Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
La disposizione con la quale il giudice, nel contesto del dispositivo, ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della sentenza, ma è un provvedimento autonomo, del tutto estraneo alla sentenza. È un atto di formale trasmissione di "notitia criminis", doverosa anche a norma dell'art. 331 cod. proc. pen., a prescindere dalla natura pattizia o meno della sentenza, e come tale inoppugnabile. Ne consegue che è irrilevante e manifestamente infondata la dedotta questione d'illegittimità costituzionale, in quanto il soggetto non rimane senza difesa e non riceve pregiudizio neppure in ordine alla pena ed ai benefici, potendo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale per l'ulteriore reato, chiedere riti alterativi e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23.6.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.4139
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.34936/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GR NA, nata il [...] (giugno 1953) a Cassano delle Murge
avverso la sentenza del 13.1.97 del Pretore di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore applicava, ex art.444 c.p.p., a GR NA la pena di lire 1.000.000 di ammenda e mesi tre di reclusione, convertita nella multa di lire 7.750.000, per i reati previsti dagli artt.20, lett.c) Legge 47/85 e 483 c.p., commessi fino al 10 aprile 1995. L'imputata ricorre e denunzia, anche con i motivi aggiunti e la memoria di replica, "l'inosservanza od erronea applicazione di norme di Legge, relativamente all'ambito ed ai limiti dei poteri del giudice nella definizione del procedimento penale ex art. 444 c.p.p. e disposizioni connesse", sostenendo l'illegittimità del provvedimento con il quale il pretore ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di autocalunnia. Propone, infine, questione d'illegittimità costituzionale dell'art.444, comma 2, c.p.p., per contrasto con gli artt.3 e 24 Cost., "nella parte in cui non prevede che, ove il giudice ritenga sussistere ipotesi di ulteriore reato nascente dalla fattispecie in esame, debba demandare la questione all'organo dell'accusa, affinché compia le valutazioni sue proprie, senza deliberare sulla richiesta di patteggiamento proposta".
Il ricorso è inammissibile.
La disposizione con la quale il giudice, nel contesto del dispositivo, ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della sentenza, ma è un provvedimento autonomo, del tutto estraneo alla sentenza. È un atto di formale trasmissione di notitia criminis, doverosa anche a norma dell'art.331 c.p.p., a prescindere dalla natura pattizia o meno della sentenza, e come tale inoppugnabile, a norma dell'art.568, commi 1 e 4, c.p.p. Oggettivamente, in difetto di specifica e espressa previsione, in forza del principio di tassatività e tipicità dei mezzi d'impugnazione e dei provvedimenti impugnabili. Soggettivamente, perché da quell'atto nessun concreto e attuale pregiudizio può derivare al soggetto il quale potrà far valere le proprie ragioni nel diverso procedimento, appena avvenuta la registrazione della notizia di reato, a norma dell'art.335 cpp. Ne consegue che è irrilevante e manifestamente infondata la dedotta questione d'illegittimità costituzionale, in quanto il soggetto non rimane senza difesa e non riceve pregiudizio neppure in ordine alla pena ed ai benefici, potendo, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale per l'ulteriore reato, chiedere riti alterativi e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della continuazione. Il patteggiamento giova all'imputato ai soli fini della riduzione della pena e, come qualsiasi altra sentenza, per la preclusione derivante, con il giudicato, dal principio del ne bis in idem di cui all'art.649 c.p.p., ma non può essere invocato come causa impeditiva della trasmissione della notitia criminis per un ulteriore fatto-reato, nè, ovviamente, come strumento di impunità per altri reati concorrenti, comunque connessi a quelli oggetto della transazione. La prospettazione di un reato, ulteriore rispetto a quelli in cognizione del giudice del patteggiamento, comporta delle scelte nominative, nessuna delle quali è costituzionalmente imposta, rimesse alla discrezionalità del legislatore ordinario che, nella coerenza del sistema e delle finalità dei riti alternativi, ragionevolmente privilegia la celerità del giudizio e non l'arbitraria e illogica stasi del processo, già maturo per la decisione, in attesa di una aleatoria riunione con altro procedimento, incertus an et quando. Consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998