Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 2
Dall'art.6, comma settimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - in combinato disposto con le innovazioni introdotte dall'art. 11, comma ventidue, della legge n.537 del 1993 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994 - si desume che nelle ipotesi di cumulo di più trattamenti di pensione integrati al minimo si deve distinguere il caso del pensionato che abbia un reddito complessivo superiore al limite fissato dal d.l. n.463 del 1983 da quella del pensionato che risulti percettore di un reddito inferiore al suddetto limite. Nel primo caso - ferma restando (a norma dello stesso art.6, comma primo)la cessazione del diritto alla integrazione di qualunque pensione - opera il disposto del citato art. 11, comma ventidue, (in parte qua ritenuto costituzionalmente legittimo) laddove prevede la conservazione "cristallizzata" di un solo trattamento integrato (da individuare con i criteri di cui all'art. 6, comma terzo), mentre le altre pensioni sono corrisposte esclusivamente nell'importo a calcolo. Nel secondo caso, invece, l'art. 11, comma ventidue, opera nel testo risultante a seguito della sua parziale caducazione, nel senso che al pensionato è riconosciuto il diritto all'integrazione di una delle pensioni in godimento e il diritto, altresì, alla conservazione "cristallizzata"dell'importo integrativo già conseguito o comunque dovuto alla data del 30 settembre 1983, sulla seconda (o ulteriore) pensione, non più integrabile, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione - base derivanti dalla perequazione automatica. Peraltro, ulteriori innovazioni - la cui portata è compito del giudice di merito definire - sono state introdotte nella disciplina della materia dall'art. 1, commi centottantuno, centottantadue e centottantatrè, della legge 662 del 1996, modificati dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998.
L'integrazione al minimo delle pensioni deve essere qualificata come componente della pensione, ma con i connotati di un diritto autonomo. Tale qualificazione comporta che l'accettazione da parte del pensionato di ratei della pensione non integrati senza manifestazione di contestazioni o riserve non concreta rinuncia al diritto all'integrazione dei ratei medesimi, ne' determina l'intangibilità e definitività del rapporto, estinguendo la corrispondente obbligazione che per legge fa carico all'ente previdenziale e rendendo il rapporto stesso insensibile all'efficacia retroattiva propria delle declaratorie di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo (nella specie quella operata dalla sentenza della Corte costituzionale n.314 del 1985). Ne consegue che gli effetti delle suddette declaratorie si estendono retroattivamente a tutte le quote del beneficio dovute nel tempo, salvo il limite derivante dalla prescrizione (decennale) cui sono soggetti i singoli ratei delle prestazioni pensionistiche e sempre che il pensionato abbia fatto richiesta del trattamento integrativo con le modalità e nei termini di decadenza prescritti dall'art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato prima dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, e poi ancora dal D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge n.438 del 1992), essendo pacifico che si ha esaurimento del rapporto previdenziale - preclusivo dell'operatività "ex tunc" degli effetti delle pronunce dichiarative dell'illegittimità costituzionale delle norme che danno luogo al rapporto stesso - nelle ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA IN, e in qualità di eredi di TO EL, TO EN e TO NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notar ALBERTO BONATO di SCHIO del 19/10/98 rep. n. 2708;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 33/95 del Tribunale di VICENZA, depositata il 04/08/95 R.G.N. 5/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8 gennaio 1994 il Pretore di Vicenza, pronunciando sul ricorso proposto da AR IA, ZA IR e TO EL nei confronti dell'INPS, riconosceva, nei limiti della prescrizione decennale, il diritto delle ricorrenti a beneficiare della integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità di cui ciascuna era titolare in aggiunta ad altro trattamento pensionistico fino al 30 settembre 1983 e, dopo quella data, a conservare il relativo importo in misura "cristallizzata" fino al suo riassorbimento in conseguenza della rivalutazione automatica della pensione base, a norma dell'art.6, commi 5 e 6 , del d.l. n.463 del 1983, convertito nella legge n.638 del 1983. L'INPS proponeva appello negando il diritto alla integrazione e sostenendo comunque che la "cristallizzazione" era subordinata alla sussistenza del requisito reddituale. Resistevano le assicurate che proponevano, a loro volta, appello incidentale per ottenere rivalutazione e interessi sulle somme dovute a titolo di integrazione e una diversa regolazione delle spese di primo grado. Con sentenza 4 agosto 1995 il Tribunale di Vicenza accoglieva l'appello dell'INPS e rigettava ogni domanda proposta dalle appellate.
Il Tribunale, accertato che la domanda amministrativa della integrazione era stata presentata successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 314/85, osservava che la efficacia di tale pronuncia non poteva estendersi retroattivamente nel senso del riconoscimento del diritto alla percezione (integrata) di ratei della pensione di reversibilità già corrisposti, poiché l'accettazione senza riserve del relativo pagamento aveva esaurito e definito irreversibilmente l'obbligazione a carico dell'INPS. Ritenuto insussistente il diritto alla integrazione della seconda pensione, il Tribunale negava che potesse riconoscersi, per difetto del suo necessario presupposto, il diritto delle appellate alla conservazione, dopo il 30 settembre 1983, dell'importo "cristallizzato" della integrazione medesima, come pure all'attribuzione di interessi e rivalutazione sul vantato credito. Della sentenza di appello chiedono la cassazione NI IR e OL NZ e LU, questi ultimi quali eredi di UZ EL.
L'INPS ha depositato la procura speciale.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.p.r. 30.4.1970 n.639, nonché dell'art.6 d.l. n.103 del 29.3.1991 convertito in legge n.166 del 1.6.1991, nonché dell'art.6, 7 comma del d. l. 12.9.1983 n.463
convertito in legge 30.11.1983 n.638, e inoltre il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). I ricorrenti premettono che, per espressa statuizione della legge n.166 del 1991, alla fattispecie non è applicabile il termine di decadenza sostanziale da essa introdotto perché il ricorso al Pretore venne depositato in data precedente l'entrata in vigore della legge. Sostengono poi che il diritto alla integrazione, essendo distinto da quello alla pensione cui accede, può essere coltivato con autonoma domanda la quale interrompe la prescrizione (decennale) del diritto stesso e può essere presentata anche dopo che sia decorso un decennio dall'originario provvedimento di liquidazione della pensione medesima, senza che assuma rilevanza la data delle pronunce emesse in tema di integrazione al minimo dalla Corte costituzionale. Il fatto pertanto di aver accettato, a suo tempo, i ratei di pensione senza l'integrazione non significava rinuncia, da parte loro, a far valere il diritto a tale beneficio ed estinzione della corrispondente obbligazione a carico dell'INPS. Censurano infine i ricorrenti la pronuncia di rigetto della domanda di "cristallizzazione", adottata in conseguenza del mancato riconoscimento del diritto alla integrazione.
Il ricorso che, malgrado l'incongruenza (rispetto alla motivazione del Tribunale) della deduzione relativa alla non configurabilità della decadenza ex art. 47 d.p.r. n.639/70 (come modificato dall'art.6 legge n.166/91), è sostanzialmente diretto ad affermare la retroattività degli effetti delle pronunce di incostituzionalità attributive del diritto alla integrazione, merita di essere accolto nei limiti e per le considerazioni che seguono.
Con sentenza 24 febbraio 1997 n. 1691,le Sezioni Unite di questa Corte, in sede di composizione di un contrasto sorto nella Sezione Lavoro in ordine ai criteri di accertamento della tempestività dell'azione giudiziaria introdotta per ottenere l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a seguito delle note sentenze ablative della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza n. 314 del 1985)delle quali si invocava l'effetto retroattivo, hanno affermato che la integrazione al minimo è prestazione distinta dalla singola pensione cui accede ed è oggetto di un diritto autonomo e con propri presupposti che, proprio per tale suo carattere, può legittimamente essere coltivato con autonoma domanda amministrativa ed è suscettibile di separata tutela giurisdizionale. La qualificazione della integrazione come componente della pensione ma con i connotati di autonomo diritto, nei sensi precisati nella complessa motivazione della ricordata sentenza - motivazione che non è necessario riprodurre ma che il Collegio condivide comportano che l'aver accettato ratei della pensione non integrati senza esprimere contestazioni o riserve non concreta, per il pensionato, rinuncia al diritto alla integrazione dei ratei medesimi, ne' determina la intangibilità e definitività del rapporto, estinguendo la corrispondente obbligazione che per legge fa carico all'ente previdenziale e rendendo il rapporto stesso insensibile alla efficacia retroattiva propria delle declaratorie di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo (nella specie, quella operata dalla sentenza costituzionale n. 314 del 1985): con la conseguenza che gli effetti di tale declaratoria si estendono retroattivamente a tutte le quote del beneficio dovute nel tempo, salvo il limite derivante dalla prescrizione (decennale) cui sono soggetti i singoli ratei delle prestazioni pensionistiche (cfr. Cass. S.U. sent. 21 giugno 1990 n. 6245), sempre che i pensionati abbiano fatto richiesta del trattamento integrativo con le modalità e nei termini di decadenza prescritti dall'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.639 (come modificato dall'art.6 del d.l. 29 marzo 1991 n.103,
convertito con 1.1 giugno 1991 n. 166, e poi ancora dal d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito con l. 14 novembre 1992 n.438). È
pacifico, infatti, che si ha esaurimento del rapporto previdenziale, preclusivo della operatività "ex tunc" d egli effetti delle pronunce dichiarative della illegittimità costituzionale delle norme che danno regola al rapporto stesso, nelle ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza.
La erroneità della tesi sostenuta dal Tribunale impone, sul punto, l'accoglimento del motivo di ricorso e la necessità della cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la verifica della sussistenza del diritto alla integrazione alla stregua della invocata sentenza costituzionale n. 314 del 1985, non essendo precluso alle assicurate, per il solo fatto di aver riscosso senza riserve la pensione (non integrata), di domandarne la riliquidazione con la inclusione delle quote di integrazione nei singoli ratei non ancora prescritti. Quanto al diritto alla conservazione dell'importo integrativo, negato dal Tribunale come effetto del disconoscimento del diritto alla integrazione, deve osservarsi che la regola contenuta nel comma 7 dell'art.6 del d.l. n. 463 del 1983 cit, è stata innovata,
retroattivamente, dalla disposizione interpretativa contenuta nell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nel testo risultante dalla sua parziale caducazione operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 . La nuova regola di giudizio introdotta dal riferito "ius superveniens", mentre conserva la disciplina del comma 7 per l'ipotesi di fruizione di un unico trattamento integrato, distingue, per l'ipotesi di cumulo di più integrazioni, la posizione del pensionato che abbia un reddito complessivo superiore al limite fissato dal d.l. n.463 del 1983 da quella del pensionato che risulti percettore di un reddito inferiore al limite legale. Nel primo caso - ferma restando (a norma dello stesso art.6, comma 1) la cessazione del diritto alla integrazione di qualunque pensione, opera il disposto dell'art. 11, comma 22, della legge n.537 del 1993 (in parte qua ritenuto costituzionalmente legittimo) laddove prevede la conservazione "cristallizzata" di un solo trattamento la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999