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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/11/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 594/2024 in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 211/2024 del Tribunale di
Lanciano, pronunciata all'esito del giudizio nrg. 646/2022, pubblicata in data 04.06.2024, promossa
DA
(C.F. ) in persona dell'amm.re Unico Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore con Controparte_1
sede in Mozzagrogna (CH), via S. Pedemontana snc Loc. Castel di
Sette; (C.F. ), res. Parte_2 C.F._1
in Fossacesia (CH) – via Colle Pecorai n. 9; Controparte_1
( ) in proprio, res. in AS (CH) –
[...] C.F._2
c.da Collemarco n. 20, tutti elettivamente domiciliati in Pescara – via
Venezia n. 4 presso lo studio dell'avv. Duilio Manella (C.F.
), il quale li rappresenta e difende. C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(d'ora in poi e per brevità “ ”) società a Controparte_2 CP_2 responsabilità limitata con unico socio, costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via
Curtatone n. 3, e per essa quale mandataria
[...]
(società incorporante con Controparte_3 CP_4 sede in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A –/B,
e per essa l'avv. Stefania Schiavo (C.F. ), nata C.F._4
a Napoli il 25/07/1969 che la rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio Notaio in San Donato Persona_1
Milanese, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Marco Pesenti (C.F.
- P.E.C. C.F._5
- FAX 0248011624) e Email_1
AN NC (C.F. - P.E.C. C.F._6
- FAX 0248011624), i quali Email_2
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedura al su esteso indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. AN NC, ed elettivamente domiciliata presso il lo studio dell'avv. Giovanni Coletti (C.F. – FAX C.F._7
0862/580513 – P.E.C. Email_3
sito in Piazza Chiarino 9 – 67100 - L'Aquila (AQ).
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“La controversia prende le mosse dal DI n. 211/2022 del 9.06.2022 emesso su richiesta di (e per essa la sua mandataria) CP_2 per la condanna degli opponenti in via solidale al pagamento di €
223.646,25 oltre interessi quale cessionaria di crediti ex AR spa. segnatamente € 90.281,52 quale saldo del conto ordinario ed €
133.364,93 quale residuo finanziamento.
Tra i motivi di opposizione, oggetto delle precisazioni rimesse alle parti, vi è il difetto di legittimazione attiva della opposta per non aver dato prova della titolarità del credito a seguito di cessione atteso il difetto di chiara ricomprensione del credito portato dalla cessionaria tra quelli oggetto di cessione;
ulteriore motivo di opposizione attiene alla assenza di specifica approvazione della deroga all'articolo 1957
c.c., termine decorso per procedere nei confronti della opponente”.
I.2. Il Tribunale decideva sull'eccezione di difetto di legittimazione respingendola e ritenendo provato che risultasse CP_2
cessionaria del credito azionato in monitorio contro gli appellanti,
quale debitore principale e i signori e Parte_1 Pt_2 [...]
, quali fideiussori. Quanto alla clausola di deroga dell'articolo CP_1
1957 c.c. di cui al contratto di fideiussione del 05.02.2013, all. 4 produzione parte opponente in primo grado, riteneva che essa fosse vessatoria, che non fosse stata specificamente approvata e che, in concreto, il creditore non aveva rispettato il termine semestrale stabilito nell'articolo 1957, non validamente derogato.
I.3. Conseguentemente il Tribunale pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale non definitivamente pronunciando ed esaminando le eccezioni preliminari di merito
- dichiara inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 211/2022, emesso dal Tribunale di Lanciano in data 9.06.2022 nei confronti di
[...]
e quali garanti del Parte_2 Controparte_1
contratto di fidejussione omnibus del 5.02.2013 sottoscritto fino alla concorrenza euro 75.000,00 per decadenza dal termine ex art 1957
c.c.
- dispone la rimessione della causa di fronte al G.I. per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.”
I.4. Con atto di citazione in appello gli attori e odierni appellanti impugnano la sentenza sopra indicata chiedendo quanto segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraiis rejectis, per le causali esposte,
- in riforma della sentenza parziale oggetto di gravame;
- definitivamente pronunciando nella controversia fra le parti
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_2
per difetto di prova;
[...]
2. per l'effetto revocare e dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 211/2022, emesso dal Tribunale di Lanciano in data 9.06.2022 nei confronti degli appellanti, rigettando e dichiarando infondate le domande proposte da CP_2
3. regolare le spese del doppio grado di giudizio ponendole definitivamente a carico della appella ” CP_2
I.5. L'AP , come rappresentata, costituitasi, propone CP_2
appello incidentale e conclude come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, l'inammissibilità dell'appello avversario si sensi all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla
e dai sig.ri Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione in appello;
Controparte_1
In via incidentale:
- riformare parzialmente, per i motivi esposti in narrativa, la sentenza
n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Lanciano, nell'ambito del giudizio R.G. n. 646/2022, in punto di decadenza ex art. 1957 c.c. dai termini entro i quali agire nei confronti dei garanti
[...]
e e per Parte_2 Controparte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 211/2022 (R.G.
493/2022), emesso il 09/06/2022 dal Tribunale di Lanciano, o, in subordine, condannare comunque la i sig.ri Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di e per essa
[...] Controparte_2
della somma di euro 223.646,45, Controparte_3
oltre interessi convenzionali dal dovuto e sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”. I.6. L'udienza del 4.11.2025, fissata per la rimessione in decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
I.7. Con ordinanza del 07.11.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Motivi di impugnazione dell'appello principale.
II.2. L'atto di appello si affida a tre motivi che tutti colpiscono la decisione del giudice che ha positivamente ritenuto la titolarità del credito in capo alla per cui si può procedere al loro esame CP_2
congiunto.
II.3. Primo motivo di impugnazione: “circa il valore della pubblicazione in g.u. della cessione: travisamento del contenuto e della valenza probatoria. violazione degli artt. 115 cpc e 2697 c.c. come interpretati dalla Suprema Corte”; secondo motivo di impugnazione: “circa il contenuto e valore dell'atto per notaio
: travisamento del contenuto e della valenza probatoria. Per_2
violazione degli artt. 115 cpc e 2697 c.c. violazione dell'art 132 n.4 cpc per omessa motivazione”; Terzo motivo di impugnazione: “circa il contenuto e valore della dichiarazione di cessione 8.1.2023: travisamento di natura contenuto e valenza probatoria. violazione degli artt. 115 cpc e 2697 c.c. violazione dell'art 132 n.4 cpc per omessa motivazione.”
II.4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti principali contestano la motivazione che ha condotto il giudice a ritenere provata la titolarità del credito in capo alla . La difesa degli CP_2
appellanti richiama la seguente massima della Cassazione (Cass.
6.2.2024, n. 3505): “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazio-ne della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass.,
16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116)”. E quindi “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass., 20/07/2023, n.
21821).
II.5. Sulla scorta di tali preliminari principi, gli appellanti affermano che, nel caso concreto, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, era stata richiesta dal cessionario, , e non dal cedente CP_2
e che manca la precisa individuazione dei crediti poiché anzi la pubblicazione elenca numerosi criteri identificativi dei crediti ceduti e non la specifica elencazione degli stessi. Si tratta di categorie generali che, a detta degli appellanti, sono “oscure”: “Lì dove si afferma che in data 7.4.2017 sono stati ceduti i crediti ex AR: che soddisfino cumulativamente tutti i 10 requisiti elencati in atto (sub lett.a-j), considerandosi che il requisito di cui alla lett.i) è composto di n. 19 sottocategorie;
con esclusione di quelli che (pur avendo tutti i 10 requisiti) presentino almeno uno dei tre ulteriori requisiti di esclusione pure elencati (sub lett. a-c); con l'ulteriore condizione di esclusione che supera tutti gli altri requisiti (i dieci requisiti di inclusione ed i precedenti tre di esclusione), per cui: “Sono altresi' esclusi dalla cessione i crediti che, sebbene rispettino tutti i criteri (di inclusione ed esclusione) sopra richiamati, abbiano ricevuto da
Nuova CR Chieti il codice identificativo "Project Cube (SPV Lending
- Retention)", comunicato per iscritto al relativo debitore con comunica-zione inviata entro il 27 aprile 2017.”
II.6. Si tratterebbe ad avviso degli appellanti principali di elementi insufficienti anche sotto il profilo indiziario superabili solo con il deposito dell'atto di cessione. II.7. Con il secondo motivo gli appellanti contestano la valenza del doc. 6 depositato dalla Trattasi – affermano gli appellanti – CP_2 non dell'estratto notarile dell'atto di cessione ma della fotocopia parziale dell'atto di deposito con cui le 5 banche cedenti depositavano in atti di notaio la lista dei “codici rapporto indentificativo dei crediti oggetto di cessione che consiste in centocinquantatre (153) fogli”.
Anche in questo caso, gli appellanti oppongono che manca l'atto di cessione e che il documento di cui al doc. 6 rappresenta solo la fotocopia di parte di un documento (non un estratto notarile) priva di firma e comunque di incerta provenienza in ragione della mancanza di poteri del soggetto depositante.
II.8. Con il terzo motivo, gli appellanti appuntano le loro critiche sull'erronea valutazione da parte del Tribunale del portato del documento doc. 8 depositato dalla recante dichiarazione della CP_2
banca Intesa San Paolo, succeduta in forza di fusione a AR
s.p.a., mediante la quale la medesima banca dichiarava di avere effettivamente ceduto a i crediti oggetto di causa su cui il CP_2
decreto ingiuntivo opposto trovava fondamento.
II.9. La difesa degli appellanti lamenta che il Tribunale non abbia offerto motivazione alcuna che giustifichi il valore probatorio della predetta dichiarazione che è documento unilaterale, nemmeno proveniente da un soggetto munito di poteri rappresentativi, privo di effetti ricognitivi o confessori.
II.10. In punto di prova della titolarità di un credito ceduto nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni che seguono le formalità dell'articolo 58 T.U.B., questione che attiene al merito della controversia, sono state proposte diverse soluzioni ma nessuna di esse chiede quale prova necessaria e ineludibile il deposito dell'atto di cessione. Anche l'orientamento più rigoroso della Cassazione, rappresentata da ultimo da Cassazione civile sez. I - 22/09/2025, n.
25911 (seguita a Cass. n. 5478 del 2024 e Cass. n. 17944 del 2023) si attiene al seguente principio: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed
è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi
(e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza
a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo".
II.11. Secondo un orientamento più liberale, invece, rappresentato, ad esempio, da Cassazione civile sez. I, 30/03/2025, (ud. 27/03/2025, dep. 30/03/2025), n. 8331 “è bene precisare che la questione non riguarda la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto che la parte "afferma" onde ottenerne la tutela in questo grado di giudizio, ovvero ad una questione di merito o di legittimazione sostanziale. Ciò precisato, la Corte ha compiuto una ricognizione di fatto del materiale probatorio e ritenuto che la cessione della titolarità del credito in questione fosse provata in ragione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in ciò conformandosi all'orientamento per cui – fermo che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità - l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (v. Cass. n. 31118/2017, Cass. n. 15884/2019; Cass.
n. 4277/2023), allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (nella fattispecie rileva la categoria "crediti deteriorati" secondo le disposizioni della banca d'Italia, che contrariamente a quanto afferma la ricorrente, è termine tecnico-contabile e non una classificazione giuridica e fa riferimento a tutti i crediti rimasti insoluti come il caso di specie: in tal senso si veda Cass. n. 5083/2024) restando, comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso.”
II.12. Sempre in quest'ottica, più liberale, Cassazione civile sez. III,
10/02/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4277 ha affermato: che: “Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto [quello della cessione in blocco ex art. 58 TUB], questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n.
31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)”.
II.13. L'atto di cessione e la prova dello stesso operano dunque su piani diversi e, anche stando alla giurisprudenza più rigorosa sopra citata, la prova dell'intervenuta cessione può essere fornita senza vincoli formali.
II.14. In quest'ottica assume un valore significativo, anche ai sensi dell'articolo 2729 c.c., oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, anche la dichiarazione del cedente (doc. 8 produzione di primo grado di ) il quale conferma di aver ceduto il credito CP_2 oggetto di causa all'odierna AP nell'ambito della predetta cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e collimante con i criteri identificativi in essa individuati. È appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di gran lunga prevalente ritiene – quanto all'individuazione del credito ceduto – che le categorie generali enunciate nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale siano sufficienti a ritenere determinabile e individuabile il credito oggetto di cessione.
Gli elementi che quindi sono stati offerti dalla risultano CP_2
sufficienti a dimostrare che un atto di cessione dei crediti vi è stato e anche che tra questi vi rientrano i crediti oggetto di causa.
II.15. A fortiori, questa conclusione deve dirsi corretta nell'ipotesi in cui si assecondi l'orientamento più aperto secondo cui la pubblicazione stessa sulla G.U. costituisce prova e non semplice indizio dell'intervenuta cessione.
II.16. È superfluo a questo punto vagliare il portato dell'atto di deposito (doc. n. 8 produzione di primo grado). Nonostante la CP_2
parte appellante principale non abbia contestato la riproduzione del documento ex articolo 2712 c.c., è pur vero che questo stesso atto fa riferimento a una cessione senza minimamente identificarla né mediante una data né mediante la pubblicazione sulla G.U. né mediante l'indicazione del cessionario e quindi appare inutilizzabile a fini probatori ma, al contempo, come si è visto, superflua.
II.17. L'appello principale è quindi infondato e dev'essere rigettato. II.18. Appello incidentale. Circa la deroga all'articolo 1957 c.c. e la relativa decadenza del creditore verso il fideiussore
II.19. La società impugna il secondo pronunciamento CP_2
contenuto nella sentenza non definitiva impugnata mediante il quale il
Tribunale ha accertato che: i) la clausola di deroga all'articolo 1957
c.c. è clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 1341 c.c.; ii) le parti non hanno specificamente approvato tale clausola di deroga;
iii)
l'articolo 1957 c.c. deve quindi applicarsi;
iv) il termine semestrale di decadenza non è stato in concreto rispettato poiché l'obbligazione principale è scaduta il 25 agosto 2012 e il creditore, l'avente causa dall'originario creditore, ha agito in monitorio verso il fideiussore solo nel 2022.
II.20. L'appello incidentale contesta tutte le statuizioni del percorso logico sopra illustrato e quindi nega che la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. sia clausola vessatoria;
nega che sia mancata la specifica sottoscrizione della clausola ex articolo 1341 c.c.; afferma che nel contesto della fideiussione a prima richiesta rilasciata dai signori e , la richiesta stragiudiziale di pagamento Pt_2 CP_1 consenta di dire rispettato l'onere richiesto dall'articolo 1957 c.c.
II.21. Le considerazioni dell'appellante incidentale sono condivisibili e il motivo dev'essere accolto.
II.22. L'orientamento della Cassazione esemplificato da una recente pronuncia (Cassazione civile sez. I - 17/02/2025, n. 3989) è che la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. non è clausola vessatoria (“La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007)”). Sul punto, la diversa affermazione del Tribunale appare sfornita di motivazione poiché non si è preoccupata nemmeno di sostenere che i fideiussori fossero da considerarsi “consumatori” con conseguente applicazione dell'articolo 33 del codice di consumo. Difatti, la giurisprudenza di legittimità appare consolidata nel senso che la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. rappresenta uno squilibrio a carico del consumatore integrando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lett. T) del Codice di consumo (Cassazione civile sez. I - 22/09/2025,
n. 25911; Cassazione civile sez. III - 22/07/2025, n. 20773 secondo cui: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, "nel derogare, in termini più ampi, il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 cod. civ. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso
l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca"; e che "una siffatta clausola si appalesa senz'altro deponente per
l'assoggettamento del fideiussore a una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis cod. civ., spettando al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante
l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo" (così testualmente,
Cass., sez. 3, 28/09/2023, n. 27588; in senso conforme, Cass., sez. 3,
31/05/2025, n. 14687).”
II.23. Né la sentenza né la parte AP incidentale argomentano oppure offrono elementi dai quali desumere che i fideiussori siano e agiscano (fossero e agissero) come consumatori sicché resta priva di fondamento l'affermazione del primo giudice secondo cui la deroga all'articolo 1957 c.c. ovverosia la rinuncia preventiva ad avvalersi della decadenza del creditore è clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 1341 c.c. Tecnicamente, tale rinuncia non integra nessuna delle ipotesi contemplate nell'articolo 1341, comma 2, c.c.
(limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospensione dell'esecuzione; introduzione di decadenza a carico della controparte;
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
restrizioni della libertà di contrarre con terzi;
tacita proroga o rinnovazione del contrattò; clausole compromissorie;
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria) .
II.24. La fondatezza di questo profilo impugnatorio è sufficiente a rendere ragione della modifica della decisione di primo grado.
II.25. Contrariamente a quanto affermato dal giudice nella sentenza gravata, l'appellante incidentale sostiene che comunque la CP_2 clausola in esame sia stata specificamente approvata come testimonierebbe il riferimento contenuto nella clausola finale di richiamo della clausole vessatorie, alla rubrica della clausola derogatoria dell'articolo 1957 c.c. e nonostante l'erroneo riferimento al numero dell'articolato. Difatti, afferma la deroga CP_2 all'articolo 1957 c.c. è contenuta nell'articolo 6 della fideiussione rubricato “Responsabilità del fideiussore”. Nel richiamo delle clausole specificamente approvate si cita invece l'articolo 7 rubricato
“Responsabilità del fideiussore”. Se anche il riferimento errato fosse all'articolo e non alla rubrica resta che il tenore del richiamo è equivoco e certo non si può chiedere al fideiussore che abbia specificamente approvato un modulo predisposto di sciogliere l'incertezza sul contraddittorio riferimento sicché, in ultima analisi, non può dirsi rispettata la funzione di portare all'attenzione del sottoscrittore le clausole soggette a doppia sottoscrizione.
II.26. Tuttavia, come si è anticipato, posto che la clausola in esame non è vessatoria ex articolo 1341 c.c., questo profilo è del tutto superfluo ai fini della soluzione del problema affrontato.
II.27. In ogni caso, solo per completezza di argomentazione, è opportuno chiarire che, quand'anche fosse vero che la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. fosse vessatoria e inefficace, comunque il creditore non sarebbe decaduto. Difatti, l'articolo 7 rubricato
“Pagamento del fideiussore” prevede il pagamento immediato a semplice richiesta scritta. Un simile tipo di fideiussione comporta un'articolazione diversa della decadenza e delle iniziative che la prevengono. È noto, infatti, l'orientamento della Corte di legittimità
(Cassazione civile sez. III - 26/09/2017, n. 22346) secondo cui: “Il
Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione - anche al di là dell'esauriente motivazione della sentenza impugnata, della quale nuovamente ci si è disinteressati - nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100
c.p.c., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito.
Sicchè, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art.
1957 c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia,
l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.”
II.28. Il principio è stato nuovamente affermato di recente da
Cassazione civile sez. III, 27/02/2025, (ud. 10/01/2025, dep.
27/02/2025), n.5179 che opina come segue: “La statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del
21/05/2008; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017;
Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022).”.
II.29. Non sarebbe altrimenti possibile conciliare le due clausole – “a prima richiesta” e deroga all'articolo 1957 – poiché la seconda finirebbe per cancellare la prima imponendo un'azione giudiziale per una garanzia che invece dovrebbe operare mediante semplice dichiarazione stragiudiziale.
II.30. È avvenuto che effettivamente la comunicazione di revoca degli affidamenti risale al 24/08/2015, effettuata con raccomandata a/r del 24/08/2015 – ricevuta dai destinatari il 25.08.2025 - mediante cui la AR (originaria titolare del credito) ha chiesto il pagamento immediato del dovuto, in via solidale, ai garanti e alla debitrice principale (cfr. fascicolo primo grado doc. 9 fascicolo monitorio) con una contestualità che, di per sé, supera l'eccezione di decadenza. Sono seguite poi altre due lettere di diffida del 2 marzo 2016 e del 6 luglio
2016 anch'esse inviate in uno al debitore e ai garanti (cfr. fascicolo primo grado DOC. 9 fascicolo monitorio).
II.31. Il motivo di appello incidentale è quindi fondato.
III. Regime delle spese.
III.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 147 del 2022 per le cause di valore da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00 di media complessità (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
III.2. Nulla si dispone sulle spese di primo grado che non sono state liquidate dal Tribunale il quale ne ha rinviato la decisione alla sentenza definitiva.
IV. Contributo unificato.
IV.1. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue, in linea generale, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
594/2024 in secondo grado sull'appello principale proposto da in persona dell'amm.re unico e legale rappresentante pro- Parte_1
tempore con sede in Mozzagrogna (CH), via Controparte_1
S. Pedemontana snc Loc. Castel di Sette;
e Parte_2
contro a mezzo della procuratrice Controparte_1 CP_2
e mandataria come rappresentata e Controparte_3 sull'appello incidentale di quest'ultima avverso la sentenza parziale non definitiva n. 211/2024 del Tribunale di Lanciano, pronunciata all'esito del giudizio nrg. 646/2022, pubblicata in data 04.06.2024, così provvede:
A. Rigetta l'appello principale.
B. Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara come rappresentata, non CP_2
decaduta dalle garanzie fideiussorie di cui al contratto del 5 febbraio
2013 (allegato n. 4 produzione parte opponente).
C. Condanna gli appellanti principali in persona Parte_1 dell'amm.re unico e legale rappresentante pro-tempore
[...]
con sede in Mozzagrogna (CH), via S. Controparte_1
Pedemontana snc Loc. Castel di Sette;
e Parte_2
a pagare alla parte AP Controparte_1 CP_2
a mezzo della procuratrice e mandataria Controparte_3
come rappresentata, le spese del presente grado di appello,
[...] che liquida nell'importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario delle spese generali.
D. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di in persona dell'amm.re unico e legale Parte_1
rappresentante pro-tempore con sede in Controparte_1
Mozzagrogna (CH), via S. Pedemontana snc Loc. Castel di Sette;
e Parte_2 Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 20.11.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi