Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2019, n. 563
CASS
Sentenza 8 ottobre 2019

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Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto dal difensore del terzo interessato al provvedimento non munito di mandato non deve disporsi condanna in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, che è prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. soltanto per "la parte privata che ha proposto" il ricorso inammissibile, perché ingiustamente graverebbe sull'imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà e neppure può essere condannato il difensore che non può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione defensionale, esplicata per conto e nell'interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato. (conf. Sez. 6, n. 1199 del 1995, Rv. 202187; Sez. 6, n. 3547 del 1997, Rv. 208189).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2019, n. 563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 563
    Data del deposito : 8 ottobre 2019

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