Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3859
CASS
Sentenza 17 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Dall'art.6, comma settimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - in combinato disposto con le innovazioni introdotte dall'art. 11, comma ventidue, della legge n.537 del 1993 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994 - si desume che nelle ipotesi di cumulo di più trattamenti di pensione integrati al minimo si deve distinguere il caso del pensionato che abbia un reddito complessivo superiore al limite fissato dal d.l. n.463 del 1983 da quella del pensionato che risulti percettore di un reddito inferiore al suddetto limite. Nel primo caso - ferma restando (a norma dello stesso art.6, comma primo)la cessazione del diritto alla integrazione di qualunque pensione - opera il disposto del citato art. 11, comma ventidue, (in parte qua ritenuto costituzionalmente legittimo) laddove prevede la conservazione "cristallizzata" di un solo trattamento integrato (da individuare con i criteri di cui all'art. 6, comma terzo), mentre le altre pensioni sono corrisposte esclusivamente nell'importo a calcolo. Nel secondo caso, invece, l'art. 11, comma ventidue, opera nel testo risultante a seguito della sua parziale caducazione, nel senso che al pensionato è riconosciuto il diritto all'integrazione di una delle pensioni in godimento e il diritto, altresì, alla conservazione "cristallizzata"dell'importo integrativo già conseguito o comunque dovuto alla data del 30 settembre 1983, sulla seconda (o ulteriore) pensione, non più integrabile, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione - base derivanti dalla perequazione automatica. Peraltro, ulteriori innovazioni - la cui portata è compito del giudice di merito definire - sono state introdotte nella disciplina della materia dall'art. 1, commi centottantuno, centottantadue e centottantatrè, della legge 662 del 1996, modificati dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998.

L'integrazione al minimo delle pensioni deve essere qualificata come componente della pensione, ma con i connotati di un diritto autonomo. Tale qualificazione comporta che l'accettazione da parte del pensionato di ratei della pensione non integrati senza manifestazione di contestazioni o riserve non concreta rinuncia al diritto all'integrazione dei ratei medesimi, ne' determina l'intangibilità e definitività del rapporto, estinguendo la corrispondente obbligazione che per legge fa carico all'ente previdenziale e rendendo il rapporto stesso insensibile all'efficacia retroattiva propria delle declaratorie di illegittimità costituzionale del divieto di integrazione al minimo (nella specie quella operata dalla sentenza della Corte costituzionale n.314 del 1985). Ne consegue che gli effetti delle suddette declaratorie si estendono retroattivamente a tutte le quote del beneficio dovute nel tempo, salvo il limite derivante dalla prescrizione (decennale) cui sono soggetti i singoli ratei delle prestazioni pensionistiche e sempre che il pensionato abbia fatto richiesta del trattamento integrativo con le modalità e nei termini di decadenza prescritti dall'art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato prima dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, e poi ancora dal D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge n.438 del 1992), essendo pacifico che si ha esaurimento del rapporto previdenziale - preclusivo dell'operatività "ex tunc" degli effetti delle pronunce dichiarative dell'illegittimità costituzionale delle norme che danno luogo al rapporto stesso - nelle ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3859
    Data del deposito : 17 aprile 1999

    Testo completo