuni, è ora espressamente dichiarata dall'art. 23 legge 8 novembre 2000 n.328).
2.3. Nella specie risulta dalla sentenza impugnata che l'intimato è percettore di un sussidio corrisposto dal comune di Torino a titolo di prestito in attesa di pensione>> e di un'integrazione di minimo vitale>>. Sulla natura di tale sussidio la sentenza impugnata pur richiamando una nozione di reddito in termini atecnici al fine di definire il presupposto reddituale per l'insorgenza del diritto all'assegno sociale ed affermando la non computabilità nel reddito>> così inteso del sussidio in questione - senza obbligatorietà >> e senza precisa che si tratta di una prestazione erogata diritto al suo mantenimento>>. La difesa dell'INPS - che in vero non si duole della mancata o erronea applicazione del cit. art. 26 della legge 30 aprile 1969 n.153 da parte della sentenza impugnata - neppure argomenta in ordine alla sussumibilità del sussidio>> in questione in quelle prestazioni assistenziali erogate con carattere di continuità>> da altri enti pubblici, quale il Comune, prestazioni che - per quanto sopra esposto - renderebbero recessivo l'intervento assistenziale dell'INPS. La specifica finalità assistenziale del sussidio e soprattutto il suo carattere di continuità sono rimasti del tutto inesplorati, essendosi la difesa dell'INPS limitata a sostenere una nozione ampia ed onnicomprensiva di reddito al fine di definire la soglia reddituale per la spettanza dell'assegno sociale;
argomentazione questa che, ancorché in generale corretta, è insufficiente nella ud. 13 giugno 2003 30486/2001 r.g.n. 7 fattispecie perché sganciata da alcuna censura riferita allo specifico criterio previsto dall'art. 26 da ultimo citato.
3. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente eluloMillo GiovanniAmoroso (Vincenzo Mileo) бабалин ESENTE DA IMPOSTA REGISTRO, É DA OG IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 430 GEN. 2004 BOLLO, DI LIERE PESA, TASSA 30486/2001 r.g.n. 0 ud. 13 giugno 2003 0