Sentenza 8 ottobre 2019
Massime • 1
Nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto dal difensore del terzo interessato al provvedimento non munito di mandato non deve disporsi condanna in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, che è prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. soltanto per "la parte privata che ha proposto" il ricorso inammissibile, perché ingiustamente graverebbe sull'imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà e neppure può essere condannato il difensore che non può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione defensionale, esplicata per conto e nell'interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato. (conf. Sez. 6, n. 1199 del 1995, Rv. 202187; Sez. 6, n. 3547 del 1997, Rv. 208189).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2019, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2019 |
Testo completo
563-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1514 Grazia Lapalorcia Elisabetta Rosi CC 08/10/2019 R.G.N. 29945/2019 Gastone Andreazza Stefano Corbetta Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM DA, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 08/07/2019 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 luglio 2019, e depositata il 9 luglio 2019, il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva convalidato il sequestro, tra l'altro, dell'automezzo targato BB095G1 e del rimorchio targato BB069YJ. Il sequestro è stato disposto per i reati di cui agli artt. 40 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995, con riferimento alla sottrazione ad imposta di gasolio e benzina. SecondoM il provvedimento impugnato, i due veicoli sopra indicati, avevano trasportato carburante, recando documenti relativi, invece, a diverso prodotto, lo Stearin 18 RG Liquid;
inoltre, la società richiedente il dissequestro, la Arezzo S.R.O., non sarebbe legittimata a contestare i profili concernenti la sussistenza del reato, in quanto soggetto terzo e non indagato.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Beatrice Salegna, difensore di DA AM, quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della Arezzo S.R.O., articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 322 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta improponibilità di questioni di merito da parte del terzo. Si deduce che l'art. 322 cod. proc. pen. prevede espressamente che la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 [cod. proc. pen.]».
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Si deduce che l'ordinanza impugnata è priva di qualunque motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, sia perché mancano evidenze probatorie dalle quali desumere che i mezzi in sequestro trasportassero carburante, sia perché non vi sono elementi da cui inferire che la società Arezzo S.R.O. fosse a conoscenza circa la effettiva natura del prodotto trasportato, in quanto difforme da quello indicato nei documenti (CMR) di trasporto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di un terzo interessato in difetto di procura speciale. Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.I. Auto s.r.l., Rv. 271722-01, in fattispecie relativa a difensore munito di procura speciale per il solo riesame, e Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505-01, le quali si 2 Al pongono in linea di continuità con l'insegnamento generale di Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894-01). Va poi precisato che, a norma dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., «la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa». Nella specie, il ricorso è stato proposto per conto di un terzo interessato, essendo DA IA indicato nell'atto di impugnazione come soggetto agente nella qualità di legale rappresentante della società "Arezzo S.R.O.", utilizzatrice-locataria dell'automezzo e del rimorchio sottoposti a sequestro. Inoltre, dall'esame degli atti risulta che il precisato DA AM ha rilasciato procura speciale all'avvocato Beatrice Salegna espressamente «al fine di proporre eventuale istanza di riesame ovvero appello ex art. 322-bis c.p.p.», senza però effettuare alcun riferimento alla presentazione di ricorso per cassazione. Deve perciò concludersi che il presente ricorso è stato presentato da difensore di un terzo interessato privo di procura speciale per proporre l'impugnazione davanti a questa Corte. È quindi applicabile il principio giurisprudenziale sopra richiamato.
3. All'inammissibilità del ricorso, tuttavia, non segue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o di somme a favore della cassa delle ammende. Invero, costituisce principio affermato più volte nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto da difensore non munito di mandato, non deve essere pronunciata condanna dell'imputato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi far carico al medesimo dell'attivazione del procedimento di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 1199 del 06/06/1995, Lovino, Rv. 202187-01, in fattispecie relativa al ricorso per cassazione avverso sentenza contumaciale per mancanza dello specifico mandato richiesto dal secondo periodo dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., poi abrogato dall'art. 46 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e Sez. 6, n. 3547 del 21/11/1996, dep. 1997, Romero, Rv. 208189-01). Il principio in questione, inoltre, è stato richiamato per escludere la condanna alle spese dell'imputato in relazione a ricorso per cassazione proposto da difensore non munito di procura speciale, ritenuta necessaria per impugnare il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso-reclamo proposto nei confronti dell'ordinanza di rigetto di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (così Sez. 4, n. 37637 del 30/06/2004, De Tommaso, non mass.). 3 A fondamento di questo principio, muovendo dalla premessa che l'art. 616 cod. proc. pen. prevede la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria soltanto per la parte privata che ha proposto» il ricorso inammissibile, si è osservato che la condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria dell'imputato che non abbia presentato alcun ricorso, e non risulta abbia in qualche modo aderito alla iniziativa del suo difensore, farebbe ingiustamente gravare sul medesimo una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà. Si è aggiunto, inoltre, che, in tale ipotesi, neppure può essere condannato il difensore, che giammai può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione defensionale, esplicata per conto e nell'interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen. Il Collegio, nel condividere il principio in questione per le ragioni indicate dalle decisioni che lo hanno affermato, ritiene lo stesso applicabile anche nell'ipotesi di ricorso per cassazione presentato da difensore di terzo interessato privo di procura speciale. Ed infatti, siccome la procura speciale è presupposto indefettibile per la partecipazione al giudizio del difensore del terzo interessato, e «si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa», deve ritenersi che il ricorso presentato, in difetto di procura, dal difensore del terzo interessato è un atto non rapportabile all'iniziativa o alla volontà di quest'ultimo, pur formalmente ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente och Grazia Lapalorcia Antonio Corbo Anton Refolowe DEPOSITATA IN CANCELL t 1 0 GEN 2020 IL CANCELLEREN SPERTO LU 1 4