Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il dato ponderale può assumere rilievo prevalente, ai fini del giudizio sulla sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, rispetto agli altri elementi indicati dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato per la detenzione illegale di 137 dosi medie giornaliere di hashish).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2008, n. 39273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39273 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1583
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 015767/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ST BR, N. IL 12/06/1942;
avverso SENTENZA del 18/10/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dal P.M. avverso la decisione del primo giudice di assolvere LO ST BR dal reato di illegale detenzione di 137 dosi di hashish ascrittole in concorso con la figlia CH TA (separatamente giudicata), ha affermato la di lei colpevolezza, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza ha, per mezzo del difensore, proposto ricorso l'imputata, lamentando difetto di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze processuali, militando le stesse, come già ritenuto dal primo giudice, per la sua estraneità o, quanto meno, per il dubbio sulla sua compartecipazione alla detenzione della droga, l'appartenenza esclusiva della quale era stata rivendicata dalla figlia, inducendo quest'ultima a definire in sede separata la sua posizione processuale con il patteggiamento della pena;
si è, inoltre, doluta del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il ricorso è destinato all'inammissibilità.
Ciò perché le critiche, mosse in tema di affermazione di responsabilità, in realtà sono dirette, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita ingiustizia della condanna, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione a suo favore delle prove;
il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Il ricorso sul punto non offre alcuna deduzione di natura diversa da quella in fatto già decisa dal giudice di merito e si pone, anzi, in dissonanza con le coerenti argomentazioni offerte in motivazione dalla sentenza impugnata.
La sentenza, sul punto censurato, motiva persuasivamente e correttamente sulla univocità e serietà delle prove della colpevolezza, indicando le stesse nella convergenza nella stessa direzione di circostanze oggettive, quali la coabitazione nella stessa casa di madre e figlia, la presenza dello stupefacente nella cucina dell'abitazione unitamente all'armamentario usuale per il confezionamento delle dosi, il tentativo dell'imputata di occultare la droga all'arrivo dei carabinieri, giunti nell'abitazione per notificarle un ordine di carcerazione.
In riferimento alla restante doglianza, va rilevato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il dato ponderale assumesse, nel caso concreto, una rilevanza preponderante rispetto agli altri elementi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a cagione del notevole quantitativo di sostanza drogante detenuto, avuto riguardo al cospicuo numero di dosi medie giornaliere (n. 137) ricavabili e, quindi, commerciabili.
Fatta tale premessa, si è in grado di apprezzare come i medesimi giudici si siano correttamente ispirato ai criteri giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'attenuante sopra menzionata, adeguandosi alla più avveduta giurisprudenza di legittimità, in base alla quale, per potere denegare l'esistenza dell'attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per i reati in materia di stupefacenti, è necessario che la fattispecie reale non risulti di offensività trascurabile sia in relazione all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), che in relazione all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), di talché il vaglio in senso negativo di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge, con decisività almeno pari a quella di tutti gli altri, comporta ineludibilmente l'inconfigurabilità dell'ipotesi attenuata;
in particolare, ove la quantità della sostanza stupefacente sia notevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante in parola, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi, se non prevalenti rispetto al dato ponderale.
Orbene, poiché la determinazione in concreto della lieve entità del fatto è affidata, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice di merito, si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non soffre della censura mossale, tenuto conto che essa si conferma ai criteri giuridici sopra esposti e ne fa coerente applicazione nel caso in esame.
Consegue dall'anzidetto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento della sanzione pecuniaria di cui al dispositivo, cosi determinata in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibile nella condotta processuale adottata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e inoltre al versamento della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 25 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008