Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis".
Commentario • 1
- 1. Dovere di soccorso dei naufraghi (Cass. 6626/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2007, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/11/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01100
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 016705/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TOLMEZZO;
nei confronti di:
1) OS RT IE, N. IL 21/07/1982;
2) SK PI, N. IL 06/01/1986;
avverso ORDINANZA del 26/02/2007 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha concluso: annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 26 febbraio 2007, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tolmezzo non ha convalidato l'arresto facoltativo operato in fragranza dalla Polizia nei confronti di NO TU IE e YN TR per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha osservato che il fatto non era grave (la merce superava di poco il quantitativo richiesto per integrare la fattispecie), non sussisteva la previsione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 ter, comma 2, lett. d, peraltro, non contestata dal Pubblico Ministero (perché il mezzo di trasporto non era modificato o alterato) e non risultava la pericolosità degli arrestati (entrambi incensurati).
Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica che, dopo avere passato in rassegna la giurisprudenza in materia, ha rilevato come la Polizia abbia fatto corretto uso del suo potere discrezionale dal momento che il fatto (per le modalità di occultamento della merce, per il quantitativo della stessa e per l'uso di auto di terzi) appariva grave.
Le censure sono meritevoli di accoglimento.
Prima di esaminare le deduzioni del Ricorrente, è appena il caso di ricordare come l'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare in sede di convalida dello arresto non sia limitato ad un mero riscontro in ordine alla sussistenza dei presupposti formali della misura, ma si estenda alla verifica delle relative condizioni di legittimità.
In ordine ai limiti di tale verifica, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il controllo del Giudice non debba esorbitare dallo accertamento della ragionevolezza dello operato della Polizia alla quale istituzionalmente è attribuita una sfera di discrezione nello apprezzare i presupposti richiesti per la privazione della libertà. Il Collegio ritiene, pur consapevole di una non univoca soluzione del problema anche in sede di legittimità, che il Giudice debba valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante, cioè, tenendo conto della situazione conosciuta dalla Polizia, oppure dalla stessa conoscibile con l'ordinaria diligenza, al momento dell'arresto (o del fermo); le informazioni e le indagini acquisite successivamente (ad esempio, la documentazione prodotta o i chiarimenti offerti dallo indagato in sede dello interrogatorio di cui all'art. 391 c.p.p., comma 3) sono utilizzabili solo per la ulteriore pronuncia sullo status libertatis. Nel caso concreto, contrariamente alla opinione del Giudice, al momento dello arresto era evidenziabile la circostanza aggravante prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 ter, comma 1, in quanto il veicolo utilizzato per commettere il contrabbando non era di proprietà degli indagati;
inoltre (anche non rilevando la ipotesi aggravata del citato articolo, comma 2, lett. d) era palesa la condotta fraudolenta degli indagati (che avevano occultato l'illecita merce nelle paratie laterali del rivestimento del mezzo) idonea a rendere difficoltoso l'accertamento del reato e significativa di capacità di delinquere;
infine, il quantitativo di tabacco oggetto di contrabbando superava di non poco la soglia richiesta per la rilevanza penale della condotta.
Tali emergenze a carico degli indagati - riscontrabili dalla Polizia in sede di arresto, senza necessità di ulteriori investigazioni, e che connotavano le concrete modalità di consumazione del reato - non sono state evidenziate, o sono state sottovalutate, nel provvedimento impugnato. Ne deriva che per tali vizi su punti rilevanti l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso Tribunale che, nella conseguente nuova valutazione, terrà conto dei rilievi qui esposti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2008