Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4139
CASS
Sentenza 23 giugno 1998

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La disposizione con la quale il giudice, nel contesto del dispositivo, ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della sentenza, ma è un provvedimento autonomo, del tutto estraneo alla sentenza. È un atto di formale trasmissione di "notitia criminis", doverosa anche a norma dell'art. 331 cod. proc. pen., a prescindere dalla natura pattizia o meno della sentenza, e come tale inoppugnabile. Ne consegue che è irrilevante e manifestamente infondata la dedotta questione d'illegittimità costituzionale, in quanto il soggetto non rimane senza difesa e non riceve pregiudizio neppure in ordine alla pena ed ai benefici, potendo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale per l'ulteriore reato, chiedere riti alterativi e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4139
    Data del deposito : 23 giugno 1998

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