Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11437
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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L'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere, e, quindi, anche attraverso prova testimoniale, salvo che la legge richieda la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", del fatto costitutivo.

In tema di esecuzione del contratto, la violazione della clausola generale di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. può assumere rilevanza ai fini della risoluzione del rapporto solo se, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudica gli effetti economici e giuridici del contratto. (Nella fattispecie, la Soc. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della risoluzione di un contratto di somministrazione, la produzione in giudizio, da parte dell'attore, quale fondamento del proprio diritto risarcitorio per inadempimento del contratto, di una scrittura contrattuale non autentica).

Commentario1

  • 1Pubblica amministrazione contratto autorizzazione ministeriale mancanza responsabilità naturaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11437
Data del deposito : 1 agosto 2002

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