Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
L'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere, e, quindi, anche attraverso prova testimoniale, salvo che la legge richieda la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", del fatto costitutivo.
In tema di esecuzione del contratto, la violazione della clausola generale di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. può assumere rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto solo se, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudica gli effetti economici e giuridici del contratto. (Nella fattispecie, la Soc. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della risoluzione di un contratto di somministrazione, la produzione in giudizio, da parte dell'attore, quale fondamento del proprio diritto risarcitorio per inadempimento del contratto, di una scrittura contrattuale non autentica).
Commentario • 1
- 1. Pubblica amministrazione contratto autorizzazione ministeriale mancanza responsabilità naturaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11437 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA ST e NA RI, nella qualità di soci della omonima Soc. n.c., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 67, presso lo studio dell'avvocato FALCUCCI VINCENZO, che li difende unitamente all'avvocato DINI BENEDETTO DINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL CA SPA, in persona del suo legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Dante Belardinelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato LEPORE MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato BANDINI MAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1157/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione Prima emessa il 14/6/96, depositata il 10/10/96; RG. 223/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato DINO BENEDETTO DINI, VINCENZO FALCUCCI;
udito l'Avvocato BALDINI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.5.1989 la s.p.a. OL FÈ conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze la s.n.c. di GN EF e TR deducendo:
1) il 15.X.1986 aveva concluso con la convenuta un contratto di somministrazione di 3.270 kg. di miscela di caffè ed il 24.3.1988 un secondo contratto per ulteriori kg. 3.234;
2) la convenuta, pur trattenendo il materiale pubblicitario fornitole a titolo di sconto anticipato sul prezzo pattuito per la prima e la seconda fornitura, si era rifiutata di ricevere le suddette quantità di miscela di caffè;
3) in entrambi i contratti era prevista una clausola penale secondo la quale, in caso di inadempimento all'obbligo di ricevere la miscela di caffè, la somministrata avrebbe corrisposto, a titolo di risarcimento del danno, il 20% dell'importo del mancato fatturato, e quindi L. 28.179.230, per i complessivi Kg.
6.504 di caffè. Concludeva pertanto per la risoluzione dei suddetti contratti per inadempimento della convenuta, di cui chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, nella somma suindicata, convenzionalmente pattuita.
La società GN, costituitasi, ammetteva di aver ricevuto la proposta contrattuale del 15 ottobre 1986, ma affermava che il contratto non si era perfezionato per la pretesa della s.p.a. OL FÈ di addebitarle il materiale pubblicitario - che aveva trattenuto - che di norma veniva fornito gratuitamente. Escludeva invece l'esistenza del secondo contratto di cui disconosceva le firme a suo nome, dal medesimo risultanti.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 2 dicembre 1993, accoglieva la domanda sulla base delle risultanze istruttorie, dalle quali emergeva la contabilizzazione, in data 14.4.88, da parte della società GN, della fattura relativa ad un macinacaffè Eureka Lusso, consegnatole in occasione del secondo contratto, e cioè, il 24 marzo 1988, da dipendenti della s.p.a. OL FÈ quale "sconto anticipato", in ragione dell'1,50%, sul prezzo di listino del caffè da ritirare, secondo le dichiarazioni testimoniali rese dai medesimi. Interponeva appello la società GN perché:
1) la risoluzione del contratto del 24 marzo 1988 doveva esser pronunciata per colpa dell'appellata che aveva quanto meno utilizzato la relativa scrittura privata falsificata - verosimilmente ad opera dei dipendenti della OL FÈ, come aveva chiesto di acclarare con un supplemento di C.T.U.- così violando gravemente i doveri di correttezza e buona fede;
in ogni caso detto contratto, falso, doveva esser dichiarato inesistente;
2) conseguentemente la clausola penale era inefficace perché, essendo vessatoria, necessitava di specifica approvazione per iscritto.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 10 ottobre 1996, respingeva il gravame sulle seguenti considerazioni:
1) la non autenticità della firma della rappresentante legale della s.n.c. GN sul modulo contrattuale del 24 marzo 1988 - accertata dal C.T.U. - non costituiva in sè motivo sufficiente per la risoluzione del medesimo, mentre era pretestuosa e dilatoria la richiesta dell'appellante di supplemento di consulenza per accertare chi avesse apposto la firma a nome della GN, tanto più che non poteva escludersi fosse una persona dell'entourage della stessa;
2) comunque la suddetta non autenticità della firma della GN era irrilevante perché in base alla prova testimoniale espletata - ammissibile per l'esistenza di un principio di prova per iscritto, costituito dalla fattura della macchina macinacaffè, contabilizzata in data 14 aprile 1988 dalla società GN, dal precedente contratto scritto del 15 ottobre 86, non disconosciuto dalla medesima e di identico contenuto - e in base alle predette risultanze documentali, era stata raggiunta la prova della conclusione del contratto del 24 marzo 1988.
Avverso questa sentenza ricorrono GN EF e TR, nella qualità di socie dell'omonima società in n.c., per tre motivi, cui resiste la s.p.a. OL FÈ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso GN EF e TR deducono "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1175 c.c. in relazione all'art. 1456 c.c.)".
La Corte di Appello non ha minimamente considerato che la s.p.a. OL FÈ, nell'utilizzare il preteso contratto del 24 marzo 1988, la cui firma il C.T.U. ha accertato non esser proveniente da GN EF, rappresentante legale della omonima società, ha violato l'art. 1175 cod.civ. nonché l'art. 1456 cod.civ. perché tale comportamento, per la sua gravità, legittima la risoluzione del predetto contratto. Inoltre i giudici di merito hanno fondato la loro decisione su testimonianze inidonee a ricostruire un contratto così specifico e complesso (quantitativi, prezzi, clausola penale, etc.). Con il secondo motivo le ricorrenti deducono "omessa motivazione circa il punto decisivo della controversia costituito dalla utilizzazione di un documento riconosciuto falso da parte del giudice di appello".
I giudici di appello non hanno motivato su questa censura, in tal modo violando l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché il punto è decisivo della controversia.
Con il terzo motivo le medesime ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 C.C. Le circostanze confermate dai testi - e concernenti la consegna del macinacaffè in data 24 marzo 1988 alla società GN e la contabilizzazione da parte della stessa della fattura del relativo prezzo, da pagare mediante sconto anticipato su quello del caffè che nella stessa data la medesima si sarebbe obbligata a ritirare;
la precedente consegna (nel 1986) ed analoga fatturazione alla medesima GN di altro materiale pubblicitario (una tenda parasole, esterna al bar), il cui prezzo costituiva anch'esso sconto anticipato, in pari misura, del prezzo di altro quantitativo di caffè, neppure allora ritirato dalla stessa GN, con conseguente sommatoria delle penali previste per l'uno e per l'altro contratto - non erano idonee e sufficienti per configurare gli elementi richiesti, ai sensi dell'art. 1325 cod.civ., per l'esistenza nè del preteso contratto del 24 marzo 1988, ne' della clausola penale pari al 20% del mancato fatturato del caffè.
2 - I motivi, che possono trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
3.1 - La produzione in giudizio del modulo contrattuale del 24 marzo 1988, effettuata dalla s.p.a. OL FÈ per provare il fondamento del diritto risarcitorio azionato, configura una condotta processuale della parte per assolvere l'onere probatorio stabilito a suo carico dall'art. 2697 cod. civ. Gli effetti di tale produzione infatti. si esplicano unicamente sul piano processuale: se la scrittura privata non è disconosciuta dalla controparte, ha efficacia di prova legale della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da colui che l'ha sottoscritta (artt. 2702 cod. civ. e 214 cod. proc. civ.); se invece è disconosciuta. e la sua autenticità non è giudizialmente dichiarata, cessa di avere qualsiasi efficacia probatoria. Conseguentemente persiste l'onere di colui che vuol far valere il proprio diritto di fondarlo su altri mezzi di prova.
Invece, l'obbligo che le parti hanno di osservare i doveri di correttezza e buona fede, sanciti dagli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ., è preordinato al corretto svolgimento delle diverse fasi del rapporto sostanziale. Ne deriva che la violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. può assumere rilevanza per la risoluzione del rapporto soltanto se, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudica gli effetti giuridici ed economici del negozio.
Nel caso di specie, la produzione, da parte dell'attore, della scrittura contrattuale non autentica non ha inciso sull'interesse sostanziale della convenuta all'adempimento del contratto. Pertanto questa censura è infondata.
1.2 - Altrettanto infondata è altresì la seconda censura, contenuta anch'essa nel primo motivo di ricorso, secondo la quale i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova della conclusione, in data 24 marzo 1988, del contratto tra la s.p.a. OL FÈ e la s.n.c. GN per l'acquisto di 3.234 Kg. di miscela di caffè in base a testimonianze "che non hanno e non possono" provarne l'esistenza ed "inidonee a ricostruire un contratto complesso, con indicazioni essenziali di consumi e penali".
Infatti, a prescindere dall'inesattezza della doglianza - atteso che la sentenza di appello è basata anche sul comportamento concludente di EF GN, che ha ammesso, in sede di interrogatorio formale, di aver trattenuto la macchina macinacaffè Eureka Lusso, e di aver successivamente contabilizzato la relativa fattura - e dalla tautologia ed apoditticità della medesima, priva altresì di menzione alcuna degli impedimenti all'ammissione della prova testimoniale della stipulazione del contratto di somministrazione, dalla motivazione della sentenza di appello si evince l'applicazione del già richiamato principio secondo il quale il disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere, e perciò anche mediante prova testimoniale (Cass. 1634/1984), a meno che la legge richieda la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, del fatto costitutivo, il che non è nel caso di specie, neppure per la pattuizione della clausola penale. Infatti è assolutamente pacifico che il contratto di somministrazione tra privati non è soggetto a particolari vincoli formali che ne condizionino la validità, si che l'accertamento della sua conclusione è rimesso al giudice del merito, secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. Pertanto, se si configura la clausola penale come elemento accidentale del contratto principale, deve rivestire la medesima forma di questo che, come dianzi detto, nella specie è libera;
se si configura come patto autonomo, accessorio al contratto di cui rafforza l'adempimento, in mancanza di una disposizione normativa che ne prescriva una forma determinata, va applicato il principio generale della libertà della forma, e quindi è valida anche se stipulata verbalmente.
Poiché infine i giudici di merito hanno ritenuto provata la conclusione del contratto principale in base a risultanze istruttorie diverse dal documento contrattuale datato 24 marzo 1988, non operano i limiti di prova testimoniale stabiliti dall'art. 2722 cod. civ. sull'intervenuta pattuizione della clausola penale contemporaneamente al predetto contratto.
4 - Logico corollario, come si evince dalla motivazione della sentenza di appello, è che i giudici di merito hanno ritenuto privo di interesse l'accertamento giudiziale dell'autenticità o meno del documento contrattuale del 24 marzo 1988, con la conseguente esclusione di qualsiasi rapporto di causalità logica necessaria tra la produzione di esso in giudizio da parte della s.p.a. OL FÈ a fondamento del diritto azionato e l'accoglimento della domanda risarcitoria di questa nei confronti della società GN. Ne deriva che anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
5 - Il terzo motivo di ricorso, che si limita ad affermare l'inattendibilità dei testi e la non sufficienza delle dichiarazioni dai medesimi rese ai fini della prova della conclusione, tra le parti in causa, dei contratti del 1986 e del 1988 e delle relative clausole penali, si risolve in un apprezzamento delle ricorrenti sulla predetta prova difforme dalla valutazione dei giudici di merito, ai quali soltanto spetta controllarne l'attendibilità e la concludenza. Il motivo di ricorso è perciò inammissibile (tra le tante Cass. 3021/2001).
6 - Concludendo il ricorso va rigettato e le ricorrenti, nella qualità, devono esser condannate a pagare alla s.p.a. OL FÈ le spese giudiziali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna GN EF e GN TR, nella qualità, alle spese di questo grado di giudizio, di cui L. 3.000.000 (euro 1549,37) per onorari e L. 173.000 (euro 89,35) per spese.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002