Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2007, n. 2454
CASS
Sentenza 20 novembre 2007

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Massime1

In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis".

Commentario1

  • 1Dovere di soccorso dei naufraghi (Cass. 6626/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2007, n. 2454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2454
Data del deposito : 20 novembre 2007

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